Art. 56 CCII – Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria.
2. Il piano deve avere data certa e deve contenere: a) l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori; b) una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova; c) le strategie d’intervento; d) l’elenco dei creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonchè l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti; e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano; f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonchè le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati; g) il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonchè i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria; g-bis) l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.
3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.
4. Il piano, l’attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con le parti interessate possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.
In sintesi
Il piano attestato come strumento privatistico di gestione della crisi
L’art. 56 del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) apre la disciplina degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza del Titolo IV, Capo I, Sezione I, dedicando alla figura del piano attestato di risanamento una collocazione di apertura sistematica che ne sottolinea la centralità nell’architettura del codice. La norma costituisce il punto di approdo dell’evoluzione dell’istituto, già previsto dall’art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare del 1942 (R.D. 267/1942) come introdotto dal D.L. 35/2005 e dalla legge 80/2005, e successivamente affinato dal D.Lgs. 169/2007 e dal D.L. 83/2012. Il D.Lgs. 14/2019 ne ha riorganizzato la disciplina sostanziale, mentre il D.Lgs. 147/2020 e il D.Lgs. 83/2022 hanno introdotto puntuali interventi correttivi; il D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo) ha precisato il contenuto del piano e i requisiti dell’attestazione.
Presupposti soggettivi e oggettivi
Il comma 1 individua quale legittimato "l’imprenditore" in stato di crisi o di insolvenza. La formula è volutamente ampia: lo strumento è accessibile sia all’imprenditore commerciale sopra soglia (potenziale destinatario della liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII) sia all’imprenditore agricolo, sia all’imprenditore minore, sia all’imprenditore non commerciale, in coerenza con la qualificazione del piano attestato quale strumento integralmente stragiudiziale che non presuppone l’accesso a una procedura concorsuale. Il presupposto oggettivo è lo stato di crisi (definito dall’art. 2, comma 1, lettera a) CCII come la situazione di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza) o lo stato di insolvenza in senso tecnico (art. 2, comma 1, lettera b) CCII), con un’apertura significativa rispetto al passato che riconosce all’imprenditore la facoltà di ricorrere allo strumento anche quando l’insolvenza sia già manifesta, purchè il piano appaia idoneo al risanamento.
Natura giuridica e differenze dagli altri strumenti
Il piano attestato si distingue nettamente dagli altri strumenti di regolazione della crisi. A differenza degli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss. CCII), non richiede una percentuale minima di adesioni né l’omologazione del tribunale; a differenza del concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII), non comporta lo spossessamento attenuato né l’attivazione di un voto dei creditori; a differenza del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII), non è assistito da effetti di efficacia generalizzata verso il ceto creditorio. La dottrina maggioritaria qualifica il piano come negozio unilaterale del debitore, attorno al quale si articolano singoli accordi bilaterali di rinegoziazione con i creditori aderenti; gli accordi conservano natura strettamente contrattuale e sono regolati dal diritto comune delle obbligazioni e dei contratti (artt. 1321 ss. c.c.).
Contenuto obbligatorio del piano
Il comma 2 elenca tassativamente gli elementi del piano: identificazione del debitore e delle parti correlate, descrizione di attività e passività, situazione economico-finanziaria e posizione dei lavoratori (lettera a); analisi delle cause e dell’entità della crisi (lettera b); strategie di intervento (lettera c); elenco dei creditori coinvolti e di quelli estranei, con indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento di questi ultimi (lettera d); apporti di finanza nuova e relativa giustificazione (lettera e); tempi delle azioni e iniziative in caso di scostamento (lettera f); piano industriale ed effetti sul piano finanziario (lettera g); indicazione analitica di costi e ricavi attesi, fabbisogno finanziario e modalità di copertura, comprensiva dei costi per sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente (lettera g-bis, introdotta dal D.Lgs. 83/2022). L’elenco si caratterizza per il dettaglio della pianificazione richiesta e riflette la logica dei "financial covenants" tipica della finanza strutturata. Particolare rilevanza assume l’obbligo di indicare l’integrale soddisfacimento dei creditori estranei, principio inderogabile che distingue il piano attestato dagli strumenti a effetti generalizzati.
L’attestazione del professionista indipendente
Il comma 3 impone l’attestazione, da parte di un professionista indipendente nel senso definito dall’art. 2, comma 1, lettera o), CCII (iscritto al registro dei revisori legali, in possesso dei requisiti dell'art. 2399 c.c. e non legato al debitore o a chi ha interesse all’operazione da rapporti di natura personale o professionale che ne compromettano l’indipendenza), della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità economica del piano. L’attestazione ha funzione di garanzia esterna sulla serieta' della pianificazione e costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento dei benefici di legge, primo fra tutti l’esenzione da revocatoria fallimentare ex art. 166, comma 3, lettera d), CCII. L’orientamento prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di merito riconosce all’attestatore una responsabilità professionale per la diligenza tecnica adottata, con possibile rilievo penale ex art. 342 CCII in caso di falsità in attestazioni e relazioni.
Pubblicità e regime probatorio degli atti esecutivi
Il comma 4 prevede la facoltà (non l’obbligo) di pubblicazione del piano, dell’attestazione e degli accordi nel registro delle imprese su richiesta del debitore. La pubblicazione produce effetti sotto il profilo della prova della data certa e dell’opponibilità a terzi, oltre a rilevare ai fini fiscali per l’applicazione del regime di non tassabilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti previsto dall’art. 88, comma 4-ter, del TUIR (D.P.R. 917/1986). Il comma 5 impone che gli atti unilaterali e i contratti esecutivi del piano siano provati per iscritto e abbiano data certa: la previsione assicura la tracciabilità dell’esecuzione e costituisce condizione di accesso ai benefici dell’esenzione da revocatoria. Tizio, imprenditore individuale in tensione finanziaria, può ad esempio concordare con la banca finanziatrice un piano di rientro decennale e con i principali fornitori la dilazione dei pagamenti, formalizzando ogni accordo per iscritto con data certa e ottenendo l’attestazione del professionista indipendente sulla fattibilità complessiva del progetto di risanamento.
Esenzioni e protezioni di legge
Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato pubblicato beneficiano dell’esenzione da revocatoria fallimentare ex art. 166, comma 3, lettera d), CCII, salvo dolo o colpa grave. Il legislatore ha inoltre previsto, in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale, esoneri da responsabilità penale per bancarotta semplice e preferenziale ex artt. 322 e 323 CCII per gli atti coerenti con il piano. L’orientamento prevalente sottolinea pero' che la protezione opera solo se il piano è effettivamente idoneo al risanamento al momento della sua formazione, non potendo l’attestazione coprire piani palesemente irrealistici o costruiti in funzione meramente dilatoria. Resta esclusa l’attivazione di misure protettive ex art. 54 CCII, che presuppongono l’accesso a uno strumento giudiziale o alla composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII).
Profili comparativi e prospettive applicative
Il piano attestato di risanamento si colloca nel quadro europeo dei "quadri di ristrutturazione preventiva" delineato dalla direttiva UE 2019/1023, pur senza esserne diretta attuazione: il legislatore italiano ha conservato l’istituto nella sua originaria conformazione di strumento puramente contrattuale, riservando ad altre figure (PRO ex art. 64-bis, accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61, transazione fiscale ex art. 63) il recepimento delle innovazioni eurounitarie sui meccanismi di voto e omologazione. La duttilità dello strumento ne fa la scelta elettiva per situazioni di crisi non ancora conclamate in cui sia possibile raggiungere il consenso unanime dei principali creditori, evitando i costi e la pubblicità tipici delle procedure giudiziali. Costituiscono fattori critici di successo la solidità del piano industriale sottostante, la qualità dell’attestazione, la coerenza tra previsioni finanziarie ed esecuzione concreta, la disponibilità di finanza nuova adeguata e l’integrale soddisfazione dei creditori estranei. La dottrina maggioritaria sottolinea il ruolo crescente del piano attestato come strumento di pre-ristrutturazione, da utilizzare in chiave preventiva rispetto al deterioramento della situazione finanziaria.
Limiti dello strumento e rischi tipici
L’art. 56 CCII presenta alcuni limiti strutturali che ne circoscrivono l’ambito applicativo. Non sono possibili effetti vincolanti verso i creditori dissenzienti: chi non aderisce conserva pienamente la propria pretesa e deve essere integralmente soddisfatto. Non si producono misure protettive automatiche: i creditori possono continuare ad agire esecutivamente sui beni del debitore, salvo accordi di standstill negoziati individualmente. Non opera la sospensione delle azioni cautelari né l’inibizione delle istanze di liquidazione giudiziale. I rischi principali si concentrano sulla qualità dell’attestazione: un’attestazione superficiale o compiacente espone il professionista a responsabilità civile e penale (art. 342 CCII) e, in caso di successiva liquidazione giudiziale, espone il piano e gli atti esecutivi a contestazione sotto il profilo della loro effettiva idoneità al risanamento. L’orientamento prevalente richiede una valutazione ex ante prospettica e non meramente formale, fondata su assunzioni ragionevoli e su una verifica documentale puntuale dei dati aziendali.
Domande frequenti
Cos'è il piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII?
E' uno strumento stragiudiziale di regolazione della crisi: l’imprenditore predispone un piano di risanamento attestato da un professionista indipendente, senza necessità di omologazione giudiziale o di voto dei creditori.
Chi può utilizzare il piano attestato di risanamento?
Qualsiasi imprenditore in stato di crisi o di insolvenza: commerciale sopra soglia, minore, agricolo o non commerciale. Lo strumento è integralmente stragiudiziale e non presuppone l’accesso a una procedura concorsuale.
Che ruolo ha il professionista attestatore?
Il professionista indipendente, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera o) CCII, attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano, garantendo l’accesso ai benefici di legge, in primis l’esenzione da revocatoria.
La pubblicazione del piano nel registro delle imprese è obbligatoria?
No: è una facoltà del debitore. La pubblicazione rileva ai fini della prova della data certa, dell’opponibilità verso terzi e dell’applicazione del regime fiscale agevolato delle sopravvenienze attive ex art. 88, comma 4-ter, TUIR.
Quali tutele offre il piano attestato in caso di successiva liquidazione giudiziale?
Gli atti, pagamenti e garanzie esecutivi del piano pubblicato sono esenti da revocatoria ex art. 166, comma 3, lettera d) CCII salvo dolo o colpa grave; sono previste esenzioni penali ex artt. 322 e 323 CCII.