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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 50 CCII – Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell’articolo 40, commi 6, 7 e 8 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.

5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all’articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione […]. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.

6. I termini di cui agli articoli 33 e 34 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.

In sintesi

  • Decreto motivato: il tribunale che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale provvede con decreto motivato, comunicato alle parti e, ove sia stata disposta pubblicità, iscritto nel registro delle imprese.
  • Reclamo alla corte di appello: il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto; la corte provvede in camera di consiglio ai sensi degli artt. 737-738 c.p.c.
  • Divieto di azione risarcitoria separata: il debitore non può agire in giudizio per ottenere la rifusione delle spese o il risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in procedimento separato.
  • Irricorribilità per cassazione del decreto di rigetto: il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo è definitivo e non impugnabile in cassazione.
  • Accoglimento del reclamo: la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale per i provvedimenti organizzativi di cui all’art. 49, comma 3 CCII.
Inquadramento sistematico

L’art. 50 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina il rimedio impugnatorio esperibile avverso il provvedimento con cui il tribunale rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, istituto che nel nuovo codice ha sostituito il «fallimento» di cui al R.D. 267/1942, abrogato dall’art. 389 CCII con decorrenza 15 luglio 2022. La disposizione si colloca all’interno del procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, delineato dalla Sezione II del Capo IV del Titolo III della Parte I, e deve essere letta in coordinamento con gli artt. 49, 51 e 40 CCII.

Forma e pubblicità del decreto di rigetto

Qualora il tribunale non ritenga sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ossia lo stato di insolvenza del debitore ai sensi dell’art. 2 CCII, provvede con decreto motivato. L’obbligo di motivazione assume rilievo centrale in una fase in cui la domanda è stata introdotta da un creditore, dal pubblico ministero o dallo stesso debitore: la motivazione consente al reclamante di articolare compiutamente i propri motivi di impugnazione.

Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Quando sia stata disposta la pubblicità della domanda originaria, mediante iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 40 CCII, anche il decreto di rigetto è iscritto nel medesimo registro, in ossequio al principio di continuità informativa che permea l’intero impianto del CCII.

Il reclamo alla corte di appello: soggetti legittimati e termini

Il comma 2 attribuisce la legittimazione al reclamo al ricorrente, vale a dire il soggetto che ha proposto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, quale creditore, debitore o pubblico ministero, nonché al pubblico ministero in quanto tale, in ragione del suo ruolo di tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione dell’insolvenza. Il termine è di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, termine perentorio. Il reclamo è trattato dalla corte di appello in camera di consiglio, con applicazione degli artt. 737 e 738 c.p.c., secondo il rito camerale che caratterizza i procedimenti in materia concorsuale.

Si osserva che il rinvio agli artt. 737-738 c.p.c. garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, imponendo l’audizione delle parti prima della decisione. Orientamento prevalente ritiene che la corte di appello, in sede di reclamo, possa procedere ad una valutazione piena dei presupposti di apertura della procedura, senza limitarsi al controllo di legittimità del decreto impugnato.

Divieto di azione risarcitoria separata del debitore

Il comma 3 introduce un divieto processuale di notevole importanza pratica: il debitore, quando sia destinatario di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale poi rigettata, non può proporre in separato giudizio domanda di condanna del creditore istante alla rifusione delle spese o al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. La scelta legislativa risponde a una duplice esigenza: evitare un effetto deterrente sull’esercizio del diritto di azione dei creditori in buona fede e garantire la concentrazione delle questioni relative alle spese all’interno del procedimento concorsuale.

Ne consegue che le eventuali domande risarcitorie del debitore nei confronti del creditore istante temerario devono essere proposte nell’ambito del procedimento di reclamo o comunque all’interno della procedura, e non in un autonomo giudizio ordinario.

Regime del decreto di rigetto del reclamo e inammissibilità del ricorso per cassazione

Il comma 4 stabilisce che il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione. La scelta di escludere il terzo grado di giudizio in caso di conferma del rigetto riflette la volontà del legislatore del CCII di assicurare speditezza processuale, evitando che la definitività del diniego di apertura della procedura venga procrastinata sine die. Il decreto è comunicato telematicamente alle parti costituite e, per il debitore non costituito, nelle forme di cui all’art. 40, commi 6, 7 e 8 CCII. Ove fosse stata disposta la pubblicità della domanda, l’iscrizione nel registro delle imprese avviene immediatamente.

Accoglimento del reclamo: apertura della liquidazione giudiziale in appello

In caso di accoglimento, la corte di appello non si limita a riformare il decreto impugnato ma, in un’unica pronuncia, dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale per l’adozione dei provvedimenti organizzativi di cui all’art. 49, comma 3 CCII (nomina del giudice delegato, del curatore e degli altri organi della procedura). La sentenza della corte di appello è a sua volta impugnabile con ricorso per cassazione, secondo le regole generali richiamate dal comma 5. Infine, il comma 6 coordina il computo dei termini per la comunicazione dello stato passivo (artt. 33 e 34 CCII) con la data della sentenza della corte di appello, evitando che decorrano a partire da un atto del tribunale riformato.

Domande frequenti

Chi può proporre reclamo contro il decreto che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale?

Il ricorrente (creditore, debitore o altro soggetto che ha introdotto la domanda) e il pubblico ministero, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto.

Il decreto di rigetto del reclamo da parte della corte di appello è impugnabile in cassazione?

No. L’art. 50, comma 4 CCII esclude espressamente la ricorribilità per cassazione del decreto che rigetta il reclamo.

Cosa accade se la corte di appello accoglie il reclamo?

La corte dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale per l’adozione dei provvedimenti organizzativi ex art. 49, comma 3 CCII.

Il debitore può agire separatamente per ottenere il risarcimento del danno dal creditore istante?

No. L’art. 50, comma 3 CCII vieta espressamente al debitore di proporre in separato giudizio domanda di rifusione spese o di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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