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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 57 CCII – Accordi di ristrutturazione dei debiti

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell’articolo 48 .

2. Gli accordi devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall’articolo

56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all’articolo 39, commi 1 e 3. Si applica l’articolo 116.

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità […] […] del piano. L’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3. 4 bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.

In sintesi

  • L’art. 57 CCII disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti, strumento di regolazione della crisi accessibile all’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza.
  • Per la stipulazione è richiesta l’adesione di creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, con conseguente omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII.
  • L’accordo deve essere accompagnato da un piano economico-finanziario redatto ex art. 56 CCII, con l’allegazione documentale prevista dall’art. 39, commi 1 e 3.
  • I creditori estranei all’accordo devono essere integralmente soddisfatti entro centoventi giorni dall’omologazione (crediti già scaduti) o dalla scadenza (crediti non ancora scaduti).
  • Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e l’idoneità dell’accordo a garantire il pagamento dei creditori estranei.
  • Il comma 4 bis consente al debitore di richiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, secondo la disciplina degli artt. 99, 101 e 102 CCII.
Inquadramento sistematico nel CCII

L’art. 57 CCII costituisce la norma cardine della Sezione II del Capo I del Titolo IV della Parte I del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza, dedicata agli accordi di ristrutturazione, alla convenzione di moratoria e agli accordi su crediti tributari e contributivi. Nel quadro complessivo degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disegnati dal D.Lgs. 14/2019, gli accordi di ristrutturazione si collocano in una posizione mediana fra il piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII, di natura squisitamente negoziale e privatistica, e il concordato preventivo, di matrice concorsuale e collettiva. Si tratta di uno strumento ibrido, dotato di una componente negoziale forte (l’adesione dei creditori al patto di ristrutturazione) e di una componente giurisdizionale costituita dall’omologazione, cui consegue l’opponibilità ai terzi e la stabilità degli effetti.

Soggetti legittimati e presupposti

La norma amplia significativamente l’ambito soggettivo rispetto al previgente art. 182 bis l. fall. (R.D. 267/1942), abrogato per effetto dell’art. 389 CCII a far data dal 15 luglio 2022. L’accesso è consentito all’imprenditore, anche non commerciale (e dunque all’imprenditore agricolo) e diverso dall’imprenditore minore, di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. L’esclusione dell’imprenditore minore si giustifica con la disponibilità, per tale categoria, degli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento previsti dagli artt. 65 e seguenti CCII. Quanto al presupposto oggettivo, la norma consente l’attivazione dello strumento sia in caso di stato di crisi (art. 2, comma 1, lett. a, CCII), inteso quale probabilità di futura insolvenza, sia in caso di insolvenza già manifesta (art. 2, comma 1, lett. b, CCII), in linea con la concezione anticipatoria recepita dalla Direttiva UE 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva.

La soglia del sessanta per cento e la base di calcolo

Il fulcro della disciplina è costituito dalla soglia del sessanta per cento dei crediti. L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che la base di calcolo debba essere riferita all’intero indebitamento del debitore, comprensivo dei crediti contestati, e che il computo debba effettuarsi sulla scorta dell’attestazione del professionista indipendente. La soglia non incide sul numero dei creditori, bensi' sul valore economico dei crediti, in coerenza con la logica negoziale dello strumento: non si tratta infatti di un voto a maggioranza in senso proprio, ma del raggiungimento di un quorum di adesione qualificato che giustifica l’attivazione della procedura di omologazione.

Il piano economico-finanziario e l’attestazione

Il comma 2 impone l’allegazione di un piano economico-finanziario redatto secondo le modalità di cui all’art. 56 CCII, cui devono essere allegati i documenti previsti dall’art. 39, commi 1 e 3, CCII. Il piano deve indicare con precisione gli elementi che consentono l’esecuzione dell’accordo: tempi e modalità di pagamento, fonti di copertura, eventuali apporti di nuova finanza, prosecuzione o cessazione dell’attività. L’attestazione del professionista indipendente, disciplinata dal comma 4, ha un duplice contenuto: da un lato la veridicità dei dati aziendali posti a base del piano, dall’altro la fattibilità del piano stesso e l’idoneità dell’accordo a garantire l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge. La giurisprudenza di merito formatasi sul previgente art. 182 bis l. fall., richiamabile in via interpretativa, ha sottolineato come l’attestazione debba essere puntuale, motivata e supportata da analisi quantitative, non potendo risolversi in formule di stile.

I creditori estranei e i termini di pagamento

Particolare rilievo assume la disciplina dei creditori estranei contenuta nel comma 3. L’accordo deve assicurare il pagamento integrale di tali creditori entro centoventi giorni dall’omologazione, se già scaduti, o entro centoventi giorni dalla scadenza, se non ancora scaduti alla data dell’omologazione. Si tratta di una tutela inderogabile, finalizzata a evitare che lo strumento si traduca in un pregiudizio per chi non ha aderito al patto di ristrutturazione. Solo Tizio, creditore aderente, accetta riduzioni o dilazioni; Caio, creditore estraneo, conserva integro il proprio diritto, salvo il limite temporale di centoventi giorni che funge da moratoria legale di breve respiro. La dottrina maggioritaria ritiene che la moratoria operi automaticamente in forza dell’omologazione, senza necessità di specifica adesione.

I finanziamenti prededucibili (comma 4 bis)

Il comma 4 bis, introdotto in attuazione della Direttiva UE 2019/1023 dal D.Lgs. 83/2022, consente al debitore di richiedere, con la domanda di omologazione o anche successivamente, l’autorizzazione a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, ivi compresa l’emissione di garanzie, con il beneficio della prededuzione. Si applicano gli artt. 99, 101 e 102 CCII, che disciplinano rispettivamente i finanziamenti autorizzati nella prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, i finanziamenti dei soci e la prededuzione dei crediti sorti per la continuazione dell’attività. La previsione mira a favorire l’apporto di nuova finanza nelle fasi più delicate del risanamento, garantendo a chi eroga il credito una posizione di privilegio in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale.

Rapporti con gli altri strumenti

L’accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII si distingue dal concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII) per l’assenza di un voto collettivo e per la natura non concorsuale del procedimento; dal piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) per l’omologazione giudiziale e per gli effetti protettivi che possono accompagnarlo (art. 54 CCII). La struttura del nuovo Codice colloca l’art. 57 in posizione di norma base, cui si raccordano le varianti tipologiche degli accordi agevolati (art. 60) e ad efficacia estesa (art. 61), che rappresentano declinazioni speciali del modello generale.

Il procedimento di omologazione

Il richiamo all’art. 48 CCII, contenuto nel comma 1, segna il collegamento dell’accordo di ristrutturazione con il procedimento unitario di omologazione delineato dal Codice. Il tribunale, una volta depositata la domanda, verifica la regolarità degli atti, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, la completezza del piano e della documentazione, nonchè la conformità dell’attestazione ai requisiti di legge. La pubblicità della domanda nel registro delle imprese consente ai terzi di prendere conoscenza dell’iniziativa e di proporre eventuale opposizione nei termini previsti dall’art. 48, comma 4, CCII. L’opposizione può essere proposta da qualunque interessato, ivi compresi i creditori estranei che ritengano pregiudicate le proprie ragioni dalla disciplina dell’accordo. Sull’opposizione il tribunale decide con decreto, dopo l’eventuale istruttoria sommaria. In assenza di opposizioni, l’omologazione interviene previa verifica della completezza documentale e della congruità dell’attestazione, con tempi che la prassi giudiziaria tende a contenere entro alcuni mesi dal deposito.

Effetti dell’omologazione e profili fiscali

Dall’omologazione discendono effetti di particolare rilievo. In primo luogo, l’accordo diviene opponibile ai terzi e gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in sua esecuzione sono sottratti all’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 166, comma 3, lett. e), CCII. In secondo luogo, in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale, i crediti sorti per l’esecuzione dell’accordo godono di prededuzione nei limiti di legge. Sul versante fiscale, l’art. 88, comma 4 ter, del T.U.I.R. prevede l’irrilevanza reddituale delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti d'impresa in esecuzione dell’accordo omologato, in linea con la finalità di favorire le soluzioni di risanamento. Tali profili rendono lo strumento particolarmente appetibile in fase di pianificazione delle ristrutturazioni complesse.

Domande frequenti

Chi può accedere agli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII?

L’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza. L’imprenditore minore accede invece agli strumenti di sovraindebitamento.

Qual è la soglia minima di adesione dei creditori?

Almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi. La soglia è calcolata sul valore dei crediti e non sul numero dei creditori, ed è verificata dal professionista attestatore.

Entro quando devono essere pagati i creditori estranei all’accordo?

Entro centoventi giorni dall’omologazione se già scaduti, ovvero entro centoventi giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

Cosa attesta il professionista indipendente?

La veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e l’idoneità dell’accordo a garantire l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini previsti dal comma 3.

Sono ammessi finanziamenti prededucibili nell’accordo di ristrutturazione?

Si', il comma 4 bis consente al debitore di chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili anche dopo l’omologazione, ai sensi degli artt. 99, 101 e 102 CCII.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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