Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 126 bis et vicies T.U.B. – Spese applicabili (1).

In vigore dal 14/04/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

“1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, puo’ essere addebitata al titolare del conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi dell’articolo 126-vicies semel, comma 1, e le relative eventuali scritturazioni contabili.

2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore sono ragionevoli e coerenti con finalita’ di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.

3. Il costo delle operazioni in numero superiore non e’ in ogni caso superiore a quello pubblicizzato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori con esigenze di base.”

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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In sintesi

  • Disciplina le spese applicabili al conto di pagamento di base, limitandole al canone annuo onnicomprensivo e agli oneri fiscali di legge.
  • Impone che il canone sia ragionevole, coerente con finalità di inclusione finanziaria e commisurato ai redditi nazionali.
  • Il costo delle operazioni aggiuntive non può superare il prezzo pubblicizzato dal PSP per i conti ordinari a consumatori con esigenze di base.
  • Introdotto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 in attuazione della Direttiva PAD (2014/92/UE) recepita con il D.Lgs. 37/2017.
  • Assicura trasparenza e accessibilità del conto di base come strumento di inclusione finanziaria.

Commento all'art. 126-bis et vicies TUB, Spese applicabili al conto di pagamento di base

Contesto normativo

L'art. 126-bis et vicies è stato inserito nel TUB dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37, che ha recepito la Direttiva 2014/92/UE (Payment Accounts Directive, PAD) in materia di comparabilità delle spese, trasferimento del conto di pagamento e accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. La disposizione si inserisce nella Sezione VI-bis del Titolo VI TUB, dedicata al conto di pagamento di base, e opera in stretto raccordo con l'art. 126-vicies semel che individua il numero annuo di operazioni incluse nel canone.

Il principio di onnicomprensività del canone (comma 1)

Il primo comma introduce un principio fondamentale: al titolare del conto di base non può essere addebitata alcuna spesa per le operazioni rientranti nel numero annuo determinato ai sensi dell'art. 126-vicies semel, comma 1. Le uniche voci di costo ammesse sono il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge (tipicamente l'imposta di bollo). Questa struttura semplifica la percezione dei costi da parte del consumatore meno bancarizzato, che costituisce il target principale del conto di base.

L'onnicomprensività del canone elimina la proliferazione di micro-commissioni per singole operazioni (commissioni di disposizione, spese di tenuta conto, costi per estratto conto, ecc.) che caratterizza spesso i conti ordinari e che rappresenta uno dei principali ostacoli all'inclusione finanziaria delle fasce deboli della popolazione.

Ragionevolezza del canone e inclusione finanziaria (comma 2)

Il secondo comma impone criteri sostanziali per la determinazione del canone: deve essere «ragionevole» e «coerente con finalità di inclusione finanziaria», tenendo conto del livello di reddito nazionale e dei costi mediamente praticati dai PSP a livello nazionale. La determinazione concreta è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, che deve anche tenere conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.

Questo meccanismo di determinazione amministrativa del livello di costo costituisce un'eccezione significativa alla logica di mercato che normalmente presiede alla formazione dei prezzi dei servizi bancari. Il legislatore europeo ha ritenuto che, per i servizi di base di inclusione finanziaria, il libero mercato non produca automaticamente condizioni accessibili per le fasce vulnerabili della popolazione.

Cap sulle operazioni aggiuntive (comma 3)

Il terzo comma introduce un meccanismo di price cap indiretto per le operazioni eccedenti il numero annuo incluso nel canone: il costo unitario non può superare quello «pubblicizzato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori con esigenze di base». In pratica, il PSP non può applicare tariffe più elevate per le operazioni aggiuntive sul conto di base rispetto a quelle del proprio listino ordinario per prodotti analoghi. Ciò impedisce che la tariffa aggiuntiva diventi un disincentivo implicito all'utilizzo del conto di base.

Raccordo con la disciplina PSD2 e il D.Lgs. 11/2010

La disciplina delle spese del conto di base si integra con il quadro normativo più ampio dei servizi di pagamento, governato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (recepimento PSD) e successivamente dalla Direttiva 2015/2366/UE (PSD2), recepita con il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. I PSP tenuti ad offrire il conto di base sono soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia e devono rispettare sia le regole di trasparenza del TUB sia le norme di condotta dei servizi di pagamento.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quali spese possono essere addebitate al titolare di un conto di pagamento di base?

Solo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge (es. imposta di bollo). Nessun'altra spesa può essere addebitata per le operazioni rientranti nel numero annuo determinato ai sensi dell'art. 126-vicies semel TUB.

Come viene determinato l'importo del canone annuo del conto di base?

Il canone deve essere ragionevole e coerente con le finalità di inclusione finanziaria. Il livello concreto è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, tenendo conto del reddito nazionale, dei costi medi dei PSP e delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.

Cosa succede se il titolare effettua operazioni in numero superiore a quelle incluse nel canone?

Le operazioni aggiuntive sono a pagamento, ma il costo unitario non può superare quello pubblicizzato dallo stesso PSP per i conti ordinari offerti a consumatori con esigenze di base. È quindi previsto un cap indiretto che impedisce tariffazioni punitive.

Qual è la fonte normativa dell'art. 126-bis et vicies TUB?

La norma è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37, in attuazione della Direttiva 2014/92/UE (Payment Accounts Directive, PAD) sull'accesso al conto di pagamento di base.

A quali PSP si applica l'obbligo di offrire il conto di base con le spese limitate?

L'obbligo si applica ai prestatori di servizi di pagamento, come definiti dal D.Lgs. 11/2010 e dal D.Lgs. 218/2017 (PSD2), che offrono conti di pagamento ai consumatori in Italia. Le modalità applicative sono dettagliate nelle disposizioni della Banca d'Italia.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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