Art. 104 CCII – Convocazione dei creditori
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.
2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l’invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2. Nello stesso avviso è contenuto l’avvertimento che si applica l’articolo 10, comma 3. […]
3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’avviso, non è comunicato l’indirizzo di cui all’invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono ai sensi dell’articolo 10, comma 3. […]
4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l’autorizzazione prevista dall’articolo 242.
5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la vota- zione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.
In sintesi
Funzione dell’articolo nel procedimento di concordato preventivo
L’art. 104 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina la fase iniziale di coinvolgimento della platea creditoria nel concordato preventivo, individuando nel commissario giudiziale il soggetto deputato sia alla preliminare verifica documentale sia alla trasmissione degli atti essenziali alla formazione del voto. La disposizione si colloca nella Sezione IV del Capo III (concordato preventivo), che raccoglie i «provvedimenti immediati» successivi all’apertura della procedura disposta ai sensi dell’art. 47 CCII.
Verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori (comma 1)
Il comma 1 attribuisce al commissario giudiziale il compito di verificare l’elenco dei creditori e dei debitori depositato dal debitore, apportando le rettifiche necessarie. L’attività si fonda sulle scritture contabili obbligatorie, libri giornale, mastro, partitari, e sui bilanci dell’impresa, ma non si esaurisce in un controllo meramente formale: il commissario deve segnalare omissioni, crediti non iscritti o passività contestate, prefigurando così la base informativa su cui i creditori esprimeranno il voto. Questa verifica preliminare costituisce il presupposto logico per la successiva comunicazione, giacché l’identità e l’indirizzo di ciascun creditore devono essere accertati con ragionevole certezza prima che parta qualsiasi avviso. L’obbligo di rettifica si estende anche all’elenco dei debitori, rilevante ai fini del calcolo dell’attivo realizzabile e delle azioni recuperatorie illustrate nella relazione ex art. 105.
Le modalità di comunicazione ai creditori (comma 2)
Il comma 2 regola con precisione gli strumenti di notificazione. La forma ordinaria e preferenziale è la posta elettronica certificata (PEC), inviata all’indirizzo digitale del destinatario quale risulta dal Registro delle Imprese o dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). La scelta legislativa rispecchia la più ampia tendenza alla digitalizzazione del processo concorsuale, avviata già con le riforme emergenziali del 2020 e consolidata nel CCII. Solo in assenza di un indirizzo digitale il commissario ricorre alla raccomandata postale, spedita presso la sede dell’impresa se il destinatario è un’impresa, ovvero presso la residenza anagrafica se è una persona fisica.
L’avviso deve contenere elementi tassativi: il piano concordatario e la proposta del debitore, il decreto di apertura, la data iniziale e finale del periodo di voto, l’indirizzo PEC del commissario, l’invito a comunicare un indirizzo PEC ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, e l’avvertimento che in mancanza di comunicazione si applica l’art. 10, comma 3 CCII, vale a dire il regime di comunicazione mediante deposito nel fascicolo elettronico della procedura, con piena efficacia nei confronti del destinatario.
Effetti della mancata comunicazione dell’indirizzo PEC (comma 3)
Il comma 3 introduce una duplice ipotesi di applicazione del regime residuale dell’art. 10, comma 3: il creditore che non comunica un indirizzo PEC entro quindici giorni dalla ricezione dell’avviso, oppure il creditore la cui PEC non risulti consegnabile per cause a lui imputabili (casella piena, indirizzo non valido, dominio inesistente). In entrambi i casi le comunicazioni successive si considerano legalmente eseguite con il deposito nel fascicolo, senza necessità di ulteriori tentativi di recapito. L’orientamento prevalente in dottrina riconduce questa previsione al principio di autoresponsabilità del creditore, che ha il dovere di mantenere attivo e capiente il proprio domicilio digitale per non incorrere nelle conseguenze sfavorevoli connesse all’ignoranza degli atti procedurali.
Autorizzazione alla forma semplificata (comma 4)
Il comma 4 prevede una deroga per le procedure con un numero particolarmente elevato di creditori o con difficoltà di identificazione degli stessi, situazione ricorrente, ad esempio, nelle crisi di imprese retail con migliaia di fornitori o nelle procedure che coinvolgono portatori di strumenti finanziari diffusi. In tali casi il tribunale, sentito il commissario, può autorizzare le modalità di comunicazione semplificate di cui all’art. 242 CCII, che includono forme di pubblicità collettiva (albo pretorio telematico, portale della procedura, comunicazioni aggregate). Il ricorso a questa modalità non pregiudica i diritti partecipativi dei singoli creditori, che rimangono legittimati a prendere visione degli atti nel fascicolo elettronico.
Obbligazionisti e rappresentante comune (comma 5)
Il comma 5 introduce una disciplina speciale per i creditori obbligazionisti. Dato che si tratta di una categoria strutturalmente organizzata, con interessi omogenei e già rappresentata da un soggetto istituzionale, il rappresentante comune degli obbligazionisti nominato ai sensi degli artt. 2415 ss. c.c., il legislatore prevede un doppio onere comunicativo: da un lato il raddoppio del termine di votazione, che consente all’assemblea degli obbligazionisti di deliberare sulla proposta concordataria prima della scadenza del termine generale; dall’altro la comunicazione diretta al rappresentante comune, che agisce come intermediario tra la massa dei portatori di obbligazioni e il commissario giudiziale. Questa previsione tutela la coerenza del voto di una categoria che, per il suo numero potenzialmente elevato, non potrebbe agevolmente essere raggiunta individualmente.
Coordinamento con altre disposizioni del CCII
L’art. 104 si raccorda sistematicamente con l’art. 10 CCII (domicilio digitale e comunicazioni telematiche), con l’art. 47 (decreto di apertura del concordato), con l’art. 105 (relazione del commissario, il cui deposito è coordinato con le comunicazioni dell’art. 104), con l’art. 107 (voto telematico dei creditori) e con l’art. 242 (comunicazioni semplificate). L’insieme di queste norme costruisce un sistema in cui la partecipazione del ceto creditorio è mediata da strumenti digitali che garantiscono certezza, tracciabilità e risparmio di costi rispetto al precedente regime cartaceo della legge fallimentare.
Domande frequenti
Come viene comunicato il piano di concordato ai creditori che non hanno una PEC?
Tramite raccomandata spedita alla sede dell’impresa o alla residenza del creditore, ai sensi dell’art. 104, comma 2 CCII.
Cosa succede se un creditore non comunica il proprio indirizzo PEC entro 15 giorni dall’avviso?
Le comunicazioni successive si eseguono con deposito nel fascicolo elettronico della procedura ex art. 10, comma 3 CCII, senza altri invii.
Quando il tribunale può autorizzare le comunicazioni semplificate ex art. 242 CCII?
Quando il numero dei creditori è rilevante o la loro identificazione risulta difficoltosa, sentito il commissario giudiziale (art. 104, comma 4).
Perché gli obbligazionisti godono di termini di voto più lunghi nel concordato preventivo?
Perché devono deliberare in assemblea: l’art. 104, comma 5 raddoppia il termine e impone comunicazione al rappresentante comune.