Art. 140 T.U.B. – Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in societa’ appartenenti ad un gruppo bancario, in societa’ di partecipazione finanziaria e societa’ di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari
In vigore dal 14/08/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1
“1. L’omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l’omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110 e dall’articolo 114.13 .
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false e’ punito con l’arresto fino a tre anni.
2-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9.”
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In sintesi
Finalità e collocazione sistematica dell'art. 140 TUB
L'articolo 140 del Testo Unico Bancario presidia il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione periodica e straordinaria che i soci delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari devono assolvere nei confronti della Banca d'Italia. A differenza dell'art. 139 TUB, che riguarda le violazioni relative alle autorizzazioni preventive, l'art. 140 TUB si concentra sulle omissioni delle comunicazioni successive, funzionali al monitoraggio continuo dell'assetto proprietario da parte dell'Autorità di vigilanza.
Obblighi di comunicazione presidiati
Le comunicazioni la cui omissione è sanzionata dall'art. 140 TUB comprendono:
Struttura sanzionatoria
Il regime sanzionatorio dell'art. 140 TUB rispecchia quello dell'art. 139 TUB, con un doppio binario che distingue tra persone fisiche (5.000-5.000.000 euro) e persone giuridiche (30.000 euro-10% del fatturato). Questa scelta legislativa, coerente con il framework europeo della CRD, garantisce che la sanzione sia proporzionata alla reale capacità economica del trasgressore.
La condotta punita è quella omissiva pura: il soggetto obbligato non effettua la comunicazione prescritta nei termini e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia nelle proprie disposizioni di vigilanza. Il dolo non è richiesto: l'elemento soggettivo minimo è la colpa, in coerenza con il regime della L. 689/1981 applicabile alle sanzioni amministrative in materia bancaria.
False comunicazioni: fattispecie penale
Il comma 2 dell'art. 140 TUB introduce una fattispecie penale residuale per il caso in cui le comunicazioni obbligatorie, sebbene effettuate, contengano indicazioni false. La pena dell'arresto fino a tre anni si applica salvo che il fatto non integri un reato più grave (es. falsità documentale, false comunicazioni sociali), secondo il consueto schema della clausola di riserva. La distinzione tra omissione (sanzione amministrativa) e falsità (sanzione penale) evidenzia la scelta del legislatore di graduare la risposta afflittiva in funzione della maggiore pericolosità della condotta attiva ingannatoria rispetto alla mera inerzia.
Rinvio all'art. 144 comma 9 TUB: sanzioni ai vertici aziendali
Il comma 2-bis, introdotto per rafforzare la responsabilità individuale, rinvia all'art. 144 comma 9 TUB, che consente alla Banca d'Italia di irrogare sanzioni accessorie a carico di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nelle banche e negli intermediari finanziari. Tali sanzioni accessorie possono consistere nell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di amministrazione e controllo nel settore bancario e finanziario. Il rinvio riflette la tendenza del legislatore europeo e nazionale a responsabilizzare direttamente i soggetti apicali per i comportamenti illeciti dell'ente.
Applicazione nell'ambito del MVU
Per le banche significative sottoposte alla vigilanza diretta della BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (Reg. UE 1024/2013), le omissioni comunicative possono avere rilevanza anche nel contesto dei procedimenti di supervisione della BCE, che può richiedere informazioni direttamente ai soci rilevanti e, in caso di violazioni, segnalare la fattispecie alla Banca d'Italia per l'irrogazione delle sanzioni nazionali applicabili.
Domande frequenti