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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 42 CCII – Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all’articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.

2. Fino al momento in cui l’articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all’acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.

In sintesi

  • A seguito della domanda di liquidazione giudiziale o concordato preventivo, la cancelleria acquisisce d'ufficio i dati del debitore tramite collegamento telematico diretto con le banche dati di Agenzia delle entrate, INPS e Registro delle imprese.
  • L’acquisizione riguarda i dati e i documenti individuati dall'art. 367 CCII, norma tecnica che disciplina le modalità di interconnessione.
  • In via transitoria, fino all’entrata in vigore dell’art. 367, la cancelleria acquisisce i dati tramite PEC.
  • La norma rafforza il principio di trasparenza informativa e alleggerisce l’onere documentale a carico del debitore.
La digitalizzazione dell’istruttoria concorsuale

L’art. 42 CCII rappresenta una delle disposizioni più innovative del Codice della crisi sotto il profilo della digitalizzazione del procedimento concorsuale. La norma introduce il principio per cui la cancelleria del tribunale deve acquisire d'ufficio, attraverso connessioni telematiche dirette con le banche dati pubbliche, le informazioni necessarie alla valutazione della posizione del debitore. Questo meccanismo, già sperimentato in altri ambiti del processo civile (si pensi all’art. 492-bis c.p.c. in materia di ricerca dei beni ai fini dell’espropriazione forzata), viene applicato per la prima volta in modo sistematico al diritto concorsuale.

La ratio della disposizione è duplice: da un lato, accelerare l’istruttoria riducendo i tempi di acquisizione documentale; dall’altro, garantire che le informazioni acquisite siano aggiornate, autentiche e non filtrate dalla rappresentazione del debitore. In un contesto in cui la tempestività dell’intervento è fondamentale per preservare il valore dell’impresa e tutelare i creditori, ogni riduzione dei tempi procedimentali ha un impatto diretto sull’efficacia della procedura.

Le banche dati coinvolte e i dati acquisiti

Il comma 1 dell’art. 42 CCII individua tre fonti principali di acquisizione telematica:

a) Agenzia delle entrate: consente di acquisire dati sulla posizione fiscale del debitore, incluse le dichiarazioni dei redditi, i versamenti effettuati, i ruoli pendenti, le comunicazioni di irregolarità. In particolare, l’Agenzia delle entrate dispone dell’Anagrafe tributaria, che contiene informazioni patrimoniali di primaria importanza (conti correnti, immobili, partecipazioni societarie) rese disponibili ai sensi dell’art. 367 CCII.

b) INPS: fornisce informazioni sui debiti contributivi del debitore, sulle posizioni assicurative dei dipendenti, sui versamenti effettuati e sulle eventuali cartelle esattoriali già emesse. I debiti INPS rivestono spesso natura privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis c.c. e sono quindi di primaria rilevanza per la verifica della capienza patrimoniale del debitore.

c) Registro delle imprese: mette a disposizione i dati sull’iscrizione del debitore, la sua forma giuridica, l’assetto di governo societario, le eventuali procedure già iscritte, i bilanci depositati, le variazioni statutarie. Si tratta di informazioni essenziali per verificare la legittimazione del debitore ad accedere alle procedure del CCII e per ricostruire la storia recente dell’impresa.

I dati e i documenti acquisiti sono quelli «individuati all’articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo»: l’art. 367 costituisce pertanto la norma tecnica di dettaglio, che definisce l’elenco puntuale delle informazioni trasmissibili e le modalità di trasmissione sicura. Questo rimando è funzionale alla flessibilità della disciplina: eventuali aggiornamenti tecnologici o variazioni nell’offerta informativa delle banche dati potranno essere recepiti attraverso la modifica dell’art. 367, senza necessità di intervenire sull’art. 42.

La fase transitoria: il comma 2 e la PEC

Il comma 2 prevede un regime transitorio: fino al momento in cui l’art. 367 acquisterà efficacia (ossia fino all’attivazione dei collegamenti telematici diretti), la cancelleria provvede all’acquisizione dei dati mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata. Si tratta di un meccanismo più lento e meno automatizzato, che richiede l’intervento umano sia nella formulazione delle richieste sia nell’elaborazione delle risposte, ma che garantisce comunque l’acquisizione delle informazioni necessarie in modo documentato e tracciabile.

La fase transitoria ha avuto un’estensione significativa nella prassi, poiché l’attivazione dell’interconnessione telematica prevista dall’art. 367 richiede accordi tecnici tra il Ministero della giustizia e le singole amministrazioni, oltre all’adeguamento dei sistemi informativi delle cancellerie. L’orientamento prevalente suggerisce che, in questa fase, la cancelleria adotti un approccio proattivo nella formulazione delle richieste via PEC, evitando ritardi che potrebbero pregiudicare l’istruttoria.

Rapporto con gli obblighi documentali ex art. 39 CCII

L’art. 42 CCII non sostituisce, ma si affianca agli obblighi documentali previsti dall’art. 39 CCII. Il debitore resta tenuto a depositare la documentazione prescritta da quest'ultimo articolo; la cancelleria acquisisce d'ufficio i dati delle banche dati pubbliche per effettuare una verifica incrociata e acquisire informazioni che il debitore potrebbe non aver incluso nella sua documentazione. Ad esempio, l’Agenzia delle entrate potrebbe comunicare l’esistenza di accertamenti fiscali o di cartelle notificate non menzionate nell’elenco dei creditori, oppure il Registro delle imprese potrebbe segnalare procedure già iscritte a carico del debitore.

Questa doppia verifica rafforza il principio di trasparenza informativa che permea l’intero CCII: il debitore è incentivato a fornire una rappresentazione completa e veritiera della propria situazione, sapendo che le informazioni dichiarate saranno verificate d'ufficio attraverso fonti indipendenti. Tizio, ad esempio, che omettesse nell’elenco dei creditori un debito IVA significativo verso l’Agenzia delle entrate, si esporrebbe non solo alle conseguenze processuali dell’incompletezza documentale, ma anche a potenziali profili di responsabilità ai sensi degli artt. 325 e ss. CCII (false comunicazioni nelle procedure concorsuali).

Prospettive di sviluppo

L’interconnessione telematica prevista dall’art. 42 CCII è destinata ad ampliarsi con l’evoluzione del processo civile digitale: si prevede che, a regime, il sistema possa estendersi ad altre banche dati pubbliche (Agenzia delle entrate-Riscossione per le cartelle esattoriali, banche dati catastali, registri dei veicoli) e che l’acquisizione avvenga in modo automatico contestualmente al deposito del ricorso, riducendo ulteriormente i tempi dell’istruttoria concorsuale.

Domande frequenti

Cosa fa la cancelleria dopo la presentazione della domanda di liquidazione giudiziale o concordato?

Acquisisce d'ufficio, tramite collegamento telematico diretto, i dati del debitore da Agenzia delle entrate, INPS e Registro delle imprese (art. 42, comma 1, CCII).

Quali dati acquisisce la cancelleria ai sensi dell’art. 42 CCII?

I dati individuati dall'art. 367 CCII: informazioni fiscali, contributive e camerali utili a verificare la posizione del debitore in modo indipendente dalla documentazione da lui prodotta.

Come avviene l’acquisizione dati prima che l’art. 367 CCII diventi operativo?

In via transitoria la cancelleria invia le richieste tramite PEC alle amministrazioni competenti (art. 42, comma 2, CCII), in attesa dell’attivazione dei collegamenti telematici diretti.

L’acquisizione d'ufficio dei dati esonera il debitore dal depositare la documentazione ex art. 39 CCII?

No: gli obblighi documentali dell’art. 39 CCII restano fermi. L’art. 42 introduce una verifica incrociata d'ufficio, non una sostituzione degli obblighi del debitore.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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