Art. 47 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia
In vigore dal 01/01/1998
1. L’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: “Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia) – 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) lire 1.057.552 [n.d.r. euro 546,18], se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71]; 2) lire 961.552 [n.d.r. euro 496,60], se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 [n.d.r. euro 15.493,71] ma non a lire 60.000.000 [n.d.r. euro 30.987,41]; 3) lire 889.552 [n.d.r. euro 459,42], se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 [n.d.r. euro 30.987,41] ma non a lire 100.000.000 [n.d.r. euro 51.645,69]; 4) lire 817.552 [n.d.r. euro 422,23], se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000 [n.d.r. euro 51.645,69]; b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, complessivamente lire 336.000 [n.d.r. euro 173,53] da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno. 2. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b). 3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 48 35 condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000 [n.d.r. euro 2.840,51], al lordo degli oneri deducibili. 4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.“.
In sintesi
La funzione dell’art. 47 nel contesto del D.Lgs. 446/97
L’art. 47 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è una disposizione di coordinamento normativo: con l’istituzione dell’IRAP, il legislatore ha modificato contestualmente alcune norme del TUIR (DPR 917/1986) che erano connesse ai contributi sanitari soppressi. L’art. 47 ha sostituito interamente l’art. 12 TUIR nella sua versione del 1997, ridisciplinando le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia con importi in lire poi convertiti in euro.
La collocazione di questa norma nel D.Lgs. 446/97 può sembrare anomala: si tratta di una modifica al TUIR inserita in un decreto sull’IRAP. La ragione sistematica è che l’introduzione dell’IRAP comportava la soppressione dei contributi sanitari a carico del datore di lavoro e dei lavoratori, con conseguente necessità di riequilibrare il carico fiscale delle famiglie attraverso la revisione delle detrazioni IRPEF.
Il sistema delle detrazioni per carichi di famiglia nella versione 1997
Il testo introdotto dall’art. 47 prevedeva un sistema di detrazioni fisse (non parametrate al reddito) articolato su due categorie:
a) Detrazione per il coniuge non legalmente separato
La detrazione per il coniuge era scalare e dipendeva dal reddito complessivo del contribuente:
La detrazione per il coniuge era fruibile solo per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, e il coniuge stesso doveva possedere un reddito complessivo non superiore a lire 5.500.000 (euro 2.840,51), al lordo degli oneri deducibili.
b) Detrazione per figli e altri familiari a carico
Per ciascun figlio (compresi naturali riconosciuti, adottivi e affidati) e per ogni altra persona a carico indicata nell'art. 433 c.c. (ascendenti, fratelli, sorelle, generi, nuore, ecc.) la detrazione era fissa: lire 336.000 (euro 173,53) complessivi, da ripartire tra i genitori o i contribuenti che avevano diritto alla detrazione in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno.
La condizione di "carico" richiedeva che il familiare possedesse un reddito complessivo non superiore a lire 5.500.000 (euro 2.840,51), computando anche le retribuzioni corrisposte da organismi internazionali, missioni diplomatiche, Santa Sede e enti da essa gestiti.
Le regole speciali per il genitore solo e per i figli non riconosciuti dall’altro genitore
Il comma 2 del testo introdotto disciplinava due situazioni particolari:
Questa disposizione intendeva garantire un trattamento equivalente tra le famiglie monogenitoriali (che non avevano il coniuge da detrarre) e quelle biparentali, riconoscendo al genitore solo una detrazione "sostitutiva" per il primo figlio.
La parametrazione mensile delle detrazioni
Il comma 4 stabiliva che le detrazioni per carichi di famiglia erano "rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste". Questa regola di frazionamento mensile aveva rilevanza pratica in caso di modificazioni del nucleo familiare durante l’anno (matrimonio, separazione, nascita di un figlio, decesso di un familiare a carico): la detrazione spettava per i soli mesi di effettiva sussistenza della condizione.
La successiva evoluzione normativa: dalla detrazione fissa alla detrazione parametrata al reddito
Il sistema introdotto dall’art. 47 D.Lgs. 446/97, con detrazioni fisse in misura assoluta (lire/euro), è rimasto in vigore per circa un decennio. Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), l’art. 12 TUIR è stato interamente riscritto, introducendo un sistema di detrazioni parametrate al reddito con una formula matematica decrescente. In questo sistema, la detrazione massima teorica si riduce progressivamente all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi al raggiungimento di una soglia di reddito elevata.
La Finanziaria 2007 ha anche distinto nettamente le detrazioni per il coniuge, per i figli e per gli altri familiari, stabilendo importi differenziati e condizioni specifiche per ciascuna categoria. Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Finanziaria 2023) ha eliminato le detrazioni per i figli fino a 21 anni, sostituendole con l’Assegno Unico Universale (AUU) introdotto dal D.Lgs. 230/2021, semplificando ulteriormente il sistema.
Rilevanza dell’art. 47 oggi: norma storica e punto di riferimento
L’art. 47 D.Lgs. 446/97 non trova più applicazione diretta, poiché il testo dell’art. 12 TUIR che ha introdotto è stato successivamente sostituito dalla L. 296/2006. Mantiene tuttavia rilevanza:
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare Min. Finanze n. 3/E del 9 gennaio 1998
Agenzia delle Entrate
Primi chiarimenti applicativi sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF previste dal D.Lgs. 446/1997 e sull'istituzione dell'addizionale regionale: illustra in dettaglio il riassetto delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro, con effetto dal periodo d'imposta 1998.
Leggi il documento su www.finanze.gov.itDomande frequenti
Cosa ha fatto concretamente l’art. 47 del D.Lgs. 446/97?
Ha sostituito l’art. 12 del TUIR con un nuovo testo che disciplinava le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia: detrazioni scalari per il coniuge (da lire 1.057.552 a 817.552 a seconda del reddito) e detrazione fissa di lire 336.000 per ciascun figlio e altro familiare a carico.
Questo sistema di detrazioni è ancora in vigore?
No. Il sistema di detrazioni fisse introdotto dall’art. 47 è rimasto in vigore dal 1998 al 2006. La L. 296/2006 ha riscritto completamente l’art. 12 TUIR, introducendo detrazioni parametrate al reddito con formula decrescente. Successivamente, la Finanziaria 2023 ha soppresso le detrazioni per i figli fino a 21 anni, sostituite dall’Assegno Unico Universale.
Quale era la detrazione per il coniuge nel sistema del 1997?
La detrazione per il coniuge non separato variava da lire 1.057.552 (euro 546,18) per redditi fino a lire 30 milioni a lire 817.552 (euro 422,23) per redditi superiori a lire 100 milioni. Il coniuge doveva avere un reddito non superiore a lire 5.500.000 (euro 2.840,51).
Perché una norma sulle detrazioni IRPEF è inserita nel decreto IRAP?
L’IRAP ha sostituito i contributi sanitari a carico di lavoratori e datori di lavoro, modificando il carico fiscale complessivo delle famiglie. Per compensare queste variazioni il legislatore ha contestualmente rivisto le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, inserendo la modifica nel medesimo decreto istitutivo dell’IRAP.
Un genitore separato aveva diritto alle detrazioni per i figli nel sistema del 1997?
Sì. Il sistema del 1997 prevedeva che il genitore separato con figli a carico applicasse la detrazione per il coniuge al primo figlio (se l’altro genitore era assente o non aveva riconosciuto i figli) e quella ordinaria per figli agli altri. Le detrazioni erano ripartite tra i genitori in proporzione all’effettivo onere sostenuto.