Art. 118 Bis CCII – Modificazioni del piano
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Se dopo l’omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l’adempimento della proposta, l’imprenditore richiede al professio- nista indipendente il rinnovo dell’attestazione di cui all’articolo 87, comma 3, e comunica il piano modificato al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell’articolo 118, comma 1.
2. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all’adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l’attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale.
3. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all’articolo 48, commi 1, 2 e 3, e all’esito il tribunale provvede con decreto motivato.
In sintesi
Genesi e ratio della norma
L’articolo 118-bis è stato introdotto nell’ordinamento dal D.Lgs. 83/2022 (secondo correttivo al CCII), in recepimento dell’art. 15 della Direttiva UE 2019/1023 sull’insolvenza, che richiede agli Stati membri di prevedere meccanismi di adattamento dei piani di ristrutturazione alle mutate circostanze economiche. La norma risponde a un’esigenza pratica emersa chiaramente nella vigenza della legge fallimentare: i piani concordatari, specie quelli in continuità, hanno durate pluriennali e si fondano su previsioni economico-finanziarie che possono risultare superate da eventi sopravvenuti. In assenza di una disciplina specifica, il concordato rischiava di essere risolto per inadempimento anche in presenza di buona fede del debitore e di un piano ancora praticabile nella sostanza, con evidenti effetti negativi sulla conservazione dell’impresa e sull’occupazione.
Ambito di applicazione: solo il concordato in continuità
La norma si applica esclusivamente al concordato in continuità aziendale, non al concordato liquidatorio. La scelta è coerente con la natura dei due istituti: il concordato liquidatorio si esaurisce tendenzialmente in un arco temporale più breve e con operazioni predeterminate (vendita dei beni, riparto), mentre il concordato in continuità richiede che l’impresa rimanga operativa per anni, con tutte le variabili che questo comporta. Modifiche sostanziali al piano liquidatorio, ove necessarie, seguiranno le regole generali della procedura concordataria, inclusa la possibilità di ricorrere alla risoluzione con successiva riapertura delle trattative.
Il presupposto: la «modifica sostanziale»
Il presupposto applicativo è che le modifiche al piano siano «sostanziali per l’adempimento della proposta». Il legislatore non definisce la soglia di sostanzialità, rimettendo al tribunale una valutazione caso per caso. L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che la modifica sia sostanziale quando altera in modo significativo i tempi, le modalità o l’entità dei pagamenti ai creditori, oppure quando incide sulla fattibilità complessiva del piano originario. Modifiche di carattere meramente tecnico o operativo, che non incidono sulla prospettiva di soddisfacimento dei creditori, rientrano nell’ordinaria gestione e non richiedono il procedimento dell’art. 118-bis.
Il ruolo del professionista indipendente
Prima di avviare il procedimento di modifica, l’imprenditore deve richiedere al professionista indipendente, figura introdotta dal CCII in sostituzione dell’attestatore di cui alla legge fallimentare, il rinnovo dell’attestazione di cui all’art. 87, comma 3. Tale attestazione riguarda la fattibilità economica e finanziaria del piano modificato e la sua idoneità a consentire l’adempimento della proposta concordataria. Il professionista indipendente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. o) CCII (iscrizione nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, assenza di conflitti di interesse) e risponde civilmente e penalmente per le valutazioni espresse. Il rinnovo dell’attestazione costituisce un filtro preventivo che evita l’avvio di procedure di modifica destinate al fallimento.
Procedimento e tutele dei creditori
Una volta ottenuta la nuova attestazione, l’imprenditore comunica il piano modificato al commissario giudiziale. Quest'ultimo, dopo avere verificato che le modifiche siano effettivamente sostanziali e riferito al tribunale ai sensi del comma 1 dell’art. 118, procede alla pubblicazione nel registro delle imprese e alla comunicazione ai creditori.
Dal momento della ricezione dell’avviso, i creditori hanno 30 giorni per proporre opposizione con ricorso al tribunale. Il termine è perentorio: decorso inutilmente, il tribunale può procedere all’approvazione del piano modificato senza che le posizioni non opposte possano essere rimesse in discussione. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all’art. 48, commi 1, 2 e 3, CCII, le stesse dell’omologazione originaria, garantendo così ai creditori le medesime tutele processuali.
Provvedimento finale e suoi effetti
All’esito del procedimento il tribunale provvede con decreto motivato. Il decreto deve in primo luogo verificare la natura sostanziale delle modifiche: se le modifiche sono qualificate come non sostanziali, il procedimento si chiude senza ulteriori conseguenze per il piano originario. Se le modifiche sono ritenute sostanziali e il piano modificato supera il vaglio di fattibilità, il decreto ha l’effetto di novare il piano concordatario: le obbligazioni dei creditori che non hanno proposto opposizione si adeguano alle nuove condizioni, mentre le posizioni dei creditori opponenti saranno definite dal tribunale secondo le regole ordinarie.
La mancata attivazione della procedura ex art. 118-bis in presenza di modifiche sostanziali può configurare una causa di risoluzione del concordato per inadempimento ai sensi dell’art. 119 CCII, poiché il debitore che non aggiorna il piano non è in regola con i propri obblighi procedurali.
Domande frequenti
A quale tipo di concordato si applica l’art. 118-bis CCII?
Solo al concordato in continuità aziendale. Il concordato liquidatorio non rientra nell’ambito di applicazione della norma, che richiede la sopravvivenza operativa dell’impresa per l’intero periodo del piano.
Cosa si intende per «modifica sostanziale» del piano?
La norma non fornisce una definizione. L’orientamento prevalente considera sostanziale la modifica che altera significativamente i tempi, le modalità o l’entità dei pagamenti ai creditori o che incide sulla fattibilità complessiva del piano originario approvato.
Entro quanto tempo i creditori possono opporsi al piano modificato?
Entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso comunicato dal commissario giudiziale. L’opposizione si propone con ricorso al tribunale. Decorso il termine, le posizioni non opposte si considerano acquiescenti alle nuove condizioni.
È necessaria una nuova attestazione per modificare il piano di concordato in continuità?
Sì. Il professionista indipendente deve rinnovare l’attestazione ex art. 87, comma 3, CCII sulla fattibilità del piano modificato, prima ancora che l’imprenditore avvii il procedimento davanti al tribunale.