Art. 16 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione dell’imposta
In vigore dal 01/01/1998
1. L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 3,9 per cento (1) (2), salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell’articolo 45. (3) 1 bis. Nei confronti dei soggetti di cui: a) all’articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l’aliquota del 4,20 per cento (4); b) all’articolo 6, si applica l’aliquota del 4,65 per cento (5); (6) c) all’articolo 7, si applica l’aliquota del 5,90 per cento (7). (8) (9) (3) 2. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell’articolo 10-bis, si applica l’aliquota dell’8,5 per cento. 3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l’aliquota di cui al comma 1 e 1-bis (10) fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali (11). La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. 3 bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, inviano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l’inserimento degli stessi nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi . (12) Note: (1) Le parole “l’aliquota del 3,9 per cento” sono state sostituite alle precedenti “l’aliquota del 4,25 per cento”, dall’art. 1, comma 50, lett. h), L. 24.12.2007, n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (2) L’art. 2, comma 1, lett. a), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 aveva sostituito alle parole “l’aliquota del 3,9 per cento” le parole “l’aliquota del 3,50 per cento”. L’aliquota del 3,5% avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Tuttavia, l’art. 2, comma 1, lett. a), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 è stato abrogato dall’art. 1, comma 22, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del medesimo comma 22, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 2 del DL n. 66/2014, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo dell’aliquota del 3,50 per cento, si tiene conto dell’aliquota del 3,75 per cento. (3) Si veda l’art. 3, commi 1 e 2, DL 20.2.2026 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.4.2026 n. 49. (4) L’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 aveva sostituito alle parole “l’aliquota del 4,20 per cento” le parole “l’aliquota del 3,80 per cento”. L’aliquota del 3,8% avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Tuttavia, l’art. 2, comma 1, lett. b), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 è stato abrogato dall’art. 1, comma 22, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del medesimo comma 22, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 2 del DL n. 66/2014, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo dell’aliquota del 3,80 per cento, si tiene conto dell’aliquota del 4,00 per cento. (5) L’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 aveva sostituito alle parole “l’aliquota del 4,65 per cento” le parole “l’aliquota del 4,20 per cento”. L’aliquota del 4,2% avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Tuttavia, l’art. 2, comma 1, lett. b), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 è stato abrogato dall’art. 1, comma 22, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del medesimo comma 22, DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 17 23 la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 2 del DL n. 66/2014, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo dell’aliquota del 4,20 per cento, si tiene conto dell’aliquota del 4,50 per cento. (6) Ai sensi dell’art. 1, comma 74, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, l’aliquota è incrementata di 2 punti percentuali per i soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 6 commi 2, 3, 4 e 9, del DLgs. 446/97. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo, spetta una detrazione pari a 90.000,00 euro fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota transitoria e l’imposta che si sarebbe determinata applicando l’aliquota ordinaria. Per il calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si veda il successivo comma 75. (7) L’art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 aveva sostituito alle parole “l’aliquota del 5,90 per cento” le parole “l’aliquota del 5,30 per cento”. L’aliquota del 5,3% avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Tuttavia, l’art. 2, comma 1, lett. b), DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89 è stato abrogato dall’art. 1, comma 22, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del medesimo comma 22, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 2 del DL n. 66/2014, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo dell’aliquota del 5,30 per cento, si tiene conto dell’aliquota del 5,70 per cento. (8) Comma inserito dall’art. 23, comma 5, lett. a), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (9) Ai sensi dell’art. 1, comma 74, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, l’aliquota è incrementata di 2 punti percentuali. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo, spetta una detrazione pari a 90.000,00 euro fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota transitoria e l’imposta che si sarebbe determinata applicando l’aliquota ordinaria. Per il calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si veda il successivo comma 75. (10) Le parole “e 1-bis” sono state inserite dall’art. 23, comma 5, lett. b), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (11) Le parole “fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali” sono state sostituite alle precedenti “fino ad un massimo di un punto percentuale” dall’art. 2, comma 3, DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89. (12) Comma inserito dall’art. 1, comma 1107, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46.
In sintesi
Funzione dell’articolo nel sistema IRAP
L’art. 16 del D.Lgs. 446/1997 è la disposizione che chiude il percorso di determinazione del tributo: dopo aver costruito la base imponibile secondo le regole specifiche del soggetto passivo (artt. 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis) e dopo aver applicato le deduzioni dell’art. 11, il contribuente arriva all’ultimo passaggio, quello dell’applicazione dell’aliquota. L’IRAP, in altre parole, si calcola come prodotto fra il valore della produzione netta e l’aliquota applicabile, individuata in base al tipo di attività esercitata e alla regione in cui la produzione si manifesta. La formula sintetica è perciò semplice: IRAP dovuta = base imponibile x aliquota. Ma dietro questa formula sta una stratificazione di scelte legislative e di potestà regionali che merita di essere ricostruita.
L’aliquota ordinaria: dal 4,25% al 3,9%
L’IRAP nacque nel 1997 con un’aliquota ordinaria del 4,25%. La scelta di un tasso relativamente contenuto rispetto al peso politico del nuovo tributo era voluta: l’IRAP sostituiva una pluralità di prelievi minori (ILOR, ICIAP, contributi sanitari, imposta sul patrimonio netto delle imprese, tasse di concessione governativa) e doveva apparire come un’operazione di razionalizzazione, non come un inasprimento. Negli anni successivi il legislatore intervenne più volte sull’aliquota, prima con limature settoriali, poi, con la L. 244/2007 (Finanziaria 2008), riducendo l’aliquota ordinaria dal 4,25% al 3,9%. La riduzione fu accompagnata dall’ampliamento della base imponibile (eliminazione di alcune deduzioni che frammentavano la disciplina) ed era volta a uniformare la fisionomia dell’imposta in vista del progressivo svuotamento del prelievo sul costo del lavoro che si sarebbe consolidato negli anni successivi.
Vale la pena ricordare un episodio normativo significativo. Il DL 66/2014 (Governo Renzi) aveva disposto un’ulteriore riduzione, portando l’aliquota ordinaria al 3,50% a partire dal periodo d'imposta 2014. La misura fu però abrogata dalla L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ripristino' l’aliquota del 3,9% come permanente. Il legislatore opero' una scelta diversa: invece di ridurre l’aliquota per tutti, introdusse la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-octies), beneficio più mirato e politicamente più premiante. Da allora l’aliquota ordinaria è rimasta stabile al 3,9%.
Le aliquote settoriali maggiorate (comma 1-bis)
Il comma 1-bis introduce tre aliquote maggiorate per categorie di soggetti che presentano una capacità contributiva particolare o un assetto produttivo speciale.
Lettera a), concessionari (4,20%). Le imprese concessionarie di pubblici servizi, diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, scontano l’aliquota del 4,20%. La ratio è duplice: da un lato compensare la posizione di monopolio o quasi-monopolio che caratterizza l’attività in concessione (servizi pubblici locali, distribuzione gas, raccolta rifiuti, gestione idrica, parcheggi); dall’altro evitare di estendere il più favorevole regime ordinario a soggetti che operano in regime amministrativo e non in libera concorrenza.
Lettera b), banche e intermediari finanziari art. 6 (4,65%). Per le banche, le società finanziarie, le SIM, le SGR e gli altri intermediari ex art. 6 si applica l’aliquota del 4,65%. La maggiorazione si giustifica con la diversa struttura della base imponibile: per gli intermediari finanziari l’IRAP si calcola sul 'margine di intermediazioné (con deduzioni specifiche per interessi passivi, perdite su crediti, rettifiche di valore), ed è perciò tipicamente meno volatile rispetto al valore della produzione di un’impresa industriale. L’aliquota più elevata compensa l’ampliamento della base, garantendo un gettito significativo dal comparto creditizio.
Lettera c), imprese di assicurazione art. 7 (5,90%). Le compagnie assicurative scontano l’aliquota più alta del sistema (5,90%). La base imponibile è costruita ex art. 7 sul risultato della gestione tecnica al netto degli oneri tecnici, con regole peculiari per le riserve tecniche. Anche qui l’aliquota maggiorata serve a riequilibrare il prelievo rispetto alla minore esposizione della base imponibile alle deduzioni generali.
L’aliquota dell'8,5% per le pubbliche amministrazioni e gli enti non commerciali (comma 2)
Il comma 2 contiene una previsione spesso sottovalutata: per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis) (amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici), relativamente al valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali (determinato ex art. 10-bis con il metodo retributivo, fondato sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti), si applica l’aliquota dell'8,5%. Questa aliquota è il riflesso di una scelta originaria del legislatore: per le amministrazioni pubbliche l’IRAP non si calcola sul valore della produzione netta in senso tecnico (che difetterebbe di significato per un soggetto non lucrativo), bensì sul costo del lavoro. Per evitare che la base 'gonfiata' dall’inclusione integrale degli stipendi pubblici producesse un gettito sproporzionato, il legislatore opto' per un’aliquota più elevata applicata a una base costruita in modo specifico. L’IRAP delle pubbliche amministrazioni è perciò un prelievo strutturalmente diverso da quello delle imprese: è versato dall’ente stesso sui propri costi retributivi e finanzia il fondo sanitario regionale.
La potestà regionale di variazione (comma 3)
Il comma 3 è il vero cuore del federalismo fiscale IRAP. Dal terzo anno successivo all’emanazione del decreto (quindi dal 2000), le regioni hanno la facoltà di variare l’aliquota ordinaria e quelle settoriali del comma 1-bis fino a un massimo di 0,92 punti percentuali, in aumento o in diminuzione. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Il limite massimo del 0,92% è stato scelto in coerenza con la quota di IRAP che si sostituiva alle vecchie tasse di concessione e ai contributi sanitari, ed è rimasto stabile nel tempo.
La leva regionale è stata utilizzata in modi molto diversi. Alcune regioni hanno mantenuto l’aliquota ordinaria al livello nazionale del 3,9% (ad esempio Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna in molti periodi). Altre, soprattutto quelle storicamente colpite da disavanzi nel comparto sanitario, hanno applicato maggiorazioni significative su una o più categorie di soggetti passivi. La variabile geografica diventa perciò rilevante: una stessa impresa, a parità di base imponibile, paga IRAP diversa a seconda della regione di produzione (e, in caso di stabilimenti pluri-regionali, la base imponibile va ripartita ex art. 4 D.Lgs. 446/1997 sulla base di un criterio sostanziale legato al costo del personale impiegato in ciascuna regione).
Le maggiorazioni automatiche per disavanzo sanitario
Un capitolo a parte è rappresentato dalle maggiorazioni automatiche IRAP collegate al disavanzo sanitario. Il DL 78/2010 (Manovra Tremonti del 2010), poi rafforzato da interventi successivi (DL 95/2012, L. 228/2012, L. 208/2015), ha previsto che le regioni che non rispettano gli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario subiscano una maggiorazione automatica dell’aliquota IRAP (e dell’addizionale regionale IRPEF). La maggiorazione opera 'a tappeto', indipendentemente da una delibera regionale espressa, e nei limiti del 0,15% per l’IRAP. Quando si somma alla manovra ordinaria del comma 3 (fino a +0,92%) e alle variazioni discrezionali della regione, l’aliquota effettiva può raggiungere valori sensibilmente superiori al 3,9% ordinario. Storicamente sono state interessate Lazio, Campania, Calabria, Molise, Abruzzo e Sicilia, con percorsi di rientro pluriennali e maggiorazioni progressivamente stabilizzatesi nel tempo.
Il commercialista che assiste un’impresa con stabilimenti in regioni diverse deve quindi controllare due fonti: la delibera regionale annuale (spesso adottata entro novembre per l’anno successivo) e le eventuali maggiorazioni automatiche da piano di rientro sanitario, che non sempre sono recepite tempestivamente nella modulistica dichiarativa. Le aliquote effettive dell’anno corrente vanno perciò sempre verificate sul portale del federalismo fiscale, presso il quale (ai sensi del comma 3-bis introdotto dal D.Lgs. 68/2011 e seguito dal D.L. 22/2024) le regioni sono tenute a comunicare i dati rilevanti entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.
Federalismo fiscale e D.Lgs. 68/2011
La potestà regionale in materia di aliquote IRAP è stata rafforzata dal D.Lgs. 68/2011, attuativo del federalismo fiscale ex L. 42/2009. Il provvedimento ha consolidato il ruolo dell’IRAP come tributo proprio derivato delle regioni e ne ha riconosciuto la centralità nel finanziamento del fondo sanitario regionale. La conseguenza pratica è che il gettito IRAP affluisce integralmente alle regioni (con perequazione tra regioni ricche e povere) e che la disciplina dell’aliquota è uno strumento di politica fiscale regionale. Le regioni possono incentivare specifici settori (ad esempio la nautica, il turismo, la ricerca scientifica) con riduzioni mirate, oppure penalizzare con maggiorazioni alcune attività ritenute meno desiderabili o più remunerative.
Il comma 3-bis: trasparenza e portale del federalismo fiscale
Il comma 3-bis, introdotto in tempi più recenti, ha imposto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l’obbligo di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo, mediante inserimento in un’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. Lo scopo è duplice: semplificare gli adempimenti dei contribuenti (e dei CAF e degli intermediari) e garantire trasparenza nelle scelte regionali. La sanzione è peculiare: il mancato inserimento dei dati entro il 31 marzo dell’anno di riferimento comporta l’inapplicabilità di sanzioni e interessi nei confronti del contribuente che non avesse potuto applicare correttamente l’aliquota deliberata. Si tratta di una protezione del contribuente di fronte a inadempienze amministrative regionali.
Coordinamento con l’art. 30 (versamenti e acconto)
L’art. 16 si limita a stabilire le aliquote; le modalità di calcolo dell’acconto e di versamento del saldo sono disciplinate dall’art. 30. In sintesi, il contribuente versa due acconti (in misura complessiva pari al 100% dell’IRAP dell’anno precedente o, in alternativa, calcolata con il metodo previsionale) e il saldo a giugno dell’anno successivo, con possibilità di rateizzazione. L’acconto si determina applicando le aliquote effettive del periodo a cui si riferisce, e quindi, in caso di variazione regionale per l’anno corrente, il contribuente deve adeguare il calcolo previsionale.
Esempio narrativo
Si consideri Tizio S.r.l., società industriale con sede legale e unica unità produttiva a Milano (Lombardia). Per il periodo d'imposta 2025 Tizio ha determinato, applicando gli artt. 5 e 11, una base imponibile IRAP di 1.000.000 euro. L’aliquota regionale lombarda è pari al 3,9% (aliquota ordinaria nazionale, senza manovre regionali). L’IRAP dovuta è quindi pari a 1.000.000 x 3,9% = 39.000 euro. Se Tizio avesse avuto la sede in una regione che applica una maggiorazione regionale dell'1,82% (ipotesi cumulando la facoltà del comma 3 e la maggiorazione automatica da disavanzo sanitario, fino a un massimo teorico nell’intorno del 4,82%-4,97% a seconda dei periodi), l’IRAP dovuta sarebbe stata significativamente più elevata, segnalando come la localizzazione produttiva incida concretamente sul carico fiscale dell’impresa.
Diverso il caso di Caio Bank, banca con sede a Roma: la base imponibile ex art. 6 di 50.000.000 euro sconta l’aliquota base del 4,65% (banche), eventualmente maggiorata dalla manovra regionale del Lazio. L’IRAP base (senza maggiorazioni regionali) sarebbe 50.000.000 x 4,65% = 2.325.000 euro. Se il Lazio applica una maggiorazione (storicamente vicina al limite massimo del 0,92% sull’aliquota delle banche, da verificare sull’ultima delibera), l’IRAP effettiva supera i 2,7 milioni di euro, illustrando il peso del tributo sul comparto creditizio.
Verifica annuale dell’aliquota applicabile
Per il commercialista, l’adempimento operativo più delicato è la verifica annuale delle aliquote applicabili alle imprese assistite. Le fonti sono tre: il portale del federalismo fiscale (sezione IRAP) per la consultazione ufficiale di tutte le aliquote regionali aggiornate; la delibera annuale di Giunta regionale (di solito pubblicata nel Bollettino Ufficiale entro novembre dell’anno precedente); le istruzioni ministeriali al modello IRAP (allegate al provvedimento di approvazione del modello stesso). Quando l’impresa produce in più regioni, occorre individuare la quota di base imponibile attribuibile a ciascuna regione (con il criterio del costo del lavoro impiegato, ex art. 4 D.Lgs. 446/1997) e applicare a ciascuna quota la rispettiva aliquota. Solo dopo questo riparto regionale si arriva all’IRAP complessivamente dovuta.
Quadro complessivo
L’art. 16 è perciò una norma all’apparenza semplice (tre aliquote nominali più una potestà regionale) ma operativamente complessa, perché il calcolo concreto dell’imposta richiede di intrecciare aliquota ordinaria, aliquota settoriale, manovra regionale di variazione, eventuale maggiorazione automatica da disavanzo sanitario, e riparto territoriale della base imponibile. La conoscenza di questa stratificazione è essenziale per stimare correttamente l’IRAP in sede di acconto e per pianificare con il cliente eventuali scelte di localizzazione produttiva o di assetto societario.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 21/2005
Inammissibilita' e infondatezza
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalita' sull'art. 45 del D.Lgs. 446/1997 relativo al regime transitorio delle aliquote IRAP differenziate per banche, intermediari finanziari e assicurazioni: il legislatore puo' legittimamente prevedere aliquote diverse per settore produttivo senza violare uguaglianza e capacita' contributiva.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 16/E del 14 aprile 2009
Agenzia delle Entrate
Istruzioni operative dell'Agenzia sul calcolo dell'IRAP e sull'applicazione dell'aliquota ordinaria e di quelle maggiorate o ridotte deliberate dalle Regioni ex art. 16 D.Lgs. 446/1997, con chiarimenti su regimi speciali e codici tributo.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itProvvedimento Istruzioni IRAP 2026
Agenzia delle Entrate
Le istruzioni ministeriali per la dichiarazione IRAP 2026 ricapitolano l'applicazione dell'aliquota base e delle aliquote regionali deliberate dalle Regioni a Statuto ordinario e speciale, con riparto del valore della produzione netta per le imprese plurilocalizzate.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Qual è l’aliquota IRAP ordinaria?
L’aliquota IRAP ordinaria è del 3,9%, fissata dal comma 1 dell’art. 16 D.Lgs. 446/1997. Originariamente era del 4,25% e fu ridotta al 3,9% dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008). Il DL 66/2014 ne aveva previsto un’ulteriore riduzione al 3,50%, poi abrogata dalla L. 190/2014 a favore della deduzione integrale del costo del personale a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-octies). L’aliquota si applica al valore della produzione netta come determinato dagli artt. 5 e seguenti del decreto.
Quali sono le aliquote IRAP per banche e assicurazioni?
Il comma 1-bis dell’art. 16 prevede aliquote settoriali maggiorate: 4,65% per banche, società finanziarie, SIM, SGR e altri intermediari di cui all’art. 6; 5,90% per le imprese di assicurazione di cui all’art. 7. È inoltre prevista un’aliquota del 4,20% per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 5). La maggiorazione si giustifica con la diversa struttura della base imponibile di questi soggetti, che riduce in misura maggiore l’effetto delle deduzioni generali.
Le regioni possono variare l’aliquota IRAP?
Si'. Il comma 3 dell’art. 16 attribuisce alle regioni la facoltà di variare l’aliquota ordinaria e le aliquote settoriali fino a un massimo di 0,92 punti percentuali, in aumento o in diminuzione. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. La potestà è stata rafforzata dal D.Lgs. 68/2011 sul federalismo fiscale. Per le regioni con disavanzo sanitario sono inoltre previste maggiorazioni automatiche ex DL 78/2010, che si aggiungono alla manovra regionale ordinaria.
L’IRAP è uguale in tutte le regioni italiane?
No. A causa della potestà regionale di variazione prevista dal comma 3 e delle maggiorazioni automatiche per le regioni in piano di rientro sanitario, l’aliquota effettiva varia da regione a regione. Storicamente Lazio, Campania, Calabria, Molise, Abruzzo e Sicilia hanno applicato maggiorazioni significative sull’aliquota ordinaria e su quelle settoriali. Le aliquote regionali aggiornate sono consultabili sul portale del federalismo fiscale, presso il quale le regioni sono tenute a comunicare i dati entro il 31 marzo di ciascun anno (comma 3-bis).
Come si calcola l’IRAP da pagare?
L’IRAP si calcola applicando l’aliquota al valore della produzione netta, dopo aver applicato le deduzioni dell’art. 11. Schematicamente: IRAP = base imponibile x aliquota. L’aliquota va individuata in tre passaggi: 1) si parte dall’aliquota nazionale di riferimento (3,9% ordinaria; 4,20%, 4,65% o 5,90% per i settori del comma 1-bis; 8,5% per attività non commerciali ex art. 10-bis); 2) si applicano le eventuali variazioni regionali (fino a +/- 0,92%); 3) si aggiungono le eventuali maggiorazioni automatiche da disavanzo sanitario. Per imprese plurilocalizzate la base imponibile va ripartita per regione ex art. 4.