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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 45 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Disposizioni transitorie

In vigore dal 01/01/1998

1. […] (1) 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d’imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l’aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive e di quella dell’imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l’entità della riduzione dell’acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell’articolo 31, nonché le modalità applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l’importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire [n.d.r. 258.228.449,54 euro] per l’anno 1998, a 250 miliardi di lire [n.d.r. 129.114.224,77 euro] per l’anno 1999 e a 125 miliardi di lire [n.d.r. 645.571.112,38 euro] per l’anno 2000. 4. I soggetti per i quali l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell’acconto IRAP diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell’imposta dovuta all’esercizio in corso al 1° gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione. 5. Per i soggetti che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l’imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale. 6. La differenza tra l’imposta dovuta in via ordinaria per l’anno 1998 e l’imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, può essere computata in detrazione d’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l’anno 1999 e del 25 per cento per DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 46-47 34 l’anno 2000. Note: (1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 70, lett. e), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. Testo precedente: “Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento.“. In precedenza, l’art. 2, comma 1, L. 22.12.2008 n. 203, pubblicata in G.U. 30.12.2008 n. 303, S.O. n. 285. L’art. 2, comma 1, lett. c), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 aveva sostituito alle parole “nella misura dell’1,9 per cento” le parole “nella misura del 1,70 per cento”. L’aliquota del 1,7% avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Tuttavia, l’art. 2, comma 1, lett. c), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 è stato abrogato dall’art. 1, comma 22, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del medesimo comma 22, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 2 del DL n. 66/2014, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo dell’aliquota del 1,70 per cento, si tiene conto dell’aliquota del 1,80 per cento. TITOLO II – Revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, istituzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche

In sintesi

  • L’art. 45 contiene disposizioni transitorie per il primo avvio dell’IRAP (periodi 1998-2002).
  • Per banche e assicurazioni (artt. 6-7), l’aliquota era del 5,4% per i primi tre periodi, poi 5% e 4,75%.
  • Meccanismo di riduzione dell’acconto per i soggetti con maggior carico fiscale rispetto ai tributi soppressi.
  • Il credito d'imposta del 50% nel 1999 e del 25% nel 2000 sulla differenza tra imposta ordinaria ed effettiva pagata.
  • Il comma 1 (aliquota agevolata agricoltura) è stato abrogato dalla L. 208/2015 dal periodo 2016.
La funzione delle disposizioni transitorie nell’avvio dell’IRAP

L’art. 45 del D.Lgs. 446/1997 raccoglie le disposizioni transitorie destinate ad accompagnare il passaggio dal sistema tributario previgente (basato su contributi sanitari, ILOR e altri tributi soppressi) al nuovo regime IRAP. Il decreto aveva ben presente che la sostituzione di tributi consolidati con un’imposta radicalmente nuova avrebbe potuto determinare impatti significativi sui carichi fiscali delle imprese, specialmente in alcuni settori. Il titolo II del decreto (Revisione degli scaglioni IRPEF e addizionale regionale) inizia proprio dopo l’art. 45, segnalando il cambio di materia.

Il comma 1: l’aliquota agevolata per l’agricoltura (abrogato)

Il comma 1 prevedeva un’aliquota ridotta per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi. Il testo originario fissava l’aliquota all'1,9% (poi modificata al 1,7% dal DL 66/2014, ma la modifica è stata abrogata dalla L. 190/2014 con effetto retroattivo). Questo comma è stato definitivamente abrogato dall’art. 1 comma 70 lett. e) della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. La vicenda normativa di questo comma è emblematica dell’instabilità delle aliquote IRAP agevolate per l’agricoltura nel corso degli anni.

Il comma 2: aliquote transitorie per banche e assicurazioni

Il comma 2 stabilisce aliquote temporanee per i soggetti di cui agli artt. 6 (enti creditizi e finanziari) e 7 (imprese di assicurazione) del D.Lgs. 446/1997. Per questi soggetti, l’aliquota ordinaria IRAP non si applicava subito nella misura a regime: erano previste misure transitorie decrescenti.

Per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, 1999 e 2000: aliquota del 5,4%. Per i due periodi d'imposta successivi (2001 e 2002): aliquote rispettivamente del 5% e del 4,75%. Si trattava di una progressiva riduzione verso l’aliquota ordinaria (che per questi soggetti è storicamente diversa da quella standard del 3,9%). Il meccanismo di phasing-in consentiva al settore bancario-assicurativo di adattarsi gradualmente al nuovo regime senza un impatto immediato eccessivo.

La riduzione dell’acconto per eccesso di carico (comma 3)

Il comma 3 affronta uno dei problemi più delicati dell’avvio dell’IRAP: la possibilità che il nuovo tributo determinasse, per alcuni soggetti, un carico fiscale complessivo superiore a quello derivante dai tributi soppressi. Non tutti i contribuenti si trovavano nelle stesse condizioni di partenza: chi aveva pagato contributi sanitari elevati e ILOR poteva vedere l’IRAP come un risparmio, mentre per altri la nuova imposta poteva risultare più onerosa.

Il legislatore ha quindi previsto che il Ministro delle finanze, con decreto, stabilisse gli ammontari (in valore assoluto e percentuale) del maggior carico impositivo rispetto ai tributi soppressi, in base ai quali ridurre l’acconto IRAP dovuto. La riduzione massima era individuata per singolo soggetto e non poteva comportare una diminuzione complessiva del gettito superiore a 500 miliardi di lire (258 milioni di euro circa) per il 1998, 250 miliardi per il 1999, 125 miliardi per il 2000.

La determinazione dell’imposta per il 1998 con la riduzione (comma 4)

Il comma 4 chiarisce che i soggetti per i quali la riduzione dell’acconto ex comma 3 produce un importo diverso da quello ordinario devono applicare le stesse disposizioni anche per la determinazione dell’imposta dovuta per l’esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Il riferimento sono i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione. In questo modo, la base di confronto è costruita in modo coerente: si stima quanto si sarebbe pagato con il vecchio sistema e si parametra la riduzione su quella base.

Ripartizione proporzionale per attività pluriregionale (comma 5)

Il comma 5 disciplina la situazione dei soggetti che svolgono la propria attività in più regioni e beneficiano della riduzione di cui al comma 3. Per questi soggetti, l’imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale, analogamente a quanto previsto dalle regole ordinarie. Lo stesso criterio proporzionale si applica al credito d'imposta di cui al comma 6, che deve essere ripartito tra le diverse regioni in proporzione alla rispettiva base imponibile.

Il credito d'imposta per recupero differenziale (comma 6)

Il comma 6 introduce il meccanismo di chiusura del sistema transitorio: la differenza tra l’imposta dovuta in via ordinaria per il 1998 e l’imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4 (ossia l’importo della riduzione fruita) può essere computata in detrazione dall’IRAP, nella misura del 50% per il 1999 e del 25% per il 2000. Questo significa che la riduzione dell’acconto 1998 non era definitiva: veniva recuperata parzialmente negli anni successivi, attraverso un meccanismo di credito d'imposta decrescente. Il sistema evitava che la riduzione di acconto diventasse un beneficio permanente, limitandola al solo periodo di transizione.

Rilevanza attuale

L’art. 45 è oggi una norma di interesse prevalentemente storico, essendo le disposizioni transitorie relative agli anni 1998-2002 ormai esaurite. Il comma 1, relativo all’agricoltura, è stato formalmente abrogato nel 2015. I commi da 2 a 6 hanno completato la loro funzione transitoria e non trovano applicazione nei periodi correnti. La norma mantiene rilevanza per la comprensione del contesto in cui nacque l’IRAP e per eventuali questioni interpretative relative ai primissimi periodi di applicazione del tributo ancora oggetto di contenzioso (nei limiti dei termini di prescrizione del credito o di decadenza dell’accertamento).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare Min. Finanze n. 141/E del 4 giugno 1998

Prima circolare organica di chiarimenti sull'istituzione dell'IRAP e sulla soppressione dei tributi e contributi sostituiti (ILOR, ICIAP, tassa partita IVA, imposta patrimoniale, contributi SSN). Fornisce indicazioni operative sul regime transitorio e sull'esordio dell'imposta dal periodo d'imposta 1998.

Leggi il documento su def.finanze.it

Circolare Min. Finanze n. 263 del 12 novembre 1998

Chiarimenti sulla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti IRAP relativi al primo periodo d'imposta di applicazione dell'imposta, con indicazioni operative pertinenti al regime transitorio disciplinato dall'art. 45 del D.Lgs. 446/1997.

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

Quali aliquote IRAP si applicavano alle banche nei primi anni di vigenza del tributo?

Per i periodi 1998, 1999 e 2000: 5,4%. Per il 2001: 5%. Per il 2002: 4,75%. Il phasing-in graduale consentiva al settore bancario-assicurativo di adattarsi progressivamente al nuovo regime.

A cosa serviva il meccanismo di riduzione dell’acconto previsto dal comma 3?

Compensava il maggior carico fiscale per i soggetti che con l’IRAP pagavano di più rispetto ai tributi soppressi (ILOR, contributi sanitari, ecc.). La riduzione era quantificata dal Ministro delle finanze con decreto, con limiti di gettito complessivo.

Il comma 1 sull’aliquota agevolata per l’agricoltura è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. La vicenda aveva visto anche una temporanea modifica al 1,7% poi annullata retroattivamente.

Come funzionava il credito d'imposta del comma 6?

La riduzione di acconto IRAP fruita nel 1998 veniva recuperata parzialmente negli anni successivi: il 50% sotto forma di riduzione dell’IRAP dovuta per il 1999, il 25% per il 2000. Il sistema rendeva la riduzione temporanea e non definitiva.

Come veniva gestita la riduzione dell’acconto per i soggetti con attività in più regioni?

L’imposta da versare a ciascuna regione e il credito d'imposta spettante venivano ripartiti in misura proporzionale alla base imponibile IRAP relativa al territorio di ciascuna regione, seguendo il principio della territorialità proporzionale.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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