Art. 5 bis D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali (1)
In vigore dal 01/01/1998
1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) (2), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 6 9 temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale. 1 bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66. (3) 2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all’articolo 5. L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e deve essere comunicata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (4). Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 50, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge medesima, si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L’ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell’apposito prospetto di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell’IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina. (2) Si veda l’art. 1, comma 8, L. 30.12.2021 n. 234, pubblicata in G.U. 31.12.2021 n. 310, S.O. n. 49. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 20, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Ai sensi del successivo comma 23, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. (4) Le parole “con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione” sono state sostituite alle precedenti “le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008” dall’art. 16, comma 4, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. Ai sensi del successivo comma 5 la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Si veda anche il provv. Agenzia Entrate 17.12.2015 n. 161213.
In sintesi
Quadro generale dell’art. 5-bis
L’articolo 5-bis del D.Lgs. 446/1997 è la norma che disciplina la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP per i soggetti indicati all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto: vale a dire le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice ed equiparate, oltre alle persone fisiche esercenti attività commerciali (imprese individuali). La disposizione è stata inserita dall’art. 1, comma 50, lett. b), della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) e si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Prima di questa novella, anche le società di persone applicavano una versione semplificata delle regole previste per le società di capitali; con l’art. 5-bis il legislatore ha invece introdotto un metodo autonomo, più aderente alle logiche del reddito d'impresa, che parte dai valori fiscali rilevanti ai fini IRPEF e non dal conto economico civilistico.
Chi è soggetto passivo IRAP oggi: l’effetto della L. 234/2021
La portata applicativa dell’art. 5-bis è stata profondamente ridimensionata dall’art. 1, comma 8, della L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022). Tale norma ha previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, l’IRAP non sia più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali (imprenditori individuali) e dalle persone fisiche esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 3, comma 1, del decreto. Restano invece pienamente soggetti passivi le società di persone (snc, sas, società di fatto commerciali, società di armamento) e tutti gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche. Il risultato pratico è che oggi l’art. 5-bis trova applicazione, sostanzialmente, per il solo perimetro delle società di persone in regime di contabilità semplificata o ordinaria, mentre i ditta individuali sono fuori dal campo IRAP dal 2022 in avanti. Per i periodi d'imposta fino al 2021, naturalmente, la norma continua a rilevare anche per le imprese individuali (residui acconti, rimborsi, accertamenti).
Il metodo 'fiscalè o 'TUIR-based' del comma 1
Il cuore dell’art. 5-bis è il comma 1, che costruisce la base imponibile IRAP come differenza tra componenti positivi e componenti negativi tutti tratti dalle regole del TUIR. In particolare, concorrono alla formazione del valore della produzione i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a), b), f) e g) del TUIR (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; corrispettivi delle cessioni di materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; indennità conseguite a titolo di risarcimento per perdita o danneggiamento dei beni; contributi in denaro o in natura spettanti in base a contratto). A questi si aggiungono le variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 TUIR (rimanenze di beni e opere, forniture e servizi di durata ultrannuale). Dal lato dei componenti negativi sono ammessi in deduzione i costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, i costi delle merci, i costi dei servizi, gli ammortamenti dei beni strumentali materiali e immateriali e i canoni di locazione anche finanziaria dei medesimi beni.
Costi indeducibili: la differenza con il reddito d'impresa
L’elemento qualificante del metodo IRAP, anche nella versione dell’art. 5-bis, è la presenza di una lista chiusa di costi non deducibili che caratterizza il tributo come imposta sul valore aggiunto della produzione, non sul profitto. In particolare, non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato (salvi gli sgravi e le deduzioni successivamente introdotti dall’art. 11 del decreto, in primis la deduzione integrale del costo del personale a tempo indeterminato dal 2015); i costi, i compensi e gli utili indicati nell’art. 11, comma 1, lett. b), numeri da 2 a 5 del decreto (compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e gli utili agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro); la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’IMU sugli immobili strumentali. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, salvo che siano espressamente correlati a costi indeducibili. Da segnalare anche la disposizione del comma 1, ultimo periodo, secondo cui i componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli ai fini delle imposte sui redditi: in altre parole, la stessa voce ha lo stesso 'segno' e la stessa imputazione che ha per il calcolo del reddito d'impresa.
Soggetti in contabilità semplificata: il comma 1-bis
Il comma 1-bis, inserito dall’art. 1, comma 20, L. 232/2016 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, precisa che per i soggetti dell’art. 5-bis che determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 TUIR (regime di contabilità semplificata per cassa), la base imponibile IRAP è determinata applicando i medesimi criteri di cassa previsti per le imposte sui redditi. Si tratta del coordinamento, particolarmente importante, con la riforma della contabilità semplificata 'per cassa' introdotta dalla L. 232/2016: i ricavi e i costi rilevano nel periodo d'imposta di incasso o pagamento e non per competenza, e questo criterio si trasferisce automaticamente anche alla base IRAP. La disposizione evita un disallineamento gestionale fra contabilità IRPEF e contabilità IRAP per le imprese minori, le quali rappresentano una parte importante delle società di persone destinatarie dell’art. 5-bis.
Confronto con l’art. 5: metodo bilancistico vs metodo fiscale
Per cogliere fino in fondo la logica dell’art. 5-bis è utile il confronto con l’art. 5, che disciplina la base imponibile delle società di capitali e degli enti commerciali. Nell’art. 5 il legislatore parte dal conto economico civilistico (artt. 2425 c.c.) e considera la differenza tra il valore e i costi della produzione (macroclassi A e B) con alcune rettifiche e voci escluse: si parla in proposito di metodo 'bilancistico', perché i valori sono quelli iscritti in bilancio e quindi calcolati con i criteri civilistici. Nell’art. 5-bis, invece, il legislatore parte dalle regole TUIR: rilevano i ricavi fiscalmente qualificati come tali, le rimanenze valutate secondo gli artt. 92 e 93 TUIR, gli ammortamenti secondo le aliquote fiscalmente ammesse. Si parla quindi di metodo 'fiscalè o 'TUIR-based'. La scelta è coerente con la natura dei soggetti: le società di persone in contabilità semplificata non redigono un bilancio civilistico e quindi non avrebbero un punto di partenza ricostruito secondo l'art. 2425 c.c.; anche quelle in contabilità ordinaria, pur dovendo predisporre situazioni patrimoniali e di conto economico, applicano comunque le regole fiscali sul fronte dichiarativo.
L’opzione triennale per il metodo bilancistico: comma 2
Il comma 2 attribuisce ai soggetti dell’art. 5-bis che adottano il regime di contabilità ordinaria la facoltà di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell’art. 5, vale a dire con il metodo bilancistico riservato alle società di capitali. L’opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (così come modificato dall’art. 16, comma 4, D.Lgs. 175/2014, in vigore dal periodo d'imposta successivo al 2014). Al termine del triennio l’opzione si rinnova tacitamente per un altro triennio, salvo revoca espressa con le medesime modalità: in caso di revoca, anche il ritorno al metodo dell’art. 5-bis è vincolante per tre periodi d'imposta. La scelta del metodo bilancistico può essere conveniente quando la società di persone in contabilità ordinaria ha una struttura simile a quella di una società di capitali e l’applicazione delle regole del bilancio risulta più favorevole o gestionalmente più semplice; va però attentamente valutata, dato l’orizzonte triennale e il rinnovo automatico.
Le ricadute della scelta sull’opzione: chi può e chi non può
L’opzione del comma 2 è preclusa ai soggetti in contabilità semplificata: solo le società di persone in contabilità ordinaria possono accedervi. La ratio è chiara: il metodo bilancistico presuppone l’esistenza di un bilancio strutturato secondo gli schemi del codice civile, che le imprese minori non sono obbligate a redigere. La preclusione, dopo l’esonero del 2022, riguarda nella pratica soltanto le snc e le sas che hanno volontariamente adottato la contabilità ordinaria o che hanno superato le soglie dell’art. 18 D.P.R. 600/73; le imprese individuali, anche se in contabilità ordinaria, non sono più soggette ad IRAP dal 2022 e quindi la valutazione dell’opzione è ormai limitata al perimetro storico fino al 2021.
Coordinamento con l’art. 11 e le deduzioni cuneo fiscale
Determinato il valore della produzione netta secondo l’art. 5-bis (o secondo l’art. 5 in caso di opzione), il soggetto passivo applica le disposizioni comuni dell’art. 11 del decreto, che disciplina le deduzioni dal valore della produzione: in particolare la deduzione integrale del costo del personale a tempo indeterminato (introdotta dalla L. 190/2014 a partire dal 2015), le deduzioni forfetarie per i dipendenti, le deduzioni per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, le deduzioni per gli apprendisti e i disabili. Il combinato disposto art. 5-bis + art. 11 produce la base imponibile netta sulla quale si applica l’aliquota IRAP (3,9% ordinaria, salve eventuali maggiorazioni o riduzioni regionali). È bene tenere presente che le deduzioni dell’art. 11 incidono significativamente sulla pressione fiscale effettiva, soprattutto per le imprese ad alta intensità di lavoro dipendente.
Esempio operativo: Tizio & Caio snc
Si consideri Tizio & Caio snc, società in nome collettivo con due soci paritetici, che svolge attività di commercio all’ingrosso in contabilità ordinaria. Nell’esercizio chiude con i seguenti valori fiscalmente rilevanti: ricavi ex art. 85, comma 1, lett. a) TUIR per 800.000 euro; variazione positiva delle rimanenze ex art. 92 TUIR per 20.000 euro; costi di materie prime e merci per 450.000 euro; costi di servizi per 80.000 euro; ammortamenti dei beni strumentali per 30.000 euro; canoni di locazione di un capannone industriale per 24.000 euro. Costo del personale dipendente: 120.000 euro (non deducibile in via diretta, ma oggetto della deduzione integrale dell’art. 11 per i dipendenti a tempo indeterminato). Applicando l’art. 5-bis: valore della produzione lorda = 800.000 + 20.000 - 450.000 - 80.000 - 30.000 - 24.000 = 236.000 euro. Su questo importo si applicheranno poi le deduzioni dell’art. 11 e l’aliquota regionale. Se invece di Tizio & Caio snc l’attività fosse svolta da Tizio come ditta individuale, per il periodo d'imposta 2026 non sarebbe più dovuta alcuna IRAP, in forza dell’esonero introdotto dalla L. 234/2021.
Coordinamento con l’art. 66 TUIR per le imprese minori
Per le società di persone in contabilità semplificata che applicano l’art. 66 TUIR (criterio di cassa), il comma 1-bis impone di replicare il medesimo criterio anche ai fini IRAP. Questo significa che ricavi e costi rilevano nel periodo d'imposta in cui sono effettivamente incassati o pagati, con le note eccezioni (ammortamenti, accantonamenti TFR per il personale, valore delle rimanenze al 31 dicembre 2016 quale componente negativa del primo anno di passaggio, ecc.). L’allineamento tra base IRPEF e base IRAP semplifica notevolmente la gestione contabile delle imprese minori e riduce il rischio di disallineamenti fra le due dichiarazioni. Resta fermo che, per le società di persone in regime semplificato, l’opzione per il metodo bilancistico del comma 2 non è praticabile, perché manca per definizione il bilancio civilistico.
Profili dichiarativi e prassi
Operativamente, i soggetti dell’art. 5-bis compilano nel modello IRAP la sezione dedicata alle società di persone e alle imprese individuali (storicamente quadro IP), indicando le componenti positive e negative previste dal comma 1 e, separatamente, le deduzioni dell’art. 11. L’eventuale opzione per il metodo dell’art. 5 (comma 2) si esercita barrando la casella nel frontespizio della dichiarazione IRAP del primo periodo d'imposta di efficacia, oltre a compilare il diverso quadro previsto per le società di capitali. Sul fronte della prassi, il riferimento operativo è il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2015 n. 161213, che regola le modalità di esercizio dell’opzione, mentre per l’esonero del 2022 di imprenditori individuali e professionisti il riferimento normativo diretto è l’art. 1, comma 8, della L. 234/2021.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008
Agenzia delle Entrate
Illustra le nuove regole di determinazione del valore della produzione netta IRAP per le societa di persone e gli imprenditori individuali in contabilita ordinaria, introdotte dall'art. 5-bis dalla legge n. 244/2007. Vengono chiariti i componenti positivi e negativi rilevanti, l'irrilevanza della contabilita ordinaria per opzione o per obbligo e l'esercizio dell'opzione per le regole IRES (comma 2).
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare n. 16/E del 14 aprile 2009
Agenzia delle Entrate
Contiene risposte a quesiti operativi sulla determinazione della base imponibile IRAP delle societa di persone e degli imprenditori individuali ai sensi dell'art. 5-bis, con chiarimenti sulle voci di costo e di ricavo da considerare e sull'opzione per il metodo da bilancio applicabile alle societa di capitali.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Le società di persone pagano l’IRAP nel 2026?
Sì. Le società in nome collettivo (snc), le società in accomandita semplice (sas), le società di fatto commerciali e gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche restano soggetti passivi IRAP anche dopo la riforma introdotta dalla L. 234/2021. L’esonero dal 2022 riguarda solo le persone fisiche (imprenditori individuali e professionisti), non le società. Per il calcolo del valore della produzione netta le società di persone applicano l’art. 5-bis del D.Lgs. 446/97 (metodo fiscale TUIR-based), salvo opzione per il metodo bilancistico dell’art. 5 se in contabilità ordinaria.
Gli imprenditori individuali pagano l’IRAP nel 2026?
No. Dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali (imprese individuali) e le persone fisiche esercenti arti e professioni sono esonerate dall’IRAP in forza dell’art. 1, comma 8, della L. 30 dicembre 2021 n. 234. L’esonero opera a regime e non richiede alcuna comunicazione: la ditta individuale, qualunque sia il volume d'affari o la struttura organizzativa, non deve più presentare la dichiarazione IRAP né versare l’imposta. Restano soggette le società di persone e tutti gli enti diversi dalle persone fisiche.
Come si calcola l’IRAP per una snc con il metodo dell’art. 5-bis?
La base imponibile è una differenza tra componenti positivi e negativi tutti tratti dalle regole del TUIR. Concorrono come positivi i ricavi ex art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) TUIR e le variazioni delle rimanenze ex artt. 92 e 93 TUIR. Sono deducibili: costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e delle merci; costi dei servizi; ammortamenti dei beni materiali e immateriali; canoni di locazione anche finanziaria. Non sono invece deducibili il costo del personale dipendente e assimilato, gli interessi impliciti nei canoni leasing, le perdite su crediti e l’IMU. Sul valore così determinato si applicano poi le deduzioni dell’art. 11 (in primis il cuneo fiscale sul personale a tempo indeterminato).
Una snc in contabilità ordinaria può optare per il metodo bilancistico dell’art. 5?
Sì. Il comma 2 dell’art. 5-bis consente ai soggetti in contabilità ordinaria di optare per la determinazione del valore della produzione netta con le regole dell’art. 5 (metodo bilancistico tipico delle società di capitali). L’opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta, va comunicata con la dichiarazione IRAP del primo anno di efficacia e si rinnova tacitamente per un altro triennio salvo revoca espressa. L’opzione non è invece disponibile per le società di persone in contabilità semplificata, che non redigono un bilancio strutturato secondo gli schemi civilistici. Le ditte individuali, oggi esonerate dall’IRAP, non hanno più interesse all’opzione.
Quando si applica l’art. 5-bis e in che cosa differisce dall’art. 5?
L’art. 5-bis si applica ai soggetti indicati nell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 446/97, vale a dire società di persone commerciali (snc, sas ed equiparate) e, per i periodi d'imposta fino al 2021, anche imprese individuali. La differenza con l’art. 5 sta nel punto di partenza del calcolo: l’art. 5 parte dal conto economico civilistico (macroclassi A e B dello schema dell’art. 2425 c.c.) ed è quindi un metodo 'bilancistico'; l’art. 5-bis parte invece dalle regole TUIR (ricavi, rimanenze, ammortamenti fiscali) ed è un metodo 'fiscalè o 'TUIR-based'. Per le imprese minori in contabilità semplificata si applica anche il criterio di cassa dell’art. 66 TUIR, in forza del comma 1-bis dell’art. 5-bis.