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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 108 CCII – Ammissione provvisoria dei crediti contestati

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione è comunicata ai sensi dell’articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell’elenco dei creditori di cui all’articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all’omologazione.

2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

In sintesi

  • Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente, in tutto o in parte, i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze nel concordato preventivo.
  • L’ammissione provvisoria non pregiudica le pronunce definitive sull’esistenza e sulla collocazione del credito, che rimangono soggette al regime ordinario.
  • Il medesimo meccanismo si applica al creditore che abbia rinunciato al privilegio, ai fini della collocazione nel calcolo dei voti chirografari.
  • I creditori non ammessi o non raggiunti dal provvedimento votano sulla base dell’elenco ex art. 107, comma 3, salvo il diritto di opposizione all’omologazione.
  • I creditori esclusi possono opporsi all’esclusione in sede di omologazione solo se la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
La funzione dell’ammissione provvisoria nel procedimento di voto

L’art. 108 CCII disciplina un istituto tecnico di grande rilevanza pratica: la possibilità per il giudice delegato di ammettere in via provvisoria i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze nel concordato preventivo. La norma risponde a un’esigenza strutturale: il procedimento concordatario deve concludersi entro tempi ragionevoli, senza attendere la definizione di ogni contestazione sulla sussistenza o sull’entità dei singoli crediti, contestazioni che in molti casi richiederebbero anni di contenzioso ordinario. Allo stesso tempo, non è accettabile che i creditori titolari di crediti contestati vengano esclusi dal voto per il solo fatto della contestazione, con il rischio che la maggioranza sia formata da una platea creditoria artificialmente ridotta.

Il presupposto e il contenuto del provvedimento (comma 1, prima parte)

Il giudice delegato può ammettere il credito contestato «in tutto o in parte»: la locuzione implica che il giudice possa modulare l’ammissione, riconoscendo una quota del credito che appaia ragionevolmente certa anche in presenza di contestazione sull’importo complessivo. Si pensi al caso del fornitore Tizio, che vanta un credito di 100.000 euro di cui il debitore contesta 40.000 euro per dedotti vizi della merce: il giudice delegato potrà ammettere Tizio al voto per 60.000 euro (la parte non contestata) e riservare la decisione sui residui 40.000 euro alla sede definitiva. Questa modulazione è espressione di un giudizio di probabilità sull’esito della contestazione, che il giudice compie allo stato degli atti senza anticipare la pronuncia di merito.

L’ammissione provvisoria è pronunciata ai «soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze»: essa non attribuisce al creditore il diritto di partecipare alla ripartizione dell’attivo in caso di apertura della liquidazione giudiziale, né pregiudica le decisioni sulla collocazione preferenziale o chirografaria del credito. Questo carattere squisitamente endoprocedimentale distingue l’ammissione provvisoria ex art. 108 dall’ammissione allo stato passivo nella liquidazione giudiziale, che produce effetti definitivi (salvo opposizioni e impugnazioni).

La rinuncia al privilegio (comma 1, secondo periodo)

Il comma 1 estende il medesimo meccanismo al caso in cui il creditore abbia rinunciato al privilegio, ipotesi frequente nelle operazioni di ristrutturazione, in cui i creditori privilegiati accettano di votare come chirografari per contribuire al raggiungimento delle maggioranze necessarie all’approvazione del concordato. La rinuncia al privilegio deve essere comunicata al commissario e al giudice delegato, che provvede ad ammettere il creditore al voto nella classe chirografaria per l’importo corrispondente alla parte rinunciata. Anche in questo caso l’ammissione è provvisoria e non incide sulla collocazione definitiva del credito, che potrà essere oggetto di diversa determinazione nella fase di omologazione o nel successivo eventuale procedimento di liquidazione.

La comunicazione del provvedimento e il regime residuale (comma 1, terzo e quarto periodo)

Il provvedimento di ammissione provvisoria è comunicato ai sensi dell’art. 107, comma 7 CCII, vale a dire almeno due giorni prima della data iniziale del voto. In mancanza di un espresso provvedimento del giudice delegato, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell’elenco predisposto dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 107, comma 3. Il creditore che ritenga di essere stato ingiustamente incluso o escluso da tale elenco conserva il diritto di proporre opposizione all’omologazione del concordato, che costituisce la sede naturale per la contestazione delle determinazioni assunte nella fase di voto.

L’opposizione all’esclusione in sede di omologazione (comma 2)

Il comma 2 disciplina la tutela del creditore che sia stato escluso dal voto, o la cui ammissione sia stata limitata, e che non abbia ottenuto un provvedimento favorevole dal giudice delegato. Tale creditore può proporre opposizione all’esclusione in sede di omologazione del concordato, ma solo a condizione che la propria ammissione avrebbe avuto «influenza sulla formazione delle maggioranze». Si tratta di un filtro di rilevanza: non qualsiasi esclusione legittima l’opposizione in sede di omologazione, ma solo quelle che avrebbero potuto modificare l’esito del voto. Un creditore il cui credito è di importo marginale rispetto alla massa complessiva dei crediti ammessi, tale da non poter incidere sul superamento delle soglie di maggioranza, non potrà far valere la propria esclusione come motivo di invalidità dell’omologazione.

L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che la valutazione di «influenza» debba essere condotta in concreto, verificando se l’ammissione del creditore escluso avrebbe spostato la votazione, per il proprio voto o per le conseguenze sul calcolo percentuale dei voti favorevoli, al di sotto o al di sopra della soglia di maggioranza richiesta dall’art. 109 CCII. Questa impostazione è coerente con il principio di economia processuale: non ha senso invalidare un concordato approvato da una larga maggioranza per l’esclusione di un creditore minore che, anche se ammesso al voto, non avrebbe modificato il risultato.

Coordinamento sistematico

L’art. 108 si coordina con l’art. 107, comma 3 (elenco dei creditori legittimati al voto), con l’art. 109 (maggioranze richieste per l’approvazione del concordato), con l’art. 48 CCII (domanda di ammissione allo stato passivo) e con gli artt. 48-63 CCII in materia di accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale. Il meccanismo dell’ammissione provvisoria riflette la scelta legislativa di privilegiare la celerità e l’efficienza del voto concordatario rispetto alla certezza immediata di ogni posizione creditoria, rinviando la definizione delle controversie ai rimedi successivi (opposizione all’omologazione, accertamento del passivo in sede di liquidazione giudiziale).

Domande frequenti

L’ammissione provvisoria del credito contestato ex art. 108 CCII incide sulla ripartizione dell’attivo in caso di liquidazione giudiziale?

No: l’ammissione è limitata ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze e non pregiudica le pronunce definitive sul credito.

Cosa accade se il giudice delegato non emette un provvedimento di ammissione provvisoria per un credito contestato?

Il creditore vota sulla base dell’elenco ex art. 107, comma 3 CCII, salvo il diritto di opposizione all’omologazione del concordato.

Un creditore che rinuncia al privilegio come viene trattato ai fini del voto nel concordato preventivo?

Viene ammesso provvisoriamente al voto come creditore chirografario per la parte rinunciata, ai sensi dell’art. 108, comma 1 CCII.

In quali casi il creditore escluso può opporsi all’esclusione in sede di omologazione del concordato?

Solo quando la propria ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze, ai sensi dell’art. 108, comma 2 CCII.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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