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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 125 CCII – Nomina del curatore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.

2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.

3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell’articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto.

4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale già istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonchè l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.

In sintesi

  • Nomina contestuale all’apertura: il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, secondo i requisiti soggettivi degli artt. 356 e 358 CCII.
  • Estensione agli esperti della composizione negoziata: le disposizioni sulla nomina si applicano in quanto compatibili agli esperti nominati ai sensi dell’art. 49, comma 3, lett. b), CCII.
  • Normativa antimafia: al curatore e ai soggetti equiparati si applicano gli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia).
  • Registro nazionale informatico: i provvedimenti di nomina di curatori, commissari e liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale tenuto presso il Ministero della giustizia, accessibile al pubblico.
  • Il registro raccoglie anche dati sull'attivo e passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione dei compensi.
La nomina contestuale alla sentenza di apertura

L’art. 125 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) regola la nomina del curatore, figura centrale nell’architettura della liquidazione giudiziale. Il comma 1 stabilisce che la nomina avviene con la sentenza di apertura della procedura, in conformità con quanto già previsto dall’art. 28 della legge fallimentare abrogata. Il rinvio agli artt. 356 e 358 CCII è di fondamentale importanza: l’art. 356 fissa i requisiti soggettivi per l’assunzione dell’incarico (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, studi professionali associati e società tra professionisti, nonché soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni), mentre l’art. 358 disciplina le incompatibilità, escludendo dalla nomina chi abbia rapporti di interesse con il debitore o i creditori.

La scelta di concentrare la nomina nella sentenza di apertura, anziché prevedere una fase successiva, risponde all’esigenza di garantire l’immediata operatività della procedura. Non appena la sentenza acquista efficacia, il curatore subentra nell’amministrazione del patrimonio del debitore ai sensi dell’art. 142 CCII, senza soluzione di continuità.

Estensione agli esperti della composizione negoziata

Il comma 2 estende, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 1 e degli artt. 123, 126-136 CCII agli esperti nominati ai sensi dell’art. 49, comma 3, lett. b) CCII. Si tratta degli esperti designati nell’ambito della composizione negoziata della crisi che, a determinate condizioni, possono essere chiamati a svolgere funzioni assimilabili a quelle del curatore. L’estensione è sottoposta alla clausola di compatibilità, il che consente di escludere l’applicazione di quelle disposizioni che presuppongono necessariamente la pendenza di una liquidazione giudiziale.

Il collegamento tra composizione negoziata e liquidazione giudiziale riflette la filosofia generale del CCII, che concepisce i due istituti non come mondi separati ma come tappe di un percorso progressivo: la composizione negoziata è il primo tentativo di risanamento; la liquidazione giudiziale è l’esito residuale quando il risanamento non è possibile.

La normativa antimafia

Il comma 3 introduce un presidio di legalità particolarmente significativo: al curatore, agli esperti equiparati e al coadiutore nominato ex art. 129, comma 2, si applicano le disposizioni degli artt. 35, comma 4-bis, e 35.1 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Tali norme impongono verifiche sulla sussistenza di cause ostative connesse ad appartenenza o contiguità con organizzazioni criminali. Si osservano altresì le disposizioni dell’art. 35.2 dello stesso decreto.

L’inclusione del curatore nell’ambito di applicazione soggettiva del Codice Antimafia non è una novità assoluta, l’orientamento prevalente già prima dell’entrata in vigore del CCII era in tal senso, ma la sua positivizzazione nel testo normativo elimina ogni residuo dubbio interpretativo e rafforza la fiducia del ceto creditorio nell’imparzialità della gestione della procedura.

Il registro nazionale delle nomine

Il comma 4 è tra le disposizioni più innovative dell’art. 125 CCII. Viene istituito, o meglio, viene riconosciuta normativamente, l’esistenza di un registro nazionale tenuto presso il Ministero della giustizia, in cui confluiscono:

  • i provvedimenti di nomina di curatori, commissari giudiziali e liquidatori giudiziali;
  • i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato;
  • l'ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse;
  • i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale dei soggetti nominati.

Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico. Tale trasparenza assolve una duplice funzione: da un lato consente alle corti di effettuare scelte ponderate nella nomina dei professionisti, verificandone il carico di lavoro e i precedenti incarichi; dall’altro introduce un meccanismo di accountability che scoraggia comportamenti opportunistici e favorisce la selezione dei professionisti più efficienti.

Va sottolineato che la pubblicità dei dati relativi all’attivo e al passivo delle procedure chiuse rappresenta uno strumento prezioso anche per la ricerca empirica e per la valutazione delle politiche di gestione delle crisi d'impresa, consentendo di misurare l’efficacia dei diversi approcci procedurali nel soddisfacimento del ceto creditorio.

Domande frequenti

Quando viene nominato il curatore nella liquidazione giudiziale?

Con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, contestualmente all’avvio della procedura, come previsto dall’art. 125, comma 1, CCII.

Quali requisiti deve avere il curatore per essere nominato?

Deve possedere i requisiti soggettivi indicati nell’art. 356 CCII (professionisti qualificati, studi associati) e non incorrere nelle incompatibilità dell’art. 358 CCII.

Perché si applica il Codice Antimafia al curatore?

Per garantire che il gestore della procedura non abbia legami con organizzazioni criminali, a tutela dei creditori e dell’integrità della giustizia concorsuale.

Il registro nazionale delle nomine dei curatori è accessibile ai cittadini?

Sì: il registro, tenuto con modalità informatiche presso il Ministero della giustizia, è accessibile al pubblico ai sensi dell’art. 125, comma 4, CCII.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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