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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 4 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Base imponibile

In vigore dal 01/01/1998

1. L’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione. 2. Se l’attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta propor- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 5 7 zionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5 (1), addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e società finanziarie, ad eccezione della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione […] (2) proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela (3), agli impieghi o agli ordini eseguiti, (4) ai premi raccolti presso gli uffici […] (5), ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l’impiego, per almeno tre mesi, di personale. 3. Gli atti generali concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”. Note: (1) Le parole “all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5” sono state sostituite alle precedenti “all’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili erogati agli associati in partecipazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b)“ dall’art. 1, comma 3, lett. a), DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicato in G.U. 11.5.1998 n. 107. (2) Le parole “e le imprese agricole” sono state soppresse dall’art. 1, comma 70, lett. b), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015. (3) Le parole “verso la clientela” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. b), DLgs. 30.12.1999 n. 506, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232. (4) Le parole “agli impieghi o agli ordini eseguiti,“ sono state sostituite alle precedenti “agli impieghi,“ dall’art. 1, comma 3, DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicato in G.U. 11.5.1998 n. 107. (5) Le parole “e all’estensione dei terreni” sono state soppresse dall’art. 1, comma 70, lett. b), L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo comma 72, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

In sintesi

  • L’IRAP colpisce il valore della produzione netta dell’attività esercitata nella regione.
  • La base imponibile non coincide con il reddito d'impresa di IRES o IRPEF.
  • Se l’attività è svolta in più regioni, la base si ripartisce in proporzione alle retribuzioni.
  • Per banche, finanziarie e assicurazioni valgono criteri specifici (depositi, impieghi, premi).
  • Le regole di calcolo concrete sono negli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 446/97.
  • Per le attività esercitate all’estero si applica l’art. 12 sulla territorialità.
Cosa stabilisce l’art. 4 del decreto IRAP

L’articolo 4 del D.Lgs. 446/1997 è la norma che individua l’oggetto economico dell’IRAP: l’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione. Si tratta di una disposizione cornice, che non spiega come calcolare in concreto la base imponibile (per questo rinvia agli articoli da 5 a 12), ma chiarisce due aspetti fondamentali: cosa si tassa (il valore della produzione netta) e dove lo si tassa (nel territorio regionale). La norma è rimasta sostanzialmente stabile dal 1998, con alcuni interventi di coordinamento (in particolare la L. 208/2015 che ha estromesso le imprese agricole dal perimetro IRAP dal 2016).

Valore della produzione netta: perché non è il reddito d'impresa

Il concetto centrale è quello di valore della produzione netta. È una grandezza diversa, sia per logica sia per importo, rispetto al reddito d'impresa che costituisce la base imponibile di IRES e IRPEF. Il reddito d'impresa misura l’utile residuo dopo aver remunerato tutti i fattori produttivi: dipendenti, finanziatori, fornitori. Il valore della produzione, invece, misura la ricchezza creata dall’organizzazione prima di essere distribuita a lavoro e capitale di debito. In termini di conto economico riclassificato, ci si avvicina al valore aggiunto: ricavi caratteristici al netto dei consumi di beni e servizi acquistati da terzi, ma al lordo del costo del personale e degli interessi passivi. È proprio questa la ragione per cui l’IRAP, nella formulazione storica, è stata definita un’imposta sul prodotto netto dell’attività e non sul profitto: colpisce la capacità contributiva legata all’esercizio organizzato dell’attività, indipendentemente dal fatto che chiuda con utile o perdita. Da qui derivano due conseguenze pratiche: un’impresa in perdita fiscale ai fini IRES può comunque dover versare IRAP, perché il valore della produzione resta positivo; allo stesso modo, modifiche alla struttura dei costi (più dipendenti, più interessi passivi) non riducono direttamente la base IRAP come accade per il reddito d'impresa.

Il principio di territorialità regionale

L’IRAP è un tributo a destinazione regionale: il gettito affluisce alle regioni, che hanno anche una limitata potestà di manovra sulle aliquote. Per questo l’art. 4 lega la base imponibile al territorio in cui l’attività è esercitata. Il principio è chiaro quando l’attività si svolge in una sola regione: tutto il valore della produzione si considera prodotto lì. Diventa più complesso quando il contribuente opera contemporaneamente in più regioni con stabilimenti, cantieri, uffici, filiali o basi fisse. In questi casi la norma non consente di scegliere arbitrariamente dove tassare il valore, ma impone un criterio oggettivo di riparto descritto al comma 2. Il rinvio all’art. 12 del decreto disciplina invece le attività esercitate fuori dal territorio nazionale e la posizione dei soggetti non residenti: per le imprese italiane che operano all’estero senza stabile organizzazione, la produzione si considera comunque realizzata in Italia (e quindi nella regione di domicilio fiscale); per i soggetti non residenti, l’IRAP si applica solo se hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Il riparto regionale per le imprese ordinarie

Il comma 2 detta la regola generale di riparto territoriale: se l’attività è esercitata in più regioni, in ciascuna regione si considera prodotto il valore della produzione netta in proporzione all’ammontare delle retribuzioni del personale impiegato con continuità in stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse operanti per almeno tre mesi nel territorio di quella regione. La nozione di retribuzione è ampia e ricomprende non solo i salari dei dipendenti, ma anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano lavoro (richiamati dall’art. 11, comma 1, lett. c), n. 5). Il senso della formula è chiaro: il costo del lavoro funge da indicatore di radicamento territoriale, perché esprime quanta parte dell’organizzazione produttiva è effettivamente insediata in una determinata regione.

Il requisito dei tre mesi e delle basi fisse

La legge richiede che la base operativa nella regione sia stabile e duratura: stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse che operino per almeno tre mesi. Una presenza occasionale o di brevissima durata non genera quindi base imponibile autonoma in quella regione. Inoltre, il comma 2 chiarisce che il valore della produzione derivante da attività esercitate in regioni diverse senza l’impiego, per almeno tre mesi, di personale si considera prodotto nella regione di domicilio del soggetto passivo. È una regola residuale importante: trasferte brevi, interventi spot di tecnici, lavori di poche settimane non spostano la tassazione, che resta concentrata nella sede principale.

I criteri speciali per banche, finanziarie e assicurazioni

Per banche e altri enti e società finanziarie (con esclusione della Banca d'Italia e dell’Ufficio italiano cambi) e per le imprese di assicurazione, il criterio basato sulle retribuzioni risulta poco significativo, perché il valore della produzione è strettamente legato a grandezze finanziarie e non al fattore lavoro. La norma adotta quindi indicatori specifici: per le banche e le finanziarie, i depositi in denaro e in titoli verso la clientela e gli impieghi o ordini eseguiti presso uffici ubicati in ciascuna regione; per le assicurazioni, i premi raccolti presso gli uffici regionali. Il riparto avviene proporzionalmente a queste grandezze, in alternativa al criterio delle retribuzioni. La legge di stabilità 2016 ha rimosso da questo elenco le imprese agricole, coerentemente con l’estromissione dell’attività agricola dal campo di applicazione dell’IRAP.

Il rinvio agli articoli successivi: chi calcola cosa

L’art. 4 si limita a definire la cornice; il come calcolare il valore della produzione è disciplinato dagli articoli seguenti, ciascuno dedicato a una categoria di soggetti passivi. L’art. 5 regola le società di capitali e gli enti commerciali, partendo dal conto economico civilistico (differenza tra valore e costi della produzione di cui alle lettere A e B dell'art. 2425 c.c., con alcune rettifiche). L’art. 5-bis disciplina le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali, ammettendo anche un’opzione per il metodo da bilancio. L’art. 6 si occupa di banche e altri enti finanziari, l’art. 7 delle imprese di assicurazione, ciascuno con un proprio schema di voci ammesse e non ammesse. L’art. 8 disciplina i lavoratori autonomi, professionisti e artisti, con la nota questione dell’autonoma organizzazione che esclude da IRAP chi opera senza struttura. L’art. 9 si occupava delle imprese agricole, oggi sostanzialmente svuotato. Gli artt. 10 e 10-bis riguardano rispettivamente gli enti non commerciali (per la sola attività istituzionale) e le amministrazioni pubbliche, queste ultime tassate con il metodo retributivo.

Il rapporto con l’art. 11: deduzioni e disposizioni comuni

Una volta determinato il valore della produzione secondo l’articolo corrispondente alla categoria, l’art. 11 detta le disposizioni comuni: in particolare, individua i componenti non deducibili (interessi passivi, perdite su crediti, in passato il costo del lavoro) e le deduzioni applicabili a tutti i soggetti, prima fra tutte la deduzione integrale del costo del personale dipendente a tempo indeterminato introdotta dal 2015. Il combinato disposto art. 4 + art. 5 (o 5-bis, 6, 7, 8...) + art. 11 fornisce la base imponibile netta sulla quale applicare l’aliquota. L’art. 12 chiude il sistema occupandosi dei soggetti che operano all’estero o dei non residenti.

Un esempio operativo di riparto regionale

Si pensi a Tizio Srl, società di capitali con sede legale a Milano, che ha due stabilimenti produttivi operanti tutto l’anno: uno a Brescia (Lombardia) e uno a Verona (Veneto). Nell’esercizio, Tizio Srl chiude con un valore della produzione netta complessivo di 1.000.000 di euro (calcolato secondo l’art. 5). Le retribuzioni del personale impiegato con continuità sono pari a 600.000 euro nello stabilimento bresciano e 400.000 euro in quello veronese. Il riparto territoriale ai sensi dell’art. 4, comma 2, è il seguente: alla Lombardia spetta il 60% della base, cioè 600.000 euro; al Veneto il 40%, cioè 400.000 euro. Ciascuna regione applicherà la propria aliquota (l’aliquota ordinaria, eventualmente maggiorata o ridotta per categorie di soggetti, secondo la potestà regionale) al valore di propria spettanza. Se Tizio Srl avesse anche un cantiere a Genova aperto solo per due mesi, quel valore non darebbe luogo a un riparto autonomo in Liguria: confluirebbe nella regione di domicilio del soggetto passivo (Lombardia, in questo caso). La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riferimento per individuare le retribuzioni è il luogo in cui esse si maturano, cioè dove il dipendente effettivamente presta l’attività con continuità, e non la sede amministrativa che eroga lo stipendio.

Stabili organizzazioni e personale in trasferta

Il criterio delle retribuzioni che si maturano nel territorio della regione è particolarmente rilevante per i gruppi articolati su più sedi e per le imprese di costruzioni o di servizi che spostano personale tra cantieri. Per il personale stabilmente assegnato a uno stabilimento, l’imputazione è semplice. Per il personale che si sposta tra più sedi, occorre individuare il luogo in cui l’attività è prestata con continuità per almeno tre mesi. Trasferte brevi non spostano la quota di base imponibile. Quanto alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, occorre coordinare l’art. 4 con l’art. 12: la stabile organizzazione italiana è autonomo soggetto passivo IRAP e il suo valore della produzione si ripartisce tra le regioni in cui essa opera con i medesimi criteri previsti per i residenti.

Il comma 3 e gli atti generali del Ministero

Il comma 3 prevede che gli atti generali per l’applicazione del criterio di riparto siano adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni. È una norma di chiusura che attribuisce un potere regolamentare per dettare istruzioni operative su casi particolari (settori specifici, modalità di rilevazione delle retribuzioni, casi di gruppo). Il modello dichiarativo IRAP recepisce queste istruzioni nelle sezioni dedicate alla ripartizione della base imponibile su base regionale, che ogni soggetto multiregionale deve compilare per consentire alle singole regioni di incassare la quota di propria spettanza.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 171/2024

La Corte ha ribadito che la totale indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRAP non viola gli artt. 3, 41 e 53 Cost., stante la natura reale dell'IRAP e la diversità ontologica rispetto all'IRES. Conferma quindi il perimetro della base imponibile IRAP come delineato dal D.Lgs. 446/1997.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Sentenza n. 21/2024

La Corte ha escluso che i principi della sentenza n. 262/2020 (relativa alla deducibilità IMU ai fini IRES) possano estendersi all'IRAP, in ragione della struttura reale del tributo regionale che colpisce il valore della produzione netta e non il reddito d'impresa.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare Min. Finanze n. 263 del 12 novembre 1998

Primo intervento di prassi sull'applicazione dell'IRAP: chiarisce la determinazione della base imponibile per le diverse categorie di soggetti passivi e la disciplina della regolarizzazione dei versamenti.

Leggi il documento su def.finanze.it

Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 26 maggio 2009

Illustra le modifiche alla determinazione della base imponibile IRAP introdotte dalla L. 244/2007, con il principio di derivazione diretta dal bilancio per i soggetti IRES e i criteri di rilevanza delle componenti.

Leggi il documento su def.finanze.it

Circolare Agenzia Entrate n. 36/E del 16 luglio 2009

Approfondisce le modifiche alla base imponibile IRAP per banche, assicurazioni e imprese industriali, con focus sul raccordo civilistico-fiscale e sulla deducibilità di interessi e costi del personale.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Come si calcola la base imponibile IRAP?

L’art. 4 del D.Lgs. 446/97 stabilisce che la base imponibile IRAP è il valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nella regione. Il calcolo concreto è disciplinato dagli articoli successivi in base alla categoria di soggetto: art. 5 per le società di capitali (partendo dal conto economico), art. 5-bis per società di persone e ditte individuali, art. 6 per le banche, art. 7 per le assicurazioni, art. 8 per i professionisti e art. 10/10-bis per enti non commerciali e amministrazioni pubbliche. L’art. 11 detta poi le deduzioni comuni, fra cui quella integrale del costo del personale a tempo indeterminato.

Cosa significa 'valore della produzione nettà?

Il valore della produzione netta è una grandezza economica diversa dal reddito d'impresa. Misura la ricchezza creata dall’organizzazione prima della sua distribuzione a lavoratori e finanziatori. Concretamente assomiglia al valore aggiunto: ricavi caratteristici al netto dei consumi di beni e servizi acquistati da terzi, ma al lordo del costo del personale e degli interessi passivi. Per questo l’IRAP può essere dovuta anche da un’impresa in perdita ai fini IRES: la ricchezza prodotta dall’attività può restare positiva pur in presenza di un risultato d'esercizio negativo.

Come si ripartisce l’IRAP tra regioni diverse?

Quando un’impresa opera in più regioni, il comma 2 dell’art. 4 prevede un riparto proporzionale alle retribuzioni del personale impiegato con continuità in stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse operanti per almeno tre mesi in ciascuna regione. Il concetto di retribuzione comprende anche redditi assimilati, compensi a collaboratori coordinati e continuativi e utili agli associati in partecipazione di lavoro. Per banche e finanziarie il criterio è basato sui depositi e impieghi, per le assicurazioni sui premi raccolti negli uffici regionali. Per attività svolte senza personale stabile per almeno tre mesi, il valore si considera prodotto nella regione di domicilio del contribuente.

L’IRAP si calcola sul reddito d'impresa?

No. L’IRAP non colpisce il reddito d'impresa, che è invece la base di IRES e IRPEF. Colpisce il valore della produzione netta, una grandezza che esclude dal calcolo, in larga parte, il costo del lavoro e gli interessi passivi (anche se la deduzione integrale del personale a tempo indeterminato dal 2015 ha avvicinato la base IRAP a una nozione più vicina al reddito operativo). Per questo non è corretto dire che l’IRAP è una sovraimposta sul reddito: è un tributo autonomo, con regole di determinazione proprie, applicato sull’attività organizzata esercitata nel territorio della regione.

Dove si tassano ai fini IRAP le attività esercitate all’estero?

L’art. 4 ancora la tassazione al territorio della regione; per le attività svolte oltreconfine occorre fare riferimento all’art. 12 del decreto. La regola generale è che il valore della produzione realizzato all’estero da soggetti residenti, in assenza di una stabile organizzazione fuori dall’Italia, si considera comunque prodotto in Italia e si imputa alla regione di domicilio fiscale del contribuente. I soggetti non residenti sono assoggettati a IRAP solo se hanno una stabile organizzazione in Italia, e il valore della produzione di quest'ultima si ripartisce fra le regioni italiane secondo gli stessi criteri previsti per i residenti.

Fonti consultate: 5 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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