Art. 40 CCII – Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.
2. Il ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 120bis e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza.
3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L’iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell’eseguire l’iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.
4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all’articolo 48, comma 4, il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.
5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.
6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell’ufficio, all’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all’area riservata.
8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell’avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 2, e nel rispetto degli obblighi di cui all’articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d’ufficio, al procedimento pendente.
10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all’articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell’articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d’ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8.
In sintesi
Il procedimento unitario nel disegno del Codice
L’articolo 40 CCII costituisce il cuore del cd. procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, introdotto dal legislatore della riforma in attuazione della Direttiva UE 2019/1023 e ulteriormente affinato dal D.Lgs. 83/2022 (secondo correttivo) e dal D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo). La norma supera la frammentazione propria della legge fallimentare abrogata (R.D. 267/1942), che prevedeva riti distinti per concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e dichiarazione di fallimento, in favore di un modello processuale unitario, conforme al principio di concentrazione e di non duplicazione delle valutazioni giudiziarie.
La ratio si riconnette al considerando 22 della Direttiva UE 2019/1023, che invita gli Stati membri a evitare procedimenti paralleli e a garantire al debitore una pluralità di strumenti coordinati. In linea generale, il procedimento unitario consente al tribunale di trattare nella medesima sede sia la domanda di accesso al concordato preventivo (artt. 84 ss.), agli accordi di ristrutturazione (artt. 57-64), al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione PRO (artt. 64-bis ss.), sia la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121 ss.).
Composizione del tribunale e forma del ricorso
Il comma 1 stabilisce che il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale. La scelta del collegio risponde all’esigenza di garantire ponderazione nella decisione su misure incidenti in modo rilevante sul patrimonio del debitore e sui diritti dei creditori. Il comma 2 prescrive la forma del ricorso (indicazione dell’ufficio giudiziario, oggetto, ragioni della domanda, conclusioni) e la sottoscrizione da parte del difensore munito di procura, in coerenza con il principio della difesa tecnica obbligatoria in materia concorsuale.
Per le società, la disposizione opera un richiamo cruciale all’art. 120-bis CCII, introdotto dal D.Lgs. 83/2022 e perfezionato dal terzo correttivo: la domanda di accesso a uno strumento di regolazione è di competenza degli amministratori, con espressa attribuzione del potere di decisione all’organo gestorio, in deroga ai poteri assembleari, ferme le tutele dei soci ex art. 120-ter. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale, invece, va sottoscritta da chi ha la rappresentanza dell’ente, secondo le regole ordinarie.
Pubblicità e ruolo del pubblico ministero
Il comma 3 disciplina il regime di pubblicità: la domanda del debitore è comunicata al registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito, con iscrizione entro il giorno seguente. Quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive ex art. 18 CCII (per la composizione negoziata) o ex art. 54 CCII (per gli strumenti di regolazione), il conservatore ne fa espressa menzione, attivando in tal modo l’effetto di stay nei confronti dei creditori. La trasmissione al pubblico ministero garantisce il controllo di legalità sulla domanda, in coerenza con l’art. 38 CCII e con il ruolo attivo del PM in materia concorsuale, soprattutto in chiave di iniziativa per la liquidazione giudiziale.
Accordi di ristrutturazione e nomina del commissario giudiziale
Il comma 4 contiene una disciplina specifica per gli accordi di ristrutturazione (artt. 57-64 CCII): essi sono pubblicati nel registro delle imprese contestualmente al deposito della domanda e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Il tribunale, con il decreto ex art. 48, comma 4, può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. b). La nomina del commissario giudiziale è obbligatoria in presenza di istanze di apertura della liquidazione giudiziale, quando necessaria per tutelare gli interessi dei creditori istanti. Si tratta di una garanzia di equilibrio: il commissario assicura la trasparenza del processo decisionale dei creditori durante la trattativa per l’accordo.
Difesa personale nella liquidazione giudiziale
Il comma 5 prevede che nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore possa stare in giudizio personalmente. Si tratta di una deroga all’obbligo della difesa tecnica giustificata dalla natura del procedimento e dalla posizione del debitore convenuto, che può aver interesse a essere sentito anche in assenza di difensore di fiducia. La dottrina prevalente ne sottolinea la coerenza con il diritto di difesa ex art. 24 Cost., evitando che l’impossibilità economica di munirsi di difensore precluda la partecipazione effettiva al procedimento.
Notifiche telematiche: PEC, portale ministeriale, casa comunale
I commi 6, 7 e 8 dettano una disciplina articolata delle notifiche quando la domanda è proposta da soggetti diversi dal debitore (creditori, organi di controllo, pubblico ministero). La notifica va effettuata, in primo luogo, all’indirizzo PEC del debitore risultante dal registro delle imprese o dall’INI-PEC. In caso di esito negativo per causa imputabile al destinatario (PEC piena, non operativa, ecc.), opera un meccanismo telematico residuale: la notifica avviene mediante inserimento nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, in area riservata accessibile al destinatario tramite codice fiscale, perfezionandosi nel terzo giorno successivo o, se anteriore, al primo accesso.
Per cause non imputabili al destinatario interviene infine la notifica fisica ex art. 107 D.P.R. 1229/1959 presso la sede o la residenza, con eventuale deposito nella casa comunale. Per le persone fisiche non obbligate al domicilio digitale è prevista la doppia comunicazione mediante affissione alla porta e raccomandata. La gradualità del sistema riflette il bilanciamento tra effettività della notifica e tutela del contraddittorio.
Riunione delle domande e termine di decadenza
I commi 9 e 10 disciplinano i rapporti tra domanda di regolazione della crisi e domanda di liquidazione giudiziale. Se pende un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione, la domanda di liquidazione si propone nel medesimo procedimento e, se proposta separatamente, viene riunita anche d'ufficio. Specularmente, se pende un procedimento di liquidazione giudiziale promosso da un terzo, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione deve essere proposta nello stesso procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza ex art. 41 CCII.
Il termine di decadenza non opera quando la domanda di accesso è proposta all’esito della composizione negoziata entro sessanta giorni dalla comunicazione ex art. 17, comma 8, CCII: si tratta di una premialità per il debitore che abbia tentato la via stragiudiziale, in coerenza con l’art. 25-bis CCII. La dottrina maggioritaria osserva che la regola realizza una tutela rafforzata dei percorsi di emersione anticipata, in linea con il favor della Direttiva Insolvency per le soluzioni preventive.
Profili di coordinamento con la composizione negoziata
La disciplina dell’art. 40 deve essere letta in stretto coordinamento con la composizione negoziata di cui agli artt. 12 ss. CCII. La via stragiudiziale costituisce, nel disegno della riforma, il punto di accesso preferenziale al sistema, anche grazie alle misure protettive ex art. 18 e ai meccanismi premiali ex art. 25-bis. La premialità processuale prevista al comma 10 dell’art. 40 (esonero dalla decadenza per la domanda di accesso a uno strumento di regolazione proposta entro sessanta giorni dalla chiusura della composizione negoziata) costituisce, in linea generale, un incentivo all’utilizzo dello strumento stragiudiziale. La dottrina prevalente osserva che la disciplina, complessivamente, realizza un sistema a imbuto, in cui il tentativo stragiudiziale assume rilievo privilegiato e la liquidazione giudiziale rimane extrema ratio.
Esempio operativo
Si consideri il caso della Sempronio S.r.l., destinataria di un ricorso per liquidazione giudiziale proposto dal creditore Mevio in data 1 marzo. La prima udienza ex art. 41 CCII è fissata al 15 maggio. Sempronio S.r.l. intende proporre domanda di concordato preventivo ex art. 84 CCII. Ai sensi del comma 10 dell’art. 40, dovrà farlo, a pena di decadenza, entro il 15 maggio nel medesimo procedimento. Se Sempronio avesse invece tentato preliminarmente la composizione negoziata con esito negativo e comunicazione ex art. 17, comma 8, CCII intervenuta il 20 aprile, potrebbe proporre la domanda anche dopo la prima udienza, purché entro il 19 giugno (sessanta giorni dalla comunicazione).
Considerazioni conclusive
L’art. 40 CCII rappresenta l’architrave processuale del nuovo sistema concorsuale italiano. La sua impostazione unitaria, la robustezza del regime di pubblicità e notifiche, la flessibilità nei rapporti tra domande diverse e il favor per la composizione negoziata configurano un modello che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe ridurre i tempi, evitare giudicati contrastanti e incentivare l’accesso tempestivo agli strumenti di risanamento. L’effettività concreta del meccanismo dipenderà dall’applicazione giurisprudenziale e dall’adeguamento operativo dei tribunali e degli ausiliari, in coerenza con gli obiettivi della Direttiva UE 2019/1023.
Domande frequenti
Davanti a quale organo si svolge il procedimento di accesso ex art. 40 CCII?
Dinanzi al tribunale in composizione collegiale, secondo il modello del procedimento unitario, per tutte le domande di regolazione della crisi e di liquidazione giudiziale.
Chi sottoscrive la domanda di accesso per una società?
La domanda di accesso a uno strumento di regolazione è approvata e sottoscritta ex art. 120-bis CCII dagli amministratori; la domanda di liquidazione giudiziale è sottoscritta dai rappresentanti dell’ente.
Cosa accade se pende sia la domanda di liquidazione giudiziale sia quella di regolazione della crisi?
Le domande sono riunite nello stesso procedimento, anche d'ufficio, con termine di decadenza alla prima udienza per la proposizione della domanda di regolazione successiva.
Come si esegue la notifica al debitore in caso di domanda di terzi?
Prioritariamente via PEC dal registro imprese o INI-PEC; in caso di mancato esito imputabile, tramite portale telematico del Ministero; altrimenti notifica fisica con eventuale deposito in casa comunale.
Esistono deroghe al termine di decadenza ex comma 10?
Sì: il termine non opera se la domanda di accesso è proposta entro 60 giorni dalla comunicazione ex art. 17, c. 8, CCII all’esito della composizione negoziata.