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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 48 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa e trattamento tributario delle indennità di fine rapporto

In vigore dal 01/01/1998

1. L’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le altre detrazioni dall’imposta, è sostituito dal seguente: “Art. 13 (Altre detrazioni). – 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell’anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi: a) lire 1.680.000 [n.d.r. euro 867,65] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 9.100.000 [n.d.r. euro 4.699,76]; b) lire 1.600.000 [n.d.r. euro 826,33] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.100.000 [n.d.r. euro 4.699,76] ma non a lire 9.300.000 [n.d.r. euro 4.803,05]; c) lire 1.500.000 [n.d.r. euro 774,69] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.300.000 [n.d.r. euro 4.803,05] ma non a lire 15.000.000 [n.d.r. euro 7.746,85]; d) lire 1.350.000 [n.d.r. euro 697,22] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 [n.d.r. euro 7.746,85] ma non a lire 15.300.000 [n.d.r. euro 7.901,79]; e) lire 1.250.000 [n.d.r. euro 645,57] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 [n.d.r. euro 7.901,79] ma non a lire 15.600.000 [n.d.r. euro 8.056,73]; f) lire 1.150.000 [n.d.r. euro 593,93] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 [n.d.r. euro 8.056,73] ma non a lire 15.900.000 [n.d.r. euro 8.211,66]; g) lire 1.050.000 [n.d.r. euro 542,28] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 [n.d.r. euro 8.211,66] ma non a lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71]; h) lire 950.000 [n.d.r. euro 490,63] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71] ma non a lire 40.000.000 [n.d.r. euro 20.658,28]; i) lire 850.000 [n.d.r. euro 438,99] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 [n.d.r. euro 20.658,28] ma non a lire 50.000.000 [n.d.r. euro 25.822,84]; l) lire 750.000 [n.d.r. euro 387,34] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 [n.d.r. euro 25.822,84] ma non a lire 60.000.000 [n.d.r. euro 30.987,41]; m) lire 650.000 [n.d.r. euro 335,70] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 [n.d.r. euro 30.987,41] ma non a lire 60.300.000 [n.d.r. euro 31.142,35]; n) lire 550.000 [n.d.r. euro 284,05] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 [n.d.r. euro 31.142,35] ma non a lire 70.000.000 [n.d.r. euro 36.151,98]; o) lire 450.000 [n.d.r. euro 232,41] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 [n.d.r. euro 36.151,98] ma non a lire 80.000.000 [n.d.r. euro 41.316,55]; p) lire 350.000 [n.d.r. euro 180,76] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 [n.d.r. euro 41.316,55] ma non a lire 90.000.000 [n.d.r. euro 46.481,12]; q) lire 250.000 [n.d.r. euro 129,11] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 [n.d.r. euro 46.481,12] ma non a lire 90.400.000 [n.d.r. euro 46.687,70]; r) lire 150.000 [n.d.r. euro 77,47] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 [n.d.r. euro 46.687,70] ma non a lire 100.000.000 [n.d.r. euro 51.645,69]; s) lire 100.000 [n.d.r. euro 51,65] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000 [n.d.r. euro 51.645,69]. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a lire 18.000.000 [n.d.r. euro 9.296,22] e il reddito DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 49-50 36 dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell’anno, di lire 70.000 [n.d.r. euro 36,15]. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a: a) lire 700.000 [n.d.r. euro 361,52] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000 [n.d.r. euro 4.699,76]; b) lire 600.000 [n.d.r. euro 309,87] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 [n.d.r. euro 4.699,76] ma non a lire 9.300.000 [n.d.r. euro 4.803,05]; c) lire 500.000 [n.d.r. euro 258,23] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 [n.d.r. euro 4.803,05] ma non a lire 9.600.000 [n.d.r. euro 4.957,99]; d) lire 400.000 [n.d.r. euro 206,58] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 [n.d.r. euro 4.957,99] ma non a lire 9.900.000 [n.d.r. euro 5.112,92]; e) lire 300.000 [n.d.r. euro 154,94] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 [n.d.r. euro 5.112,92] ma non a lire 15.000.000 [n.d.r. euro 7.746,85]; f) lire 200.000 [n.d.r. euro 103,29] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 [n.d.r. euro 7.746,85] ma non a lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71]; g) lire 100.000 [n.d.r. euro 51,65] se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71] ma non a lire 60.000.000 [n.d.r. euro 30.987,41].“. 2. All’articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “di una somma pari a lire 500 mila [n.d.r. euro 258,23]“ sono sostituite dalle seguenti: “di una somma pari a lire 600 mila [n.d.r. euro 309,87]“.

In sintesi

  • L’art. 48 sostituisce l’art. 13 del TUIR in materia di detrazioni per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo/impresa (regime originario 1997 in lire).
  • Le detrazioni per lavoro dipendente erano scaglionate da lire 1.680.000 a lire 100.000 in funzione del reddito complessivo.
  • Per i redditi da lavoro autonomo e d'impresa minore era prevista una detrazione separata, non cumulabile con quella da lavoro dipendente.
  • La norma ha modificato anche l'art. 17 TUIR, aumentando la soglia di esenzione per gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata.
  • Le disposizioni originarie in lire sono state successivamente adeguate con la conversione in euro e riforme IRPEF successive.
Collocazione dell’art. 48 nel D.Lgs. 446/97

L’articolo 48 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è una disposizione di natura modificativa: non disciplina direttamente l’IRAP, ma interviene sul TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) per riformare il sistema delle detrazioni dall’imposta lorda ai fini IRPEF. Questa collocazione all’interno del decreto IRAP non è casuale: la riforma del 1997 era un intervento fiscale organico che, contestualmente all’istituzione dell’IRAP, intendeva razionalizzare anche la struttura dell’IRPEF, in particolare il regime delle detrazioni legate al tipo di reddito percepito.

Va sottolineato che le disposizioni dell’art. 48, espresse in lire e calibrate sugli scaglioni di reddito del 1997, hanno subito profonde modifiche nel corso degli anni successivi. Il regime delle detrazioni per lavoro dipendente e lavoro autonomo è stato riformato dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, poi dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, e profondamente riorganizzato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, e dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, che hanno introdotto un sistema di detrazioni continue (non più a scaglioni fissi) decrescenti al crescere del reddito. Il testo dell’art. 13 del TUIR vigente è quindi assai diverso dalla versione introdotta dall’art. 48 del D.Lgs. 446/97, che si legge oggi come un documento storico della fiscalità italiana di fine anni Novanta.

Il sistema delle detrazioni per lavoro dipendente (comma 1, art. 13 TUIR versione 1997)

Il comma 1 del nuovo art. 13 TUIR, nella versione introdotta dall’art. 48, prevedeva che in presenza di uno o più redditi di lavoro dipendente spettasse una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell’anno, scaglionata in diciannove fasce di reddito.

La detrazione massima era di lire 1.680.000 (euro 867,65) per redditi di lavoro dipendente fino a lire 9.100.000 (euro 4.699,76), e si riduceva progressivamente fino a lire 100.000 (euro 51,65) per redditi superiori a lire 100.000.000 (euro 51.645,69). Il meccanismo era a scalini (non continuo): il passaggio da una fascia all’altra comportava una riduzione discontinua dell’importo della detrazione, con possibilità di effetti di «cliff edge» in prossimità delle soglie.

La rapportazione al periodo di lavoro nell’anno era un correttivo importante: per i lavoratori dipendenti che avessero lavorato solo per una parte dell’anno (ad esempio, per un assunzione o per una cessazione del rapporto nel corso dell’anno), la detrazione veniva ridotta proporzionalmente ai giorni di lavoro effettivo, evitando sovra-detrazioni a vantaggio di chi non lavorava per l’intero periodo d'imposta.

La detrazione aggiuntiva per pensionati a basso reddito

Il comma 2 del nuovo art. 13 TUIR prevedeva un’ulteriore detrazione di lire 70.000 (euro 36,15) per i contribuenti il cui reddito complessivo fosse formato soltanto da trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a lire 18.000.000 (euro 9.296,22) e dal reddito dell’abitazione principale. Si trattava di una misura di carattere sociale, finalizzata a ridurre il carico fiscale sui pensionati con bassi redditi che non avessero altre fonti di reddito rilevanti.

Le detrazioni per lavoro autonomo e reddito d'impresa minore

Il comma 3 del nuovo art. 13 TUIR disciplinava le detrazioni per i contribuenti con redditi di lavoro autonomo (art. 49, comma 1, TUIR) o d'impresa di cui all'art. 79 TUIR (l’attuale art. 66, relativo ai redditi d'impresa in regime di contabilità semplificata). La detrazione era non cumulabile con quella per lavoro dipendente e prevedeva sette scaglioni di importo da lire 700.000 (euro 361,52) per redditi fino a lire 9.100.000 (euro 4.699,76) fino a lire 100.000 (euro 51,65) per redditi tra lire 30.000.000 e lire 60.000.000 (euro 30.987,41). Per redditi superiori a lire 60.000.000 non era prevista alcuna detrazione.

L’esclusione delle grandi imprese individuali e dei professionisti ad alto reddito dal beneficio della detrazione rifletteva la logica progressiva del sistema: la detrazione era concepita come sostegno ai contribuenti di fascia media e medio-bassa, non come beneficio generalizzato indipendente dall’entità del reddito percepito.

La modifica all'art. 17 TUIR per gli emolumenti arretrati

Il comma 2 dell’art. 48 del D.Lgs. 446/97 (da non confondere con il comma 2 dell’art. 13 TUIR sopra descritto) interviene sull’art. 17, comma 1, del TUIR, modificando la soglia minima della base imponibile per la tassazione separata degli emolumenti arretrati. La somma esente è aumentata da lire 500.000 (euro 258,23) a lire 600.000 (euro 309,87). Questa modifica era un aggiustamento tecnico di entità contenuta, che adeguava la soglia di esenzione agli andamenti del costo della vita nel periodo intercorso dall’originaria introduzione della disposizione.

L’evoluzione successiva: dal sistema a scalini alle detrazioni continue

Il sistema introdotto dall’art. 48 è stato progressivamente sostituito nel corso degli anni 2000 da un modello di detrazioni decrescenti in modo continuo al crescere del reddito, che evita gli effetti distorsivi delle discontinuità. Il D.Lgs. 344/2003 e la successiva riforma del 2007 hanno introdotto formule matematiche per il calcolo delle detrazioni spettanti, rendendo il sistema più equo ma anche più complesso da calcolare manualmente. Oggi le detrazioni per lavoro dipendente sono calcolate automaticamente dai sostituti d'imposta e dai software di dichiarazione, rendendo la comprensione del meccanismo sottostante meno immediata per il contribuente medio.

La lettura dell’art. 48 del D.Lgs. 446/97 conserva interesse storico per comprendere la filosofia che ha guidato le riforme successive: il sistema a scaglioni fissi era più semplice da comunicare ma creava effetti soglia indesiderati, mentre le formule continue sono tecnicamente più precise ma meno intellegibili. La scelta tra le due impostazioni riflette un trade-off fondamentale nella progettazione dei sistemi fiscali tra semplicità e precisione distributiva.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022

L'Agenzia ha illustrato la riforma IRPEF 2022 con riduzione a quattro scaglioni e la rimodulazione delle detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e d'impresa minore, indicando come si raccordano con l'addizionale regionale e con l'esclusione delle persone fisiche dall'IRAP, in coerenza con il quadro dell'art. 48.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Circolare n. 141/E del 4 giugno 1998

Primo commentario sistematico dell'IRAP e della contestuale riforma IRPEF: ha chiarito l'articolazione delle detrazioni e l'introduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con aliquota base dell'1,23% nel territorio nazionale, modulabile dalle Regioni tra 1,23% e 3,33%.

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

Cosa ha introdotto l’art. 48 del D.Lgs. 446/97 nel TUIR?

Ha sostituito l’art. 13 del TUIR con un nuovo testo che disciplinava le detrazioni dall’imposta lorda per redditi di lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo/impresa, scaglionate per fasce di reddito in lire. Ha modificato anche l’art. 17 TUIR aumentando la soglia esente per gli arretrati.

Le detrazioni introdotte dall’art. 48 sono ancora in vigore?

No. Il sistema a scaglioni fissi in lire è stato profondamente riformato nei primi anni 2000 e sostituito da un sistema di detrazioni decrescenti continue al crescere del reddito, introdotto dal D.Lgs. 344/2003 e dalle successive riforme IRPEF. Il testo originale dell’art. 48 ha valore storico.

Era possibile cumulare la detrazione per lavoro dipendente con quella per lavoro autonomo?

No. Il comma 3 del nuovo art. 13 TUIR (introdotto dall’art. 48) stabiliva espressamente che la detrazione per redditi di lavoro autonomo e d'impresa non era cumulabile con quella per lavoro dipendente. Il contribuente poteva beneficiare solo di uno dei due tipi di detrazione.

Perché l’art. 48 è contenuto nel decreto IRAP invece che in una legge fiscale separata?

Il D.Lgs. 446/97 era un provvedimento di riforma fiscale organica che, accanto all’istituzione dell’IRAP, interveniva contestualmente su altri aspetti del sistema tributario (detrazioni IRPEF, tassazione degli arretrati) per garantire coerenza complessiva alla riforma del 1997.

Qual era la detrazione per un lavoratore dipendente con reddito di lire 20.000.000 nel regime dell’art. 48?

Con riferimento alle fasce previste, un reddito superiore a lire 15.900.000 e non superiore a lire 30.000.000 dava diritto a una detrazione di lire 1.050.000 (euro 542,28). Si trattava di un importo fisso per tutta la fascia, non dipendente dall’esatto ammontare del reddito entro la fascia.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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