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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 37 CCII – Iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta con ricorso del debitore. In deroga a quanto previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l’accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal presente codice nonchè l’apertura della liquidazione giudiziale.

2. La domanda di apertura della liquidazione giu- diziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

In sintesi

  • La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi è proposta, in via ordinaria, esclusivamente con ricorso del debitore.
  • Per la liquidazione giudiziale la legittimazione è plurale: oltre al debitore, possono agire i creditori, gli organi di vigilanza, le autorità amministrative e il pubblico ministero.
  • Le start-up innovative non classificabili come imprese minori godono di una disciplina derogatoria: possono richiedere l’accesso a tutti gli strumenti del CCII e l’apertura della liquidazione giudiziale, ma solo su iniziativa del debitore stesso.
  • La norma coordina il CCII con il D.L. 179/2012 (convertito in L. 221/2012) sulla disciplina speciale delle start-up innovative.
Struttura della norma e ratio sistematica

L’art. 37 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) apre il Capo IV del Titolo III dedicato all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, tracciando le regole di legittimazione attiva per l’avvio dei procedimenti. Il legislatore ha operato una distinzione fondamentale tra due grandi categorie di procedimenti: da un lato, gli strumenti di regolazione della crisi in senso stretto (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione); dall’altro, la liquidazione giudiziale, che ha sostituito il vecchio fallimento ai sensi dell’art. 389 CCII, abrogativo del R.D. 267/1942.

Per i primi, la legittimazione è riservata in via esclusiva al debitore: si tratta di una scelta coerente con la natura consensuale e negoziale degli strumenti di composizione, che presuppongono la volontà dell’imprenditore di partecipare attivamente al risanamento. Un creditore o il pubblico ministero non possono imporre al debitore il ricorso a un concordato preventivo o a un accordo di ristrutturazione; possono al più segnalare la situazione di crisi attraverso le procedure di allerta o promuovere direttamente la liquidazione giudiziale.

Legittimazione plurale per la liquidazione giudiziale

Per l’apertura della liquidazione giudiziale, il comma 2 dell’art. 37 CCII prevede invece una legittimazione plurale. Possono presentare il ricorso: il debitore stesso, uno o più creditori (senza necessità di soglie minime di credito, a differenza di quanto talune proposte di riforma avevano ipotizzato), gli organi e le autorità amministrative che esercitano funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa (si pensi alla Banca d'Italia per le banche, alla Consob per le società quotate, all’IVASS per le assicurazioni) e il pubblico ministero. Quest'ultimo agisce secondo la disciplina specifica prevista dall’art. 38 CCII, cui si rinvia.

La scelta di mantenere la legittimazione del creditore è coerente con la tradizione del diritto concorsuale italiano e con la Direttiva UE 2019/1023, recepita dal CCII, che non impone l’esclusività dell’iniziativa debitoria per le procedure liquidatorie. Il creditore che presenta ricorso deve dimostrare il proprio credito e lo stato di insolvenza del debitore; la giurisprudenza di merito ha chiarito che non occorre la prova piena del credito, essendo sufficiente una prova prima facie della sua esistenza ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

La disciplina derogatoria per le start-up innovative

Il comma 1, secondo periodo, dell’art. 37 CCII introduce una deroga rilevante per le start-up innovative (ai sensi del D.L. 179/2012, conv. L. 221/2012) che non rientrino nella categoria delle imprese minori ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Per tali soggetti, anche l’accesso alla liquidazione giudiziale può avvenire solo su iniziativa del debitore; i creditori e il pubblico ministero non possono presentare autonomo ricorso per l’apertura della procedura liquidatoria.

La ratio di questa previsione è di natura incentivante: il legislatore ha inteso evitare che la minaccia di liquidazione forzosa da parte di creditori possa scoraggiare l’attività imprenditoriale innovativa nelle fasi di start-up, caratterizzate da elevato rischio e da struttura finanziaria tipicamente squilibrata verso il capitale di debito. La protezione è tuttavia limitata nel tempo, in quanto le start-up perdono il relativo status dopo cinque anni dall’iscrizione nel registro delle imprese (art. 25, comma 3, D.L. 179/2012).

Occorre sottolineare che la deroga riguarda le start-up non classificabili come imprese minori: queste ultime, essendo già soggette a una procedura speciale (la liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII), non rientrano nell’ambito di applicazione della norma derogatoria.

Coordinamento con le procedure di allerta e composizione assistita

La norma sull’iniziativa si coordina con il sistema di rilevazione preventiva della crisi delineato dagli artt. 12 e ss. CCII: la segnalazione degli organi di controllo e dei creditori qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, agenti della riscossione) non costituisce di per sé un’iniziativa processuale, ma alimenta la composizione negoziata della crisi ex art. 12 CCII, che è anch'essa rimessa all’iniziativa del debitore. Solo ove il debitore non dia seguito a tali segnalazioni, i creditori qualificati potranno presentare ricorso per la liquidazione giudiziale ove ne ricorrano i presupposti.

Profili pratici e oneri documentali

Il ricorso introduttivo del debitore deve rispettare gli obblighi documentali previsti dall’art. 39 CCII (scritture contabili, bilanci, elenco creditori, certificazione debiti fiscali e previdenziali). Nel caso di accesso in forma semplificata ai sensi dell’art. 44 CCII, taluni documenti possono essere depositati in un secondo momento, entro il termine assegnato dal tribunale. Tizio, ad esempio, titolare di una società che intende accedere al concordato preventivo, dovrà corredare il proprio ricorso dell’intera documentazione prevista dall’art. 39, salvo che non opti per la presentazione della domanda con riserva ex art. 44.

Domande frequenti

Chi può presentare la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi?

Solo il debitore può proporre il ricorso per concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e strumenti analoghi: la legittimazione è esclusiva e non si estende ai creditori.

Anche i creditori possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale?

Sì: per la liquidazione giudiziale la legittimazione è plurale e spetta al debitore, ai creditori, agli organi di vigilanza e al pubblico ministero (art. 37, comma 2, CCII).

Qual è la regola speciale per le start-up innovative?

Le start-up innovative non qualificabili come imprese minori possono accedere alla liquidazione giudiziale solo su iniziativa del debitore; i creditori non hanno legittimazione autonoma.

Quando una start-up perde la protezione prevista dall’art. 37 CCII?

Quando cessa di possedere i requisiti del D.L. 179/2012, normalmente dopo cinque anni dall’iscrizione nel registro delle imprese, o quando viene classificata come impresa minore.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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