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Art. 111 CCII – Mancata approvazione del concordato
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce […] al tribunale, che provvede a norma dell’articolo 49, comma 1, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 110, comma 2, richieda l’omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall’articolo 112, comma 2 .
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il meccanismo della mancata approvazione
L’art. 111 CCII regola le conseguenze del mancato raggiungimento delle maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato preventivo. La disposizione si colloca nella Sezione V del Capo III del Titolo IV del D.Lgs. 14/2019 e costituisce il naturale epilogo negativo del procedimento di voto disciplinato dagli articoli precedenti. Il suo contenuto essenziale è la previsione di un meccanismo di conversione: il fallimento del voto non determina automaticamente e immediatamente la liquidazione giudiziale, ma apre una finestra procedurale entro la quale il debitore può ancora reagire.
Il giudice delegato, verificato il mancato raggiungimento delle maggioranze, è tenuto a riferire al tribunale, il quale provvede «a norma dell’articolo 49, comma 1» CCII. Il richiamo all’art. 49 significa che il tribunale apre la liquidazione giudiziale qualora ricorrano i presupposti di insolvenza, senza necessità di un’ulteriore istanza di parte.
I sette giorni di reazione del debitore
La clausola di salvaguardia del debitore è il cuore della norma: entro sette giorni dalla comunicazione della relazione di voto effettuata dal commissario ai sensi dell’art. 110, comma 2, CCII, il debitore può esercitare due opzioni alternative.
La prima opzione consiste nel richiedere l’omologazione del concordato nonostante il mancato raggiungimento delle maggioranze. Questa richiesta attiva il meccanismo di cramdown (omologazione forzata), disciplinato dettagliatamente dall’art. 112 CCII, che consente al tribunale di omologare il concordato anche in assenza del consenso di tutte le classi, purché ricorrano determinati presupposti di equità e convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
La seconda opzione è il consenso al meccanismo previsto dall’art. 112, comma 2, CCII. Quest'ultima previsione, che riguarda specificamente il concordato in continuità aziendale, consente l’omologazione quando almeno una classe abbia votato favorevolmente e il piano soddisfi determinati requisiti di equità distributiva.
La ratio della norma nel quadro del CCII
L’art. 111 CCII recepisce la filosofia di fondo della Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency Directive), che privilegia le soluzioni negoziali e di continuità rispetto alla liquidazione atomistica. Il CCII, in attuazione della delega di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), della L. 155/2017, ha strutturato il concordato preventivo come strumento primario di regolazione della crisi, relegando la liquidazione giudiziale a extrema ratio.
La norma si coordina con l’art. 49 CCII (apertura della liquidazione giudiziale su iniziativa del tribunale), con l’art. 110 CCII (comunicazione della relazione di voto) e con l’art. 112 CCII (omologazione in mancanza di voto favorevole di tutte le classi). Il termine di sette giorni è perentorio secondo l’orientamento prevalente: la sua inosservanza determina la perdita del diritto di chiedere l’omologazione o di prestare il consenso al cramdown, con conseguente apertura della procedura liquidatoria.
Effetti pratici per il debitore
Il debitore che abbia predisposto un piano di concordato deve monitorare con attenzione i tempi di comunicazione della relazione di voto da parte del commissario, poiché da tale comunicazione decorre il termine di sette giorni per esercitare le opzioni conservative. Si tratta di un termine molto breve, che richiede una preparazione preventiva delle istanze da depositare. L’orientamento della prassi è nel senso di considerare tempestiva la richiesta di omologazione depositata entro il settimo giorno successivo alla comunicazione, indipendentemente dall’ora di deposito.
Domande frequenti
Cosa succede se i creditori non approvano il concordato preventivo?
Il giudice delegato riferisce al tribunale, che può aprire la liquidazione giudiziale ex art. 49, comma 1, CCII, salvo che il debitore eserciti entro sette giorni il diritto di chiedere l’omologazione o il cramdown.
Da quando decorre il termine di sette giorni per il debitore?
Dalla comunicazione della relazione di voto effettuata dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 110, comma 2, CCII; il termine è considerato perentorio dalla prassi prevalente.
Quali opzioni ha il debitore dopo il mancato raggiungimento delle maggioranze?
Può richiedere l’omologazione nonostante il dissenso (cramdown ex art. 112 CCII) oppure prestare il consenso al meccanismo di omologazione forzata previsto dall’art. 112, comma 2, CCII.
Il mancato raggiungimento delle maggioranze apre automaticamente la liquidazione giudiziale?
No. La liquidazione giudiziale si apre solo se il debitore non esercita le opzioni conservative entro sette giorni e il tribunale accerti lo stato di insolvenza ex art. 49 CCII.