Art. 84 CCII – Finalita’ del concordato preventivo e tipologie di piano
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. L’imprenditore di cui all’articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all’articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, l’attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell’articolo 296.
2. La continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell’attività d’impresa da parte dell’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purchè in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.
3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purchè sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.
5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purchè in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.
6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma.
7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall’articolo 2116, primo comma, del codice civile.
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In sintesi
Centralità sistematica dell’art. 84 CCII
L’art. 84 del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 e profondamente rimaneggiato dai correttivi D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e 136/2024) costituisce la disposizione cardine del concordato preventivo. Aprendo la Sezione I del Capo III del Titolo IV della Parte I, l’articolo definisce le finalità dello strumento e le tipologie di piano ammissibili, fungendo da norma di sintesi rispetto alla disciplina di dettaglio degli articoli successivi. La sua importanza è accentuata dal recepimento della Direttiva UE 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, che ha imposto significative modifiche al modello concordatario tradizionale, in particolare in punto di distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione.
Presupposto soggettivo e oggettivo
Il primo comma individua l’imprenditore di cui all’art. 121 CCII quale soggetto legittimato a proporre il concordato preventivo. Si tratta dell'imprenditore commerciale che supera le soglie dimensionali per essere assoggettato alla liquidazione giudiziale (attivo patrimoniale annuo superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui superiori a 200.000 euro, debiti complessivi superiori a 500.000 euro, alternativamente). Il presupposto oggettivo è lo stato di crisi o di insolvenza: l’art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII definisce la crisi come probabilità di futura insolvenza, anche con squilibrio economico-finanziario, e l’insolvenza come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’orientamento prevalente sottolinea che l’estensione del presupposto alla mera crisi, già presente nella legge fallimentare riformata, rende il concordato uno strumento di accesso anticipato, non condizionato al conclamarsi dell’insolvenza.
Principio del miglior soddisfacimento
Il primo comma sancisce il principio cardine del miglior soddisfacimento dei creditori: la proposta concordataria deve assicurare un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale. Questo principio, di derivazione comunitaria (best interest of creditors test), si traduce in un’attestazione del professionista indipendente ex art. 87 CCII e costituisce il principale presidio dell’interesse dei creditori dissenzienti. La dottrina maggioritaria evidenzia che il giudizio comparativo va condotto ex ante, con riferimento alle prospettive verosimili di liquidazione, tenendo conto dei tempi medi e delle aleatorieta' tipiche delle procedure giudiziali.
Tipologie di concordato e modalità realizzative
L’art. 84 CCII contempla, in via non tassativa, quattro modalità di realizzazione del piano: continuità aziendale, liquidazione del patrimonio (anche con cessione dei beni), attribuzione delle attività ad un assuntore e qualsiasi altra forma. Quest'ultima clausola aperta evidenzia l’atipicità della struttura concordataria, già caratterizzante la disciplina previgente. Gli assuntori possono essere anche creditori o società da questi partecipate, in coerenza con prassi di mercato consolidate. Il richiamo all’art. 296 CCII conferma la salvezza della disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale.
Concordato in continuità: diretta e indiretta
Il secondo comma distingue tra continuità diretta (prosecuzione dell’attività da parte del debitore proponente) e continuità indiretta (gestione o ripresa dell’attività da parte di un soggetto diverso, in forza di cessione, usufrutto, conferimento o affitto d'azienda). La definizione è stata ampliata dal correttivo del 2022 per ricomprendere ogni forma di prosecuzione dell’impresa, anche tramite affitto stipulato in funzione del ricorso. La continuità aziendale è funzionale a un duplice interesse: tutela dei creditori (massimizzazione del valore di realizzo dell’azienda in esercizio rispetto a quella cessata) e preservazione dei livelli occupazionali nella misura possibile, in linea con la tutela costituzionale del lavoro.
Disciplina distributiva nella continuità
Il terzo comma chiarisce che, nel concordato in continuità, i creditori possono essere soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità. Tale regola, derivata dalla riforma del 2019 e confermata dal recepimento della Direttiva UE 2019/1023, supera il previgente requisito di prevalenza del cash flow concordatario rispetto alla liquidazione di asset non funzionali. Ogni creditore deve ricevere un'utilità specifica ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa: si pensi ai contratti di fornitura, agli appalti, alle convenzioni quadro la cui prosecuzione garantisce al creditore continuità di ricavi futuri.
Concordato liquidatorio: requisiti minimi
Il quarto comma irrigidisce i presupposti del concordato con liquidazione del patrimonio, in coerenza con l’orientamento del legislatore di favorire le soluzioni in continuità. Sono richiesti cumulativamente: un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda; un soddisfacimento minimo del 20% dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., consentendo distribuzioni non rigorosamente proporzionali, purchè sia rispettato il limite del 20%. Si considerano risorse esterne quelle apportate dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, destinate dal piano direttamente al soddisfacimento dei creditori concorsuali.
Trattamento dei crediti privilegiati
Il quinto comma consente il soddisfacimento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purchè la misura non sia inferiore al valore di realizzo del bene o diritto oggetto della causa di prelazione, al netto delle spese di procedura e della quota di spese generali. Tale valore deve essere attestato dal professionista indipendente ex art. 87 CCII. La quota residua è trattata come credito chirografario: si tratta della cosiddetta degradazione per incapienza, che opera in deroga al principio di intangibilità delle cause di prelazione e che richiede l’inserimento del credito degradato nelle relative classi chirografarie.
Distribuzione del valore: APR e RPR
Il sesto comma introduce la disciplina distributiva più innovativa dell’intero impianto concordatario. Il valore di liquidazione di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), CCII è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (cosiddetta Absolute Priority Rule - APR). Il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini dell’omologazione, è invece distribuito secondo una regola attenuata: è sufficiente che i crediti di una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (cosiddetta Relative Priority Rule - RPR). Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga ad entrambe le regole. Si tratta del recepimento dell’art. 11 della Direttiva UE 2019/1023, che consente agli Stati membri di optare per la RPR in luogo della tradizionale APR.
Tutela rafforzata dei crediti di lavoro
Il settimo comma assicura una tutela rafforzata ai crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. (retribuzioni dei lavoratori subordinati, indennità di fine rapporto, danni per omesso versamento contributivo). Nel concordato in continuità, tali crediti devono essere soddisfatti nel rispetto della graduazione delle prelazioni sia sul valore di liquidazione sia sul valore eccedente. La proposta deve inoltre assicurare il rispetto dell’art. 2116, primo comma, c.c., in tema di responsabilità previdenziale del datore di lavoro. L’orientamento prevalente sottolinea che tale disciplina costituisce eccezione rispetto alla generale RPR, in ragione del valore costituzionale dei diritti dei lavoratori.
Esempio applicativo
Tizio S.r.l., impresa manifatturiera, presenta concordato in continuità diretta. Il valore di liquidazione attestato è pari a 2 milioni di euro, mentre il piano genera flussi prospettici per ulteriori 3 milioni nel quinquennio. Il valore di liquidazione (2 milioni) è distribuito ai privilegiati con APR; il valore eccedente (3 milioni) è distribuito con RPR tra le diverse classi di chirografari (fornitori strategici, fornitori ordinari, finanziatori bancari chirografari), garantendo che ciascuna classe riceva un trattamento non inferiore a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto alle classi inferiori. I crediti dei dipendenti ex art. 2751-bis n. 1 c.c. mantengono comunque trattamento secondo la graduazione delle prelazioni anche sull’eccedente.
Domande frequenti
Chi può accedere al concordato preventivo?
L’imprenditore commerciale sopra soglia ex art. 121 CCII, in stato di crisi o di insolvenza, che proponga un piano garantendo un soddisfacimento non inferiore alla liquidazione giudiziale.
Qual è la differenza tra continuità diretta e indiretta?
Nella continuità diretta il debitore prosegue l’attività; nella indiretta l’azienda è gestita o ripresa da un terzo (cessione, affitto, usufrutto, conferimento) anche tramite contratti stipulati in funzione del ricorso.
Quali sono i requisiti minimi del concordato liquidatorio?
Apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo al momento della domanda e soddisfacimento dei chirografari (anche privilegiati degradati) non inferiore al 20%.
Cosa significa Relative Priority Rule?
Il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito assicurando ad ogni classe un trattamento almeno pari alle classi di pari grado e più favorevole rispetto alle inferiori, in deroga alla rigida APR.
I crediti dei lavoratori hanno tutele particolari?
Si'. Nel concordato in continuità i crediti ex art. 2751-bis n. 1 c.c. sono soddisfatti secondo la graduazione delle prelazioni sia sul valore di liquidazione sia sul valore eccedente, in deroga alla RPR.