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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 119 CCII – Risoluzione del concordato

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

2. Al procedimento è chiamato a partecipare l’eventuale garante.

3. Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.

4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.

5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.

7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.

In sintesi

  • Legittimazione allargata: la risoluzione del concordato per inadempimento può essere chiesta da ciascun creditore individualmente o dal commissario giudiziale su istanza di uno o più creditori.
  • Soglia di rilevanza: il concordato non si risolve se l’inadempimento ha scarsa importanza, in applicazione del principio di proporzionalità tra inadempimento e conseguenza.
  • Termine decadenziale: il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
  • Effetto sull’insolvenza: la risoluzione non comporta automaticamente l’apertura della liquidazione giudiziale; questa è dichiarata solo se il tribunale accerta lo stato di insolvenza.
  • Liberazione del debitore per accollo: se un terzo ha assunto gli obblighi concordatari con liberazione immediata del debitore, le norme sulla risoluzione non si applicano.
Funzione dell’istituto nel sistema concordatario

La risoluzione del concordato preventivo per inadempimento è il rimedio estremo che l’ordinamento mette a disposizione dei creditori quando il debitore non dà esecuzione agli obblighi assunti con il piano omologato. L’art. 119 CCII ha una diretta continuità con l’art. 186 della legge fallimentare, di cui conserva l’impostazione essenziale, con alcune significative modifiche introdotte dal D.Lgs. 14/2019 e dal correttivo D.Lgs. 83/2022 per coordinare la disciplina con i nuovi strumenti di regolazione della crisi.

La risoluzione non è un atto automatico: richiede un accertamento giudiziale dell’inadempimento e una valutazione della sua rilevanza, introducendo così un filtro che evita il ricorso all’istituto per inadempimenti di minima entità, preservando il favor concordati che permea l’intero sistema del CCII.

Legittimazione attiva e ruolo del commissario

La legittimazione a richiedere la risoluzione spetta a ciascun creditore individualmente, senza necessità di accordo con gli altri. Questa legittimazione diffusa bilancia la natura collettiva del concordato: ogni creditore, avendo rinunciato a parte del proprio credito (nel caso di concordato con falcidia) o accettato tempi dilazionati di pagamento, ha diritto di reagire all’inadempimento.

Il commissario giudiziale può proporre l’istanza su iniziativa di uno o più creditori: non agisce d'ufficio ma è lo strumento processuale attraverso cui creditori privi di competenza tecnica o risorse per iniziare autonomamente una procedura giudiziaria possono comunque attivare il rimedio. La partecipazione dell’eventuale garante (comma 2) è obbligatoria, poiché costui potrebbe essere chiamato a rispondere degli obblighi concordatari in caso di inadempimento del debitore principale.

La soglia della «scarsa importanza»

Il comma 3 enuncia un principio di proporzione: il concordato non si risolve se l’inadempimento ha scarsa importanza. La norma riprende la regola civilistica dell’art. 1455 c.c. in materia di risoluzione del contratto per inadempimento, adattandola alla specificità concordataria.

La valutazione della scarsa importanza è rimessa al tribunale e tiene conto di molteplici fattori: l’entità assoluta e relativa dell’inadempimento rispetto al totale degli obblighi concordatari; la sua natura (ritardo nel pagamento vs. mancato pagamento totale); le cause che lo hanno determinato; e le prospettive di recupero. L’orientamento prevalente ritiene che un inadempimento superiore al 20-25% del valore complessivo degli obblighi concordatari tenda a essere considerato non di scarsa importanza, ma si tratta di una soglia indicativa, non vincolante.

Il termine decadenziale annuale

Il comma 4 introduce un termine di decadenza di un anno dalla scadenza del termine per l’ultimo adempimento. La norma ha una funzione chiaramente deflattiva: passato tale periodo, il concordato si consolida definitivamente e i creditori non possono più metterne in discussione la stabilità. Il dies a quo è la scadenza del termine per l’ultimo adempimento, non la data dell’omologazione: nei concordati pluriennali il termine decadenziale inizia a decorrere solo alla fine del piano.

La decadenza opera di diritto e può essere rilevata d'ufficio dal tribunale. Un ricorso presentato oltre il termine è inammissibile, indipendentemente dalla gravità dell’inadempimento.

Accollo liberatorio da parte di terzi

Il comma 5 disciplina un’ipotesi speciale sempre più diffusa nella prassi concordataria: il terzo che assume gli obblighi concordatari con liberazione immediata del debitore. In questo caso le norme sulla risoluzione non si applicano: il creditore che lamenta l’inadempimento dovrà agire nei confronti del terzo assuntore con gli strumenti ordinari del diritto civile, non nel procedimento concorsuale. La ratio è che il debitore originario è uscito definitivamente dal rapporto e non ha senso aprire a suo carico una procedura di liquidazione giudiziale per fatti imputabili al terzo.

Procedimento e rapporto con la liquidazione giudiziale

Il procedimento di risoluzione segue le forme camerali degli artt. 40 e 41 CCII (comma 6). Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti, con decreto motivato reclamabile.

Il comma 7 chiarisce che la risoluzione non comporta automaticamente l’apertura della liquidazione giudiziale: quest'ultima è dichiarata solo se il tribunale, all’esito del procedimento, accerta che il debitore si trova in stato di insolvenza. Se l’insolvenza non è accertata, la risoluzione del concordato lascia il debitore nella situazione giuridica antecedente, con i creditori liberi di agire individualmente per il recupero dei propri crediti. Un’eccezione è prevista per l’insolvenza che consegua a debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato: in questo caso la liquidazione giudiziale è dichiarata indipendentemente dalla risoluzione, poiché si tratta di situazione debitoria autonoma non coperta dall’ombrello concordatario.

Domande frequenti

Entro quando deve essere presentato il ricorso per la risoluzione del concordato?

Entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Si tratta di un termine di decadenza: dopo la sua scadenza il ricorso è inammissibile indipendentemente dalla gravità dell’inadempimento.

Un inadempimento di piccola entità può portare alla risoluzione del concordato?

No. Il concordato non si risolve se l’inadempimento ha scarsa importanza. Il tribunale valuta l’entità relativa e assoluta dell’inadempimento, le sue cause e le prospettive di recupero, applicando un principio di proporzionalità.

La risoluzione del concordato porta automaticamente alla liquidazione giudiziale?

No. La liquidazione giudiziale è dichiarata solo se il tribunale accerta lo stato di insolvenza del debitore. In assenza di insolvenza, i creditori tornano a poter agire individualmente con gli strumenti ordinari del diritto civile.

Se un terzo ha assunto gli obblighi concordatari con liberazione del debitore, chi deve essere convenuto in caso di inadempimento?

Il terzo assuntore, con le regole ordinarie del diritto civile. Le norme sulla risoluzione del concordato non si applicano perché il debitore originario è stato liberato definitivamente dal concordato omologato.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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