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D.Lgs. 385/1993
Art. 140 T.U.B.: Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari
Art. 140 T.U.B. – Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari
In vigore dal 14/08/2024
Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1
“1. L’omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l’omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110 e dall’articolo 114.13 .
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l’arresto fino a tre anni.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'art. 140 TUB sanziona l'omissione delle comunicazioni obbligatorie relative alle variazioni di partecipazioni in banche, intermediari finanziari e società del gruppo bancario previste dagli artt. 20 commi 1, 3 e 4, 21 e 63 TUB.
La sanzione amministrativa pecuniaria va da 5.000 a 5 milioni di euro; per società o enti da 30.000 euro fino al 10% del fatturato.
Le medesime sanzioni si applicano alle omissioni degli stessi obblighi comunicativi in ambito di intermediari finanziari (art. 110 TUB) e istituti di moneta elettronica (art. 114.13 TUB).
Le false comunicazioni nelle segnalazioni obbligatorie sono punite penalmente con l'arresto fino a tre anni.
Il comma 2-bis rinvia all'art. 144 comma 9 TUB per le modalità di irrogazione delle sanzioni accessorie ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo.
Norma aggiornata al 14 agosto 2024 dal D.Lgs. 30 luglio 2024 n. 116.
Indice dei contenuti
Finalità e collocazione sistematica dell'art. 140 TUB
L'articolo 140 del Testo Unico Bancario presidia il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione periodica e straordinaria che i soci delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari devono assolvere nei confronti della Banca d'Italia. A differenza dell'art. 139 TUB, che riguarda le violazioni relative alle autorizzazioni preventive, l'art. 140 TUB si concentra sulle omissioni delle comunicazioni successive, funzionali al monitoraggio continuo dell'assetto proprietario da parte dell'Autorità di vigilanza.
Obblighi di comunicazione presidiati
Le comunicazioni la cui omissione è sanzionata dall'art. 140 TUB comprendono:
Art. 20 commi 1 e 3 TUB: comunicazioni relative all'acquisizione o incremento di partecipazioni che non raggiungono le soglie che richiedono autorizzazione preventiva, nonché le comunicazioni periodiche sull'assetto partecipativo.
Art. 20 comma 4 TUB: comunicazioni relative alla cessione o riduzione di partecipazioni qualificate con discesa sotto le soglie rilevanti.
Art. 21 commi 1, 2, 3 e 4 TUB: obblighi informativi dei soggetti che esercitano il controllo sulla banca o sull'intermediario, comprese le comunicazioni relative ai patti parasociali e alle strutture di controllo indiretto.
Art. 63 TUB: comunicazioni nel contesto dei gruppi bancari, relative alle partecipazioni delle società appartenenti al gruppo e alle variazioni degli assetti di controllo infragruppo.
Struttura sanzionatoria
Il regime sanzionatorio dell'art. 140 TUB rispecchia quello dell'art. 139 TUB, con un doppio binario che distingue tra persone fisiche (5.000-5.000.000 euro) e persone giuridiche (30.000 euro-10% del fatturato). Questa scelta legislativa, coerente con il framework europeo della CRD, garantisce che la sanzione sia proporzionata alla reale capacità economica del trasgressore.
La condotta punita è quella omissiva pura: il soggetto obbligato non effettua la comunicazione prescritta nei termini e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia nelle proprie disposizioni di vigilanza. Il dolo non è richiesto: l'elemento soggettivo minimo è la colpa, in coerenza con il regime della L. 689/1981 applicabile alle sanzioni amministrative in materia bancaria.
False comunicazioni: fattispecie penale
Il comma 2 dell'art. 140 TUB introduce una fattispecie penale residuale per il caso in cui le comunicazioni obbligatorie, sebbene effettuate, contengano indicazioni false. La pena dell'arresto fino a tre anni si applica salvo che il fatto non integri un reato più grave (es. falsità documentale, false comunicazioni sociali), secondo il consueto schema della clausola di riserva. La distinzione tra omissione (sanzione amministrativa) e falsità (sanzione penale) evidenzia la scelta del legislatore di graduare la risposta afflittiva in funzione della maggiore pericolosità della condotta attiva ingannatoria rispetto alla mera inerzia.
Rinvio all'art. 144 comma 9 TUB: sanzioni ai vertici aziendali
Il comma 2-bis, introdotto per rafforzare la responsabilità individuale, rinvia all'art. 144 comma 9 TUB, che consente alla Banca d'Italia di irrogare sanzioni accessorie a carico di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nelle banche e negli intermediari finanziari. Tali sanzioni accessorie possono consistere nell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di amministrazione e controllo nel settore bancario e finanziario. Il rinvio riflette la tendenza del legislatore europeo e nazionale a responsabilizzare direttamente i soggetti apicali per i comportamenti illeciti dell'ente.
Applicazione nell'ambito del MVU
Per le banche significative sottoposte alla vigilanza diretta della BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (Reg. UE 1024/2013), le omissioni comunicative possono avere rilevanza anche nel contesto dei procedimenti di supervisione della BCE, che può richiedere informazioni direttamente ai soci rilevanti e, in caso di violazioni, segnalare la fattispecie alla Banca d'Italia per l'irrogazione delle sanzioni nazionali applicabili.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra le violazioni sanzionate dall'art. 139 TUB e quelle dell'art. 140 TUB?
L'art. 139 TUB sanziona l'omessa richiesta di autorizzazione preventiva per l'acquisto di partecipazioni qualificate e la violazione degli obblighi inerenti al regime autorizzativo. L'art. 140 TUB sanziona invece l'omissione delle comunicazioni periodiche e straordinarie successive all'acquisizione, funzionali al monitoraggio continuativo dell'assetto proprietario da parte della Banca d'Italia. Le due norme presidiano quindi fasi diverse del ciclo di vita delle partecipazioni bancarie.
Entro quali termini devono essere effettuate le comunicazioni ex art. 20 TUB per evitare la sanzione?
I termini sono stabiliti dalla Banca d'Italia nelle proprie disposizioni di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili. In generale, le comunicazioni relative a variazioni significative devono essere effettuate tempestivamente, comunque entro il termine indicato nelle istruzioni di vigilanza, che può variare da pochi giorni a un mese a seconda della tipologia di variazione. Il mancato rispetto del termine configura già l'omissione sanzionabile.
L'art. 140 TUB si applica anche ai patti parasociali?
Sì, tramite il richiamo all'art. 21 TUB, che include gli obblighi comunicativi relativi a patti parasociali e accordi che influenzano il controllo della banca. Chi partecipa a un patto parasociale rilevante deve comunicarlo alla Banca d'Italia secondo le modalità previste; l'omissione è sanzionata dall'art. 140 TUB anche se la quota individuale del socio non raggiunge le soglie che richiedono autorizzazione preventiva.
Come si coordina la sanzione del comma 2 (false comunicazioni, arresto fino a 3 anni) con le sanzioni del codice penale?
La clausola 'salvo che il fatto costituisca reato più grave' rende la fattispecie penale dell'art. 140 comma 2 TUB sussidiaria rispetto ai reati del codice penale eventualmente concorrenti. Se la falsa comunicazione integra, ad esempio, il reato di falsità in atti pubblici (art. 476 c.p.) o false comunicazioni sociali, si applica la norma che prevede la pena più grave, escludendo il concorso con la fattispecie del TUB.
Quali sanzioni accessorie possono essere irrogate ai vertici di una banca in caso di violazione dell'art. 140 TUB?
Per effetto del rinvio al comma 9 dell'art. 144 TUB operato dal comma 2-bis dell'art. 140, la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo sanzioni accessorie consistenti nella temporanea interdizione dall'esercizio di tali funzioni nel settore bancario e finanziario. La durata dell'interdizione è proporzionata alla gravità della violazione e può incidere significativamente sulla carriera dei soggetti coinvolti.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
Indice dei contenuti
Finalità e collocazione sistematica dell'art. 140 TUB
L'articolo 140 del Testo Unico Bancario presidia il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione periodica e straordinaria che i soci delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari devono assolvere nei confronti della Banca d'Italia. A differenza dell'art. 139 TUB, che riguarda le violazioni relative alle autorizzazioni preventive, l'art. 140 TUB si concentra sulle omissioni delle comunicazioni successive, funzionali al monitoraggio continuo dell'assetto proprietario da parte dell'Autorità di vigilanza.
Obblighi di comunicazione presidiati
Le comunicazioni la cui omissione è sanzionata dall'art. 140 TUB comprendono:
Struttura sanzionatoria
Il regime sanzionatorio dell'art. 140 TUB rispecchia quello dell'art. 139 TUB, con un doppio binario che distingue tra persone fisiche (5.000-5.000.000 euro) e persone giuridiche (30.000 euro-10% del fatturato). Questa scelta legislativa, coerente con il framework europeo della CRD, garantisce che la sanzione sia proporzionata alla reale capacità economica del trasgressore.
La condotta punita è quella omissiva pura: il soggetto obbligato non effettua la comunicazione prescritta nei termini e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia nelle proprie disposizioni di vigilanza. Il dolo non è richiesto: l'elemento soggettivo minimo è la colpa, in coerenza con il regime della L. 689/1981 applicabile alle sanzioni amministrative in materia bancaria.
False comunicazioni: fattispecie penale
Il comma 2 dell'art. 140 TUB introduce una fattispecie penale residuale per il caso in cui le comunicazioni obbligatorie, sebbene effettuate, contengano indicazioni false. La pena dell'arresto fino a tre anni si applica salvo che il fatto non integri un reato più grave (es. falsità documentale, false comunicazioni sociali), secondo il consueto schema della clausola di riserva. La distinzione tra omissione (sanzione amministrativa) e falsità (sanzione penale) evidenzia la scelta del legislatore di graduare la risposta afflittiva in funzione della maggiore pericolosità della condotta attiva ingannatoria rispetto alla mera inerzia.
Rinvio all'art. 144 comma 9 TUB: sanzioni ai vertici aziendali
Il comma 2-bis, introdotto per rafforzare la responsabilità individuale, rinvia all'art. 144 comma 9 TUB, che consente alla Banca d'Italia di irrogare sanzioni accessorie a carico di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nelle banche e negli intermediari finanziari. Tali sanzioni accessorie possono consistere nell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di amministrazione e controllo nel settore bancario e finanziario. Il rinvio riflette la tendenza del legislatore europeo e nazionale a responsabilizzare direttamente i soggetti apicali per i comportamenti illeciti dell'ente.
Applicazione nell'ambito del MVU
Per le banche significative sottoposte alla vigilanza diretta della BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (Reg. UE 1024/2013), le omissioni comunicative possono avere rilevanza anche nel contesto dei procedimenti di supervisione della BCE, che può richiedere informazioni direttamente ai soci rilevanti e, in caso di violazioni, segnalare la fattispecie alla Banca d'Italia per l'irrogazione delle sanzioni nazionali applicabili.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra le violazioni sanzionate dall'art. 139 TUB e quelle dell'art. 140 TUB?
L'art. 139 TUB sanziona l'omessa richiesta di autorizzazione preventiva per l'acquisto di partecipazioni qualificate e la violazione degli obblighi inerenti al regime autorizzativo. L'art. 140 TUB sanziona invece l'omissione delle comunicazioni periodiche e straordinarie successive all'acquisizione, funzionali al monitoraggio continuativo dell'assetto proprietario da parte della Banca d'Italia. Le due norme presidiano quindi fasi diverse del ciclo di vita delle partecipazioni bancarie.
Entro quali termini devono essere effettuate le comunicazioni ex art. 20 TUB per evitare la sanzione?
I termini sono stabiliti dalla Banca d'Italia nelle proprie disposizioni di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili. In generale, le comunicazioni relative a variazioni significative devono essere effettuate tempestivamente, comunque entro il termine indicato nelle istruzioni di vigilanza, che può variare da pochi giorni a un mese a seconda della tipologia di variazione. Il mancato rispetto del termine configura già l'omissione sanzionabile.
L'art. 140 TUB si applica anche ai patti parasociali?
Sì, tramite il richiamo all'art. 21 TUB, che include gli obblighi comunicativi relativi a patti parasociali e accordi che influenzano il controllo della banca. Chi partecipa a un patto parasociale rilevante deve comunicarlo alla Banca d'Italia secondo le modalità previste; l'omissione è sanzionata dall'art. 140 TUB anche se la quota individuale del socio non raggiunge le soglie che richiedono autorizzazione preventiva.
Come si coordina la sanzione del comma 2 (false comunicazioni, arresto fino a 3 anni) con le sanzioni del codice penale?
La clausola 'salvo che il fatto costituisca reato più grave' rende la fattispecie penale dell'art. 140 comma 2 TUB sussidiaria rispetto ai reati del codice penale eventualmente concorrenti. Se la falsa comunicazione integra, ad esempio, il reato di falsità in atti pubblici (art. 476 c.p.) o false comunicazioni sociali, si applica la norma che prevede la pena più grave, escludendo il concorso con la fattispecie del TUB.
Quali sanzioni accessorie possono essere irrogate ai vertici di una banca in caso di violazione dell'art. 140 TUB?
Per effetto del rinvio al comma 9 dell'art. 144 TUB operato dal comma 2-bis dell'art. 140, la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo sanzioni accessorie consistenti nella temporanea interdizione dall'esercizio di tali funzioni nel settore bancario e finanziario. La durata dell'interdizione è proporzionata alla gravità della violazione e può incidere significativamente sulla carriera dei soggetti coinvolti.