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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 36 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Decorrenza dell’imposta e abolizione di contributi e tributi

In vigore dal 01/01/1998

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 37, l’imposta regionale sulle attività produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti: a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’articolo 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contributo dello 0,2 per cento di cui all’articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all’articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e la quota di contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all’articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88; b) l’imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) l’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decretolegge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; d) la tassa sulla concessione governativa per l’attribuzione del numero di partita IVA, di cui all’articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995; e) l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. 2. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti indicati nel comma 1, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

In sintesi

  • L’IRAP si applica dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 446/97 (1° gennaio 1998).
  • Contestualmente sono aboliti: contributi SSN, ILOR, ICIAP, tassa di concessione governativa per la P.IVA, imposta sul patrimonio netto delle imprese.
  • I versamenti relativi ai tributi soppressi i cui presupposti si siano già verificati prima dell’abolizione rimangono dovuti.
  • La soppressione di cinque prelievi distinti è il presupposto della «neutralità di gettito» originariamente dichiarata per l’IRAP.
Significato storico e sistematico dell’articolo 36

L’articolo 36 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è una delle disposizioni più rilevanti sul piano storico-sistematico dell’intero decreto: stabilisce la decorrenza dell’IRAP e, contestualmente, elenca i cinque prelievi fiscali e contributivi che l’istituzione di questa nuova imposta ha comportato l’abolizione. È la norma che definisce il «cuore» della riforma fiscale del 1997: la sostituzione di un sistema frammentato e distorsivo di tributi e contributi con un’unica imposta sul valore aggiunto prodotto nel territorio regionale.

La ratio complessiva dell’operazione era duplice. Da un lato, semplificare il quadro degli adempimenti fiscali e contributivi delle imprese, sostituendo cinque prelievi diversi con una sola imposta. Dall’altro, modificare la struttura degli oneri sul lavoro: abolendo i contributi per il Servizio Sanitario Nazionale (a carico dei datori di lavoro), si riduceva il costo del lavoro legato al fattore «contribuzione», trasferendo il finanziamento della sanità su una base imponibile più ampia (il valore aggiunto) che comprende anche il capitale e il lavoro autonomo.

La decorrenza dell’IRAP

Il comma 1, prima parte, stabilisce che l’IRAP si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 1° gennaio 1998, come confermato dall’art. 66. L’inciso «salvo quanto disposto dall’articolo 37» rinvia alle disposizioni transitorie che hanno disciplinato particolari situazioni di passaggio tra il vecchio e il nuovo regime tributario, garantendo la continuità degli adempimenti nelle situazioni a cavallo tra due sistemi.

La scelta del 1° gennaio 1998 come data di decorrenza è coerente con il principio dell’obbligazione tributaria autonoma per periodi d'imposta (art. 14): l’IRAP è dovuta per il primo periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1997. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, ciò significa che il primo periodo IRAP copre l’intero anno 1998.

I tributi e contributi aboliti: analisi dettagliata

Il comma 1 elenca cinque categorie di prelievi soppressi.

a) Contributi per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). I contributi SSN a carico dei datori di lavoro, disciplinati dall’art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni, erano la voce più rilevante tra i prelievi aboliti. Si trattava di un’aliquota contributiva applicata alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, destinata al finanziamento della sanità pubblica. La loro abolizione, sostituita dall’IRAP, ha ridotto il cuneo fiscale sul lavoro dipendente ma ha introdotto un’imposta che colpisce anche il capitale e il lavoro autonomo. Vengono soppressi anche il contributo dello 0,2% ex L. 1443/1961 e la quota eccedente del contributo antitubercolare ex art. 27, L. 88/1989.

b) ILOR (Imposta Locale sui Redditi). L’ILOR era un’imposta locale sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo, disciplinata dal Titolo III del TUIR (artt. 115-120 nel testo originario), con un’aliquota del 16,2% applicata sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo. Era un’imposta destinata ai comuni e alle province, ma amministrata dallo Stato. La sua abolizione con l’IRAP ha eliminato un prelievo che si sovrapponeva parzialmente all’IRPEF/IRES, creando fenomeni di doppia imposizione sul reddito d'impresa.

c) ICIAP (Imposta Comunale per l’Esercizio di Imprese e Arti e Professioni). L’ICIAP, disciplinata dal D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, era un tributo comunale applicato all’esercizio di attività di impresa e di lavoro autonomo, determinato in modo forfetario sulla base di parametri dimensionali (fatturato, numero di addetti, superficie dei locali). Era un’imposta impopolare per la sua natura non correlata alla capacità economica effettiva: si pagava anche in caso di perdita d'esercizio. La sua sostituzione con l’IRAP, che ha base imponibile variabile in funzione del valore aggiunto prodotto, è stata generalmente valutata positivamente.

d) Tassa di concessione governativa per la P.IVA. La tassa sulla concessione governativa per l’attribuzione del numero di Partita IVA, prevista dall’art. 24 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, era un tributo fisso dovuto all’atto dell’attribuzione della partita IVA. La sua abolizione ha eliminato un adempimento iniziale oneroso per i nuovi imprenditori e professionisti, seppure di importo contenuto.

e) Imposta sul patrimonio netto delle imprese. Istituita con il D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, questa imposta colpiva il patrimonio netto delle società e degli enti commerciali con un’aliquota dello 0,75%, con l’obiettivo di disincentivare la sottocapitalizzazione delle imprese. Aveva natura straordinaria e temporanea nella sua origine, ma era diventata strutturale. La sua abolizione con l’IRAP ha eliminato un prelievo sul patrimonio che penalizzava le imprese più patrimonializzate.

La clausola di continuità per i versamenti (comma 2)

Il comma 2 contiene una clausola di salvaguardia essenziale per la gestione del passaggio tra i due regimi: i versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti, i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente alla data dalla quale ha effetto la loro abolizione nei confronti dei singoli soggetti passivi, rimangono dovuti anche se effettuati successivamente a tale data.

Questa disposizione risolve il problema del «code» fiscali: le obbligazioni tributarie maturate sotto il regime previgente non si estinguono con l’abolizione del tributo, ma devono comunque essere adempiate. Se Tizio, ad esempio, aveva obbligazioni ILOR per l’anno 1997 non ancora versate al 1° gennaio 1998, queste rimangono dovute nonostante l’abolizione dell’imposta: la soppressione opera pro futuro e non retroattivamente.

Il riferimento alla data dalla quale ha effetto l’abolizione «nei confronti dei singoli soggetti passivi» tiene conto delle differenze di decorrenza legate ai diversi periodi d'imposta: per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, l’abolizione dei tributi collegati alle imposte sui redditi può avere decorrenza diversa rispetto al 1° gennaio 1998.

Valutazione critica della riforma e bilancio trent'anni dopo

A quasi trent'anni dall’istituzione dell’IRAP, il bilancio della riforma attuata attraverso l’art. 36 è controverso. La promessa di neutralità fiscale, sostituire prelievi esistenti con un’imposta di pari gettito, non si è pienamente avverata per tutte le categorie di contribuenti. Alcune categorie, in particolare le imprese ad alta intensità di lavoro (come la manifattura), hanno sofferto l’IRAP più di quanto pagassero i prelievi soppressi, perché l’IRAP colpisce il costo del lavoro anche in assenza di reddito. Altre categorie, specialmente le imprese a elevato impiego di capitale (bancario, assicurativo), hanno beneficiato dell’abolizione dell’imposta sul patrimonio netto senza subire un pari aggravio IRAP.

Questa asimmetria distributiva ha alimentato per decenni il dibattito sulla natura distorsiva dell’IRAP e ha portato a numerose modifiche della disciplina, tra cui le deduzioni per il personale dipendente introdotte dalla L. 244/2007 e ampliate dalla L. 190/2014, fino alla progressiva riduzione della base imponibile IRAP per le persone fisiche e i lavoratori autonomi operata dalla L. 234/2021, che dal 2022 ha esonerato le persone fisiche che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare Min. Finanze n. 141/E del 4 giugno 1998

Prima circolare illustrativa dell'IRAP. Chiarisce la decorrenza dal 1° gennaio 1998 e l'abolizione contestuale di ILOR, ICIAP, imposta sul patrimonio netto delle imprese, tassa partita IVA e contributi al SSN, definendo l'ambito applicativo della nuova imposta.

Leggi il documento su def.finanze.it

Circolare Min. Finanze n. 263 del 12 novembre 1998

Disciplina la regolarizzazione dei versamenti IRAP omessi o insufficienti scaduti al 30 ottobre 1998 (art. 3 D.L. 378/98) e fornisce ulteriori chiarimenti sull'avvio del nuovo tributo dopo la soppressione delle imposte preesistenti.

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

Quali tributi sono stati aboliti con l’istituzione dell’IRAP?

Il D.Lgs. 446/97, art. 36, ha soppresso: i contributi SSN a carico dei datori di lavoro, l’ILOR (imposta locale sui redditi), l’ICIAP (imposta comunale per imprese e professionisti), la tassa concessione governativa per la P.IVA, e l’imposta sul patrimonio netto delle imprese.

L’abolizione dei tributi soppressi dall’art. 36 ha effetto retroattivo?

No. Il comma 2 dell’art. 36 stabilisce che i versamenti relativi ai tributi soppressi i cui presupposti si siano già verificati prima dell’abolizione rimangono dovuti, anche se effettuati successivamente. La soppressione opera esclusivamente pro futuro.

L’IRAP ha davvero sostituito i tributi aboliti senza aggravio per i contribuenti?

Non per tutti. L’IRAP, colpendo il costo del lavoro nella base imponibile, ha penalizzato le imprese ad alta intensità di manodopera più di quanto facessero i prelievi soppressi. Per questo nel corso degli anni sono state introdotte deduzioni per il personale dipendente a parziale mitigazione.

Cos'era l’ICIAP e perché la sua abolizione fu ben accolta?

Era un tributo comunale forfetario sull’esercizio di imprese e professioni, dovuto anche in caso di perdita d'esercizio. La sua sostituzione con l’IRAP, correlata al valore aggiunto effettivamente prodotto, fu apprezzata perché introduceva un principio di capacità contributiva che l’ICIAP non rispettava.

Perché la L. 232/2016 rilevante per i produttori agricoli non è collegata all’art. 36?

L’art. 36 disciplina l’abolizione dei tributi sostituiti dall’IRAP nel 1998. L’esonero dei produttori agricoli operato dalla L. 208/2015 (Stabilità 2016) è invece una modifica dell’ambito soggettivo dell’IRAP, che non tocca la disciplina transitoria dell’art. 36.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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