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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 58 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili

In vigore dal 01/01/1998

1. Nel capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l’imposta comunale sugli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Soggetti passivi) – 1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. 2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.“; b) nel comma 2 dell’articolo 5, relativo alla base imponibile, l’ultimo periodo è soppresso e nel comma 3 del medesimo articolo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendi- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 59 43 ta è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.“; c) nel comma 1 dell’articolo 13, concernente i rimborsi dell’imposta, l’ultimo periodo è soppresso. 2. Agli effetti dell’applicazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo. 3. […] (1) 4. […] (2) Note: (1) Comma abrogato dall’art. 13, comma 14, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Testo precedente: “Limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 [n.d.r. euro 258,23] e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.“. (2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. u), Dlgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. Testo precedente: “Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale.“.

In sintesi

  • L’art. 58 modifica il D.Lgs. 504/92 sull’ICI introducendo il locatario finanziario come soggetto passivo dell’imposta sugli immobili in leasing.
  • Il locatario assume la qualità di soggetto passivo ICI dal 1° gennaio dell’anno successivo alla stipula del contratto di leasing immobiliare.
  • La base imponibile ICI per gli immobili in leasing può essere determinata tramite rendita catastale proposta (D.M. 701/94); in mancanza, si usano le scritture contabili del locatore.
  • Per i terreni agricoli, i coltivatori diretti e gli IAP si identificano con gli elenchi comunali ex L. 9/1963; la cancellazione ha effetto dal 1° gennaio successivo.
Inquadramento: una norma di coordinamento ICI nel decreto IRAP

L’articolo 58 del D.Lgs. 446/97 è una disposizione modificativa, che interviene sul D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire il decreto istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). La sua presenza nel decreto IRAP è frutto del disegno riformatore complessivo del 1997, che ha riorganizzato non solo l’IRAP ma anche i tributi locali sugli immobili e sulle attività produttive. L’art. 58 affronta in particolare il trattamento degli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), risolvendo una lacuna che il D.Lgs. 504/92 originario aveva lasciato aperta.

Il soggetto passivo ICI negli immobili in leasing (comma 1, lettera a)

La prima e più rilevante modifica introdotta dal comma 1, lettera a), riguarda la soggettività passiva ICI per gli immobili concessi in locazione finanziaria. Il nuovo art. 3 del D.Lgs. 504/92 stabilisce che i soggetti passivi ICI sono il proprietario o il titolare di diritto reale sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), anche se non residenti in Italia. Per gli immobili in leasing, tuttavia, soggetto passivo è il locatario (il cliente della società di leasing), non il locatore (la società di leasing proprietaria formale dell’immobile). Questa scelta riflette la sostanza economica dell’operazione: il locatario è l’utilizzatore effettivo dell’immobile e la società di leasing è sostanzialmente un finanziatore con garanzia reale. Il locatario diventa soggetto passivo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

La base imponibile ICI per i fabbricati in leasing (comma 1, lettera b)

La lettera b) del comma 1 modifica il comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92 sulla base imponibile, aggiungendo una disciplina specifica per i fabbricati in leasing. Il valore imponibile ICI può essere determinato tramite la procedura DOCFA (D.M. Finanze 701/94): il locatore o il locatario possono presentare una proposta di rendita catastale, che una volta annotata negli atti catastali determina il valore dell’immobile a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla sua annotazione. In mancanza di rendita proposta, il valore è calcolato sulla base delle scritture contabili del locatore (ossia il costo storico dell’immobile nel bilancio della società di leasing), con obbligo per il locatore di comunicare tempestivamente al locatario tutti i dati necessari. Questa norma risolve il problema pratico di come calcolare l’ICI su immobili in costruzione o sprovvisti di rendita catastale definitiva.

I rimborsi ICI: soppressione del termine breve (comma 1, lettera c)

La lettera c) sopprime l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 504/92, che disciplinava i rimborsi ICI. La disposizione soppressa prevedeva un termine più breve per i rimborsi in determinati casi. La soppressione uniforma la disciplina dei rimborsi, riportandola all’ordinario termine di cinque anni dalla data del pagamento o dell’accertamento del diritto al rimborso previsto dal D.Lgs. 504/92.

Coltivatori diretti e IAP per i terreni agricoli (comma 2)

Il comma 2 dell’art. 58 chiarisce un aspetto procedurale per l’applicazione dell’ICI ai terreni agricoli. Ai fini dell’art. 9 del D.Lgs. 504/92, che prevede agevolazioni per i terreni coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale (IAP), la qualifica di coltivatore diretto o IAP si determina sulla base dell’iscrizione negli elenchi comunali previsti dall’art. 11 della L. 9 gennaio 1963, n. 9, e del corrispondente obbligo assicurativo INPS. La cancellazione dagli elenchi produce effetti ai fini ICI a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo: questa regola di decorrenza evita effetti retroattivi e garantisce la prevedibilità per il contribuente.

I commi 3 e 4 abrogati

I commi 3 e 4 dell’art. 58 sono stati entrambi abrogati. Il comma 3, abrogato dall’art. 13, comma 14, lett. b), del D.L. 201/2011 (decreto Salva Italia), riguardava la detrazione ICI per l’abitazione principale del soggetto passivo: questa detrazione è diventata irrilevante con l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale, introdotta già dalla L. 244/2007 e poi definitivamente recepita nel passaggio all’IMU dal 2012. Il comma 4, il cui contenuto specifico non è riportato nel testo disponibile, è stato abrogato separatamente. Le abrogazioni testimoniano come l’art. 58 sia una norma ormai in larga parte storica, incidendo su un tributo (l’ICI) che dal 2012 è stato sostituito dall’IMU per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale.

Rilevanza attuale: dall’ICI all’IMU

L’ICI è stata abrogata e sostituita dall’IMU (imposta municipale propria) a partire dal 1° gennaio 2012 per i soggetti non residenti, e poi generalizzata dal D.Lgs. 23/2011 e dalla L. 147/2013. Le modifiche introdotte dall’art. 58 al D.Lgs. 504/92 sono dunque per lo più assorbite nel nuovo sistema IMU. Tuttavia, alcune soluzioni interpretative sviluppate in vigenza dell’ICI per il leasing immobiliare (soggetto passivo locatario, base imponibile da scritture contabili in assenza di rendita) hanno influenzato la disciplina IMU, che in larga misura ha mantenuto gli stessi criteri per gli immobili in leasing, confermando la soggettività passiva del locatario.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare Min. Finanze n. 3/DF

La circolare del Dipartimento delle Finanze ricostruisce il rapporto tra ICI (oggi IMU) e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 446/1997, evidenziando le scelte normative su esenzioni, agevolazioni e poteri regolamentari dei Comuni in materia di imposta comunale sugli immobili, che l'art. 58 ha integrato in raccordo con l'istituzione dell'IRAP.

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

Chi paga l’ICI (oggi IMU) per un immobile in leasing: il locatore o il locatario?

Il locatario. L’art. 58 D.Lgs. 446/97 ha modificato il D.Lgs. 504/92 stabilendo che per gli immobili in leasing il soggetto passivo ICI è il locatario (utilizzatore), non il locatore (società di leasing). Il locatario assume questa qualità dal 1° gennaio dell’anno successivo alla stipula del contratto.

Come si calcola la base imponibile ICI di un fabbricato in leasing senza rendita catastale?

In mancanza di rendita catastale proposta tramite procedura DOCFA (D.M. 701/94), la base imponibile ICI si determina in base alle scritture contabili del locatore, ossia il valore iscritto nel bilancio della società di leasing. Il locatore ha l’obbligo di fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari.

La qualifica di coltivatore diretto ai fini ICI si perde subito in caso di cancellazione dagli elenchi?

No. Il comma 2 dell’art. 58 stabilisce che la cancellazione dagli elenchi comunali dei coltivatori diretti e degli IAP (ex L. 9/1963) produce effetto ai fini ICI dal 1° gennaio dell’anno successivo, evitando effetti retroattivi sul calcolo dell’imposta nell’anno in cui avviene la cancellazione.

L’art. 58 D.Lgs. 446/97 ha ancora rilevanza pratica oggi?

In larga misura no, perché l’ICI è stata sostituita dall’IMU dal 2012. Tuttavia i principi introdotti (soggettività passiva del locatario per immobili in leasing, base imponibile da scritture contabili in assenza di rendita) sono stati recepiti nella disciplina IMU e conservano quindi rilevanza interpretativa.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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