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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 95 CCII – Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Fermo quanto previsto nell’articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti, purchè in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione del patrimonio.

3. Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

4. L’autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, […] sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

In sintesi

  • I contratti in corso con la pubblica amministrazione non si risolvono per il semplice deposito della domanda di concordato preventivo; patti contrari sono inefficaci.
  • La continuazione è possibile se un professionista indipendente attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento.
  • La partecipazione a nuove gare pubbliche richiede l’autorizzazione del tribunale (o del giudice delegato dopo l’apertura), previo parere del commissario giudiziale.
  • L’impresa in concordato può partecipare a gare anche in raggruppamento temporaneo, purché nessuna delle altre imprese associate sia soggetta a procedura concorsuale.
  • Beneficia della continuazione anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda cui i contratti siano trasferiti, se in possesso dei requisiti di legge.
Premessa e collocazione sistematica

L’art. 95 CCII affronta il delicato raccordo tra la disciplina del concordato preventivo e la normativa sui contratti pubblici, storicamente uno dei punti di maggiore frizione tra diritto concorsuale e diritto amministrativo. La norma si colloca nella Sezione III del Capo III del Titolo IV, in posizione sistematicamente contigua all’art. 94 (amministrazione dei beni) e all’art. 97 (contratti pendenti), dei quali costituisce una disciplina speciale per i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

Il tema è di estrema rilevanza pratica: molte imprese in crisi sono titolari di appalti, concessioni o contratti di fornitura con enti pubblici, e la risoluzione di tali contratti potrebbe determinare la perdita del flusso di cassa necessario alla sopravvivenza dell’impresa e al buon esito del piano concordatario. Per contro, le pubbliche amministrazioni hanno l’interesse a garantire la continuità dei servizi pubblici e a lavorare con controparti affidabili. La norma tenta di bilanciare questi interessi contrapposti.

La regola di non risoluzione automatica

Il comma 1, coordinato con l’art. 97 CCII, stabilisce il principio generale: i contratti in corso di esecuzione stipulati con pubbliche amministrazioni non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato preventivo. La regola vale sia per il concordato in continuità sia, con la specificazione del comma 2 quarto periodo, per il concordato liquidatorio, purché ricorrano i presupposti attestativi. Sono inefficaci le eventuali clausole che prevedessero la risoluzione automatica al verificarsi di uno stato di insolvenza o al deposito di domanda concorsuale: tali clausole, diffuse nei capitolati d'appalto, sono private di effetto dal coordinato disposto dell’art. 94-bis e dell’art. 95 CCII.

Il coordinamento con l’art. 97 CCII, esplicitamente richiamato dal comma 1 («Fermo quanto previsto nell’articolo 97»), consente comunque al debitore di chiedere lo scioglimento di un contratto con la PA qualora la sua prosecuzione non sia coerente con il piano: la protezione accordata all’impresa non è dunque assoluta, ma è bilanciata dalla possibilità di liberarsi da obbligazioni non funzionali alla continuità.

I requisiti per la continuazione: il ruolo del professionista indipendente

Il comma 2 subordina la continuazione dei contratti con la PA a una condizione specifica: la attestazione del professionista indipendente, il cui ruolo e i cui requisiti sono definiti dall’art. 2, co. 1, lett. o) CCII, che attesti due elementi distinti: (i) la conformità della continuazione al piano concordatario, ove predisposto; e (ii) la ragionevole capacità di adempimento del debitore. L’attestazione non è atto formale privo di contenuto: il professionista è chiamato a esprimere un giudizio tecnico sulla sostenibilità finanziaria della prosecuzione del contratto, considerando le risorse disponibili e l’equilibrio del piano. Tale funzione è coerente con il ruolo centrale che il CCII attribuisce al professionista indipendente in tutto il sistema degli strumenti di regolazione della crisi.

Il comma 2 estende il beneficio della continuazione anche alla società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti: anche il terzo acquirente può subentrare nei contratti pubblici, purché sia in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del contratto previsti dalla normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). In tal caso, il giudice delegato dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni all’atto della cessione o conferimento, garantendo la «pulizia» del trasferimento.

La disposizione è particolarmente significativa perché supera l’ostacolo che, nel regime previgente, rendeva assai difficoltoso il trasferimento di appalti pubblici a soggetti terzi nell’ambito di operazioni concordatarie: la prassi amministrativa tendeva a ritenere il contratto pubblico intuitu personae, insuscettibile di cessione senza il consenso dell’ente appaltante. L’art. 95, co. 2 CCII costituisce una deroga espressa a tale principio, subordinata ai soli requisiti di partecipazione.

Autorizzazione per partecipare a nuove gare

Il comma 3 introduce un meccanismo autorizzativo specifico per la partecipazione dell’impresa in concordato a nuove procedure di gara: la domanda deve essere autorizzata dal tribunale (prima del decreto di apertura ex art. 47) o dal giudice delegato (dopo l’apertura), acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. Il coordinamento con il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) è essenziale: in linea generale, le stazioni appaltanti devono escludere i concorrenti sottoposti a procedure concorsuali, ma la norma del CCII introduce un’eccezione, consentendo la partecipazione previa autorizzazione giurisdizionale.

Il comma 4 specifica che tale autorizzazione è condizionata al deposito di una relazione del professionista indipendente che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto oggetto di gara. La relazione è dunque documento essenziale della domanda di partecipazione: senza di essa, l’autorizzazione non può essere concessa e la partecipazione alla gara non è ammessa. La funzione della relazione è duplice: da un lato, garantisce la stazione appaltante che l’impresa in concordato è effettivamente in grado di eseguire il contratto; dall’altro, consente al giudice di valutare se la partecipazione alla gara sia coerente con il piano concordatario e non pregiudichi i creditori.

La partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese

Il comma 5 amplia ulteriormente le possibilità operative dell’impresa in concordato, consentendole di partecipare alle gare pubbliche anche nella forma del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), sia come mandataria sia come mandante. Il limite è che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata a una procedura concorsuale. La ratio è chiara: evitare che la debolezza finanziaria si moltiplichi all’interno dello stesso raggruppamento, compromettendo la capacità esecutiva complessiva. L’orientamento prevalente ritiene che la norma si applichi anche ai consorzi e alle altre forme aggregative previste dal Codice dei contratti pubblici, purché compatibili con la struttura dell’art. 95.

Domande frequenti

Un appalto pubblico si risolve automaticamente se l’impresa deposita la domanda di concordato preventivo?

No: l’art. 95, co. 1 CCII esclude la risoluzione automatica; patti contrari sono inefficaci. La continuazione richiede l’attestazione del professionista indipendente.

L’impresa in concordato può partecipare a nuove gare d'appalto?

Sì, ma occorre l’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato e una relazione del professionista indipendente che attesti capacità di adempimento (art. 95, co. 3-4 CCII).

Chi attesta che l’impresa in concordato può continuare a eseguire un contratto pubblico?

Il professionista indipendente, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (art. 95, co. 2 CCII).

L’impresa in concordato può partecipare a gare in raggruppamento temporaneo con altre imprese?

Sì, purché nessuna delle altre imprese del raggruppamento sia assoggettata a procedura concorsuale (art. 95, co. 5 CCII).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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