Art. 54 CCII – Misure cautelari e protettive
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. In pendenza del procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l’accesso alla liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell’istanza di cui all’articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell’articolo 19. Non si applicano l’articolo 669octies, primo, secondo e terzo comma, e l’articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile.
2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, può richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1 e la proposta di accordo corredata da un’attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all’articolo 61.
4. Prima del deposito della domanda di cui all’articolo 40, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall’imprenditore presentando la domanda di cui agli articoli 17 e
18.
5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza diverso da quello eventualmente indicato nella domanda depositata ai sensi dell’articolo 44.
6. L’amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all’articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura aperta.
7. Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.
In sintesi
Inquadramento generale e rapporto con la Dir. UE 2019/1023
L’art. 54 CCII costituisce uno dei pilastri del sistema di tutela preventiva del patrimonio del debitore in difficoltà, recependo le indicazioni della Direttiva UE 2019/1023 («Insolvency II»), che impone agli Stati membri di prevedere strumenti di sospensione delle azioni esecutive («moratorium» o «automatic stay») quale componente essenziale dei quadri di ristrutturazione preventiva. La norma combina due categorie distinte di provvedimenti: le misure cautelari di matrice giurisdizionale (comma 1) e le misure protettive a efficacia automatica condizionata alla domanda del debitore (commi 2 e seguenti).
Misure cautelari atipiche (comma 1)
Il comma 1 attribuisce al tribunale il potere di emettere, su istanza di parte, provvedimenti cautelari «secondo le circostanze più idonei» ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e di apertura delle procedure di insolvenza. La formula aperta consente al tribunale di adottare qualsiasi misura idonea allo scopo, ivi inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, espressamente menzionata a titolo esemplificativo. Le misure possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata della crisi di cui all’art. 18 CCII, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure già concesse o confermate ai sensi dell’art. 19 CCII.
È espressamente esclusa l’applicazione degli artt. 669-octies, commi 1, 2 e 3, e 669-novies, comma 1 c.p.c.: ciò significa che le misure cautelari concorsuali non richiedono il successivo giudizio di merito per la loro stabilizzazione (art. 669-octies) né si estinguono per mancata proposizione del giudizio nel termine perentorio. Si tratta di cautele strumentali e funzionali al procedimento concorsuale che seguono le proprie regole di durata e di efficacia.
Misure protettive: automatic stay e blocco delle azioni esecutive (comma 2)
Il comma 2 disciplina le misure protettive automatiche che il debitore può richiedere contestualmente o successivamente alla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi. Dal momento della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni con cui è esercitata l’attività d'impresa. Parallelamente, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano: l’effetto sospensivo tutela così anche il debitore da eventuali decadenze nel periodo protetto. La disposizione precisa inoltre che, per il periodo di efficacia delle misure protettive, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
Il secondo periodo del comma 2 prevede che, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi con la documentazione di cui all’art. 39, comma 3 CCII, il debitore possa richiedere al tribunale misure anche diverse dal blocco automatico, per evitare che condotte di singoli creditori pregiudichino il buon esito delle trattative. Ciò consente di inibire, ad esempio, richieste di revoca di affidamenti bancari, disdette di contratti essenziali o altri comportamenti opportunistici da parte di creditori recalcitranti.
Misure protettive pre-domanda per accordi di ristrutturazione (comma 3)
Il comma 3 consente all’imprenditore di accedere alle misure protettive già prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, purché alleghi la documentazione di cui all’art. 39, comma 1 CCII e la proposta di accordo corredata dall’attestazione di un professionista indipendente. L’attestazione deve certificare: (i) che sono in corso trattative con creditori rappresentativi di almeno il sessanta per cento dei crediti; (ii) che la proposta, se accettata, assicurerebbe l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno negato la disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61 CCII, per i quali può essere particolarmente significativa la protezione durante la fase di negoziazione.
Misure protettive pre-domanda tramite composizione negoziata (comma 4)
Il comma 4 consente di richiedere le medesime misure protettive anche nella fase precedente al deposito della domanda di cui all’art. 40 CCII, anche con riserva di deposito della proposta, presentando la domanda di composizione negoziata della crisi ai sensi degli artt. 17 e 18 CCII. In tal modo l’imprenditore in difficoltà che ha avviato la composizione negoziata può ottenere protezione dal circolo vizioso delle azioni esecutive già nelle primissime fasi del percorso di ristrutturazione.
Continuità delle misure in caso di cambio di strumento (comma 5)
Il comma 5 introduce una regola di continuità cautelare: le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a) CCII, propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi diverso da quello indicato nella domanda originaria. Ciò evita che un cambio di strategia del debitore, spesso necessario all’evolversi delle trattative, determini un vuoto di protezione.
Misure richieste dall’amministratore di procedura estera e tutela dei lavoratori
Il comma 6 legittima l’amministratore di procedura principale aperta in altro Stato UE ai sensi dell’art. 3, par. 1 del Reg. UE 848/2015 a richiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio italiano è stata presentata la domanda ex art. 40 CCII o, in assenza di domanda, quando nella richiesta siano indicate le condizioni di soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori. Il comma 7, infine, esclude espressamente le misure protettive pre-domanda per i diritti di credito dei lavoratori, preservando la tutela privilegiata riconosciuta ai lavoratori dall’ordinamento.
Domande frequenti
Quando decorrono gli effetti protettivi che bloccano le azioni esecutive dei creditori?
Dal momento della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, a condizione che il debitore ne abbia fatto richiesta nella domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi (art. 54, comma 2 CCII).
Le misure protettive si applicano anche ai crediti dei lavoratori?
No. L’art. 54, comma 7 CCII esclude espressamente i diritti di credito dei lavoratori dalle misure protettive richieste nella fase pre-domanda ex comma 3.
È possibile ottenere misure protettive prima ancora di depositare la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione?
Sì. L’art. 54, comma 3 CCII lo consente allegando la documentazione ex art. 39, comma 1 CCII e l’attestazione del professionista indipendente sullo stato delle trattative con almeno il 60% dei crediti.
Se il debitore cambia strumento di regolazione della crisi, le misure protettive già concesse decadono?
No. L’art. 54, comma 5 CCII stabilisce che le misure protettive conservano efficacia anche in caso di cambio dello strumento di regolazione scelto, purché il cambio avvenga prima della scadenza fissata dal giudice.