← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 82 CCII – Revoca della sentenza di omologazione

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il giudice revoca l’omologazione su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall’articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

3. La domanda di revoca non può essere proposta […] decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

4. […]

5. Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 51.

6. La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

In sintesi

  • L’art. 82 CCII disciplina la revoca dell’omologazione del concordato minore nelle procedure di sovraindebitamento, individuando presupposti tassativi a tutela dei creditori.
  • La revoca opera per atti fraudolenti (dolosa alterazione di attivo o passivo, simulazione di attività inesistenti, dissimulazione di beni) ovvero per mancata esecuzione integrale o sopravvenuta inattuabilità del piano.
  • Sono legittimati alla domanda il creditore, l'OCC, il pubblico ministero e qualsiasi altro interessato, entro il termine di sei mesi dalla relazione finale.
  • Il giudice provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII, garantendo il contraddittorio mediante audizione delle parti.
  • La revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede, in applicazione del principio di tutela dell’affidamento.
  • L’art. 82 si raccorda con l’art. 83 CCII, che disciplina l’apertura della liquidazione controllata dopo la revoca.
Inquadramento sistematico della revoca nel concordato minore

L’art. 82 del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 e successivamente modificato dai correttivi D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e 136/2024) rappresenta la principale norma di chiusura delle procedure di concordato minore di cui agli artt. 74 ss. CCII. La disposizione introduce un meccanismo di controllo successivo all’omologazione, finalizzato a presidiare la genuinità del piano e l’effettiva esecuzione degli impegni assunti dal debitore sovraindebitato. La collocazione sistematica nel Capo II del Titolo IV della Parte I conferma la peculiarità di tale rimedio rispetto alla disciplina parallela del concordato preventivo, pur condividendone l’impianto funzionale.

Presupposti soggettivi della revoca

Il primo comma dell’art. 82 CCII individua un duplice ordine di presupposti. Il primo gruppo attiene a condotte fraudolente o gravemente colpose del debitore: dolosa o gravemente colposa alterazione del passivo (in aumento o in diminuzione), sottrazione o dissimulazione di parti rilevanti dell’attivo, simulazione dolosa di attività inesistenti, o altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La formulazione normativa, ricalcata sull’analoga previsione dell’art. 138 CCII per il concordato preventivo, suggerisce un orientamento prevalente nel ritenere che il dolo richieda la consapevolezza dell’alterazione e la volontà di pregiudicare i creditori, mentre la colpa grave si configura in presenza di una negligenza eclatante incompatibile con la diligenza professionale media. La dottrina maggioritaria sottolinea l’importanza della scoperta successiva: le condotte devono essere emerse dopo l’omologazione, poiché altrimenti il rimedio sarebbe quello dell’opposizione all’omologazione ex art. 80 CCII.

Presupposti oggettivi: inadempimento e inattuabilità

Il secondo comma estende la revoca a due ipotesi diverse dalla frode. La prima riguarda la mancata esecuzione integrale del piano, ferma restando la disciplina dell’art. 81, comma 5, CCII in tema di risoluzione. Si tratta di un inadempimento che, secondo l’orientamento prevalente, deve essere di non scarsa importanza, dovendosi applicare in via analogica i principi generali in tema di gravità dell’inadempimento contrattuale. La seconda ipotesi concerne la sopravvenuta inattuabilità del piano non emendabile con modifiche. La differenza tra le due fattispecie risiede nell’elemento soggettivo: l’inadempimento implica una condotta volontaria, mentre l’inattuabilità riguarda fattori oggettivi sopravvenuti che rendono economicamente o giuridicamente impossibile la prosecuzione del piano.

Legittimazione attiva e termine semestrale

L’art. 82 CCII riconosce un’ampia legittimazione attiva: il creditore, anche singolo e indipendentemente dall’importo del proprio credito; l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), in coerenza con la sua funzione di garante della procedura; il pubblico ministero, in linea con il ruolo accentuato attribuitogli dal CCII; e qualunque altro interessato, formula aperta che include presumibilmente garanti, fideiussori e soggetti coinvolti in operazioni esecutive del piano. Il terzo comma fissa un termine decadenziale di sei mesi dalla presentazione della relazione finale dell’OCC: si tratta di un termine perentorio, decorrente da un atto formale e documentabile, che bilancia l’esigenza di tutela dei creditori con quella di stabilità del rapporto concordatario chiuso.

Profili procedurali e tutela del contraddittorio

Il quinto comma stabilisce che il giudice provveda sentite le parti e con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII. Il riferimento espresso al rimedio del reclamo davanti alla corte d'appello assicura un secondo grado di merito e si raccorda con la disciplina generale dei reclami contro le sentenze in materia concorsuale. L’audizione delle parti, pur non disciplinata nel dettaglio, deve garantire il pieno esercizio del diritto di difesa del debitore, dei creditori e dell’OCC. L’orientamento prevalente ritiene applicabili, ove compatibili, le norme processuali in tema di procedimento camerale concorsuale, con possibilità per il giudice di disporre attività istruttoria specifica (richiesta di documenti, audizione di testimoni informati, perizie).

Effetti della revoca e tutela dei terzi in buona fede

Il sesto comma dell’art. 82 CCII pone una clausola di salvaguardia di sicuro rilievo sistematico: la revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Si tratta dell’applicazione di un principio generale di tutela dell’affidamento, che opera anche in materia di revocatoria e in numerose ipotesi codicistiche. La buona fede del terzo deve essere valutata, secondo l’orientamento prevalente, al momento dell’acquisto del diritto, ed è presunta in virtù dei principi generali. L’onere della prova della mala fede grava sul soggetto che intenda contestare la stabilità dell’acquisto. Tale protezione si estende a chi abbia acquistato beni dal debitore in esecuzione del piano, a chi abbia ricevuto pagamenti, e a chi abbia stipulato contratti di finanziamento o di garanzia in funzione della procedura.

Collegamento con la liquidazione controllata

L’art. 82 CCII non opera in isolamento. La revoca dell’omologazione può infatti aprire la strada alla liquidazione controllata disciplinata dall’art. 83 CCII e dagli artt. 268 ss. CCII. Su istanza del debitore, di un creditore o, in caso di frode o inadempimento, del pubblico ministero, il tribunale può dichiarare la liquidazione controllata previa verifica dei presupposti. Tale meccanismo evita vuoti di tutela e assicura che il patrimonio del debitore sovraindebitato sia comunque destinato al soddisfacimento dei creditori secondo le regole concorsuali.

Esempio operativo

Si consideri il caso di Tizio, consumatore-imprenditore individuale, che abbia ottenuto l’omologazione di un concordato minore prevedendo il pagamento integrale dei creditori privilegiati e il 30% dei chirografari in cinque anni. Qualora si scoprisse successivamente che Tizio aveva dolosamente omesso di inserire nell’attivo un immobile intestato a società fiduciaria, l’OCC o un creditore potrebbero domandare la revoca ex art. 82, comma 1, CCII entro sei mesi dalla relazione finale. Qualora invece Tizio cessasse i pagamenti delle rate concordatarie in modo non sporadico, opererebbe l’ipotesi di mancata esecuzione integrale di cui al comma 2. In entrambi i casi, eventuali acquisti effettuati nel frattempo da Caio in buona fede (ad esempio, un acquisto immobiliare a prezzo di mercato) resterebbero salvi.

Rapporti con la risoluzione ex art. 81 CCII

Un profilo interpretativo di particolare delicatezza concerne il rapporto tra la revoca di cui all’art. 82 CCII e la risoluzione del concordato minore disciplinata dall’art. 81 CCII. La dottrina maggioritaria distingue le due figure sotto il profilo funzionale: la risoluzione opera quale rimedio tipicamente reattivo all’inadempimento del debitore, con efficacia retroattiva limitata alle obbligazioni concordatarie; la revoca presenta invece portata più ampia, comprendendo tanto i casi di frode quanto quelli di inattuabilità sopravvenuta. Il rinvio espresso operato dal comma 2 dell’art. 82 all’art. 81, comma 5, CCII conferma la volontà legislativa di coordinare i due rimedi, evitando duplicazioni. Nella prassi, la scelta tra revoca e risoluzione dipendera' dalle circostanze concrete: in presenza di frode, la revoca è lo strumento elettivo; per il mero inadempimento di pagamenti, la risoluzione può offrire una via più snella.

Indicazioni operative per il professionista

Sul piano applicativo, è prassi del professionista designato come OCC monitorare l’esecuzione del piano con relazioni periodiche, segnalando tempestivamente al giudice eventuali criticità. La relazione finale assume rilievo centrale poichè segna il dies a quo del termine semestrale: la sua redazione deve dunque essere accurata e tempestiva, evitando rinvii ingiustificati che potrebbero pregiudicare i creditori. Per i creditori, la diligenza impone di valutare in tempi rapidi la possibilità di istanza di revoca al fine di evitare la decadenza. La dottrina maggioritaria suggerisce di considerare la revoca come rimedio residuale rispetto alla risoluzione di cui all’art. 81 CCII, fermo restando che le ipotesi di frode trovano nella revoca lo strumento elettivo, attesa la maggiore ampiezza dei presupposti. Per il debitore, infine, è essenziale conservare ordinatamente la documentazione attestante l’esecuzione del piano (ricevute di pagamento, comunicazioni ai creditori, atti dispositivi) al fine di poter contrastare eventuali istanze di revoca pretestuose o documentare la propria diligenza in sede contenziosa.

Domande frequenti

Chi può chiedere la revoca dell’omologazione del concordato minore?

Possono chiederla il creditore, l’OCC, il pubblico ministero e qualsiasi altro interessato (es. garanti), entro sei mesi dalla relazione finale dell’OCC.

Quali sono i presupposti della revoca ex art. 82 CCII?

Atti fraudolenti o gravemente colposi (alterazione di attivo/passivo, simulazione di attività), mancata esecuzione integrale del piano o sopravvenuta inattuabilità non sanabile.

La revoca pregiudica i diritti dei terzi acquirenti?

No. L’art. 82, comma 6, CCII salva espressamente i diritti acquistati dai terzi in buona fede. La mala fede deve essere provata da chi contesta l’acquisto.

Quale rimedio impugnatorio è previsto contro la sentenza di revoca?

La sentenza di revoca è reclamabile ai sensi dell’art. 51 CCII davanti alla corte d'appello, garantendo un doppio grado di merito alle parti coinvolte.

Cosa accade dopo la revoca dell’omologazione?

Ai sensi dell’art. 83 CCII può essere aperta la liquidazione controllata su istanza del debitore, di un creditore o, in caso di frode o inadempimento, del pubblico ministero.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.