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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 59 CCII – Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l’articolo 1239 del codice civile.

2. Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

In sintesi

  • Remissione e coobbligati: ai creditori che aderiscono agli accordi si applica l’art. 1239 c.c., con la conseguenza che la remissione non libera automaticamente i coobbligati solidali.
  • Estensione dell’efficacia a creditori non aderenti: quando l’efficacia degli accordi è estesa ai creditori non aderenti (cd. cram-down), costoro conservano intatti i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
  • Soci illimitatamente responsabili: gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata, salvo patto contrario.
  • Garanzie personali dei soci: i soci che abbiano prestato garanzia continuano a rispondere per tale titolo autonomo, salvo diversa previsione dell’accordo.
Inquadramento sistematico

L’art. 59 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) risolve alcune questioni di raccordo tra gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i rapporti obbligatori collaterali che gravitano attorno al debito principale: la coobbligazione solidale, le garanzie personali e la posizione dei soci illimitatamente responsabili nelle società di persone. La norma si colloca nella Sezione II del Capo I del Titolo IV ed è sistematicamente collegata agli artt. 57, 61 e 62 CCII in materia di accordi di ristrutturazione e di estensione degli effetti ai creditori non aderenti.

Il rinvio all’art. 1239 c.c. e i suoi effetti

Il comma 1 stabilisce che ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'art. 1239 del codice civile, il quale disciplina la remissione in favore di uno dei condebitori solidali. La norma civilistica prevede che la remissione accordata a uno dei condebitori non libera gli altri, salvo che il creditore dichiari espressamente di voler liberare tutti. Il richiamo opera in modo tecnico: il creditore che sottoscrive l’accordo di ristrutturazione accetta una riduzione o una dilazione del proprio credito (remissione parziale), ma tale accettazione non si estende automaticamente ai soggetti che abbiano assunto in via solidale la medesima obbligazione. Sul piano pratico, il garante personale, si pensi al fideiussore o al condebitore solidale, rimane esposto verso il creditore aderente per il debito originario, salvo che l’accordo preveda espressamente la liberazione. Questa soluzione tutela il creditore aderente: la rinuncia parziale al credito è il prezzo dell’accordo con il debitore principale, non una rinuncia erga omnes.

Creditori non aderenti e cram-down: la salvaguardia dei diritti verso terzi garanti

Il comma 2 affronta una fattispecie più articolata: quella in cui gli effetti degli accordi siano stati estesi ai creditori non aderenti attraverso il meccanismo del cram-down previsto dall’art. 61 CCII. Il creditore non aderente, per effetto dell’estensione, si trova vincolato alle condizioni dell’accordo nonostante non abbia prestato il proprio consenso. La norma, con una scelta di sistema pienamente condivisibile, prevede che questo creditore conservi «impregiudicati» i propri diritti verso i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il termine «impregiudicati» è significativo: indica che l’efficacia dell’accordo nei confronti del creditore non aderente, che può tradursi in una riduzione o dilazione del credito, non pregiudica né riduce la posizione giuridica del creditore verso i soggetti terzi garanti. Si evita così che il cram-down si traduca in un vantaggio per il garante, il quale altrimenti potrebbe beneficiare della riduzione del debito principale per invocare una corrispondente riduzione della propria esposizione verso il creditore.

I soci illimitatamente responsabili

Il comma 3 disciplina la posizione dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone (o dei soci accomandatari di S.a.s.) nei confronti degli accordi di ristrutturazione conclusi dalla società. La norma stabilisce che, salvo patto contrario, gli accordi hanno efficacia nei confronti di tali soci. Questa estensione automatica è coerente con la struttura della responsabilità illimitata: il patrimonio del socio è una garanzia patrimoniale implicita per i creditori sociali, e sarebbe contraddittorio consentire che gli accordi riducessero o ristrutturassero i debiti sociali senza coinvolgere i soggetti che di quei debiti rispondono personalmente. La clausola «salvo patto contrario» attribuisce tuttavia alle parti la facoltà di escludere i soci dall’ambito di efficacia dell’accordo, scelta che dovrà essere esplicitamente negoziata e formalizzata. Resta fermo che il socio che abbia prestato una garanzia autonoma, ad esempio una fideiussione specifica, continua a rispondere per tale diverso titolo, in quanto la garanzia è un’obbligazione autonoma rispetto alla responsabilità sociale illimitata.

Coordinamento con la disciplina della liquidazione giudiziale

L’art. 59 si coordina con le norme in materia di liquidazione giudiziale delle società e dei soci illimitatamente responsabili (artt. 253 ss. CCII). L’orientamento prevalente ritiene che l’efficacia degli accordi nei confronti dei soci non escluda la possibilità di apertura di una procedura separata nei confronti del socio medesimo qualora il patrimonio sociale risulti insufficiente, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale dei soci ex art. 256 CCII. La norma in esame dunque non cristallizza definitivamente la posizione del socio ma ne regola gli effetti in relazione allo specifico strumento negoziale dell’accordo di ristrutturazione.

Profili pratici

Si consideri il caso di Tizio, socio accomandatario di una S.a.s. con debiti verso la Banca Alfa. La società conclude un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII con una riduzione del trenta per cento del debito. Salvo patto contrario nell’accordo, Tizio rimane vincolato agli effetti dell’accordo in quanto socio illimitatamente responsabile. Se Tizio aveva prestato anche una fideiussione personale in favore della Banca Alfa, tale garanzia rimane operativa per il titolo autonomo della fideiussione. Se invece la Banca Caio era creditrice non aderente e l’accordo le è stato esteso ex art. 61 CCII, essa conserva i diritti verso eventuali garanti del debito, non pregiudicati dalla ristrutturazione.

Domande frequenti

Il garante fideiussore è liberato dall’accordo di ristrutturazione concluso tra il creditore e il debitore principale?

No. Per effetto del rinvio all’art. 1239 c.c., la remissione accordata al debitore principale non libera il fideiussore, salvo espressa dichiarazione contraria del creditore nell’accordo.

Il creditore non aderente, vincolato per estensione degli effetti dell’accordo, può ancora escutere i garanti del debitore?

Sì. Il comma 2 stabilisce che il creditore non aderente conserva impregiudicati i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, non pregiudicati dall’estensione dell’accordo.

Gli accordi di ristrutturazione vincolano automaticamente i soci illimitatamente responsabili della società?

Sì, salvo patto contrario inserito nell’accordo. I soci illimitatamente responsabili sono coinvolti nell’efficacia dell’accordo, ma le garanzie personali eventualmente prestate rimangono autonomamente operative.

Il socio illimitatamente responsabile che ha anche prestato fideiussione può opporre la riduzione del debito sociale all’accordo?

No. Il comma 3 chiarisce che il socio garante continua a rispondere per il titolo fideiussorio autonomamente, salvo che l’accordo non preveda espressamente la riduzione anche di tale obbligazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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