Art. 126 bis et vicies T.U.B. – Spese applicabili (1).
In vigore dal 14/04/2017
Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1
“1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, puo’ essere addebitata al titolare del conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi dell’articolo 126-vicies semel, comma 1, e le relative eventuali scritturazioni contabili.
2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore sono ragionevoli e coerenti con finalita’ di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.
3. Il costo delle operazioni in numero superiore non e’ in ogni caso superiore a quello pubblicizzato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori con esigenze di base.”
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.
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In sintesi
Commento all'art. 126-bis et vicies TUB, Spese applicabili al conto di pagamento di base
Contesto normativo
L'art. 126-bis et vicies è stato inserito nel TUB dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37, che ha recepito la Direttiva 2014/92/UE (Payment Accounts Directive, PAD) in materia di comparabilità delle spese, trasferimento del conto di pagamento e accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. La disposizione si inserisce nella Sezione VI-bis del Titolo VI TUB, dedicata al conto di pagamento di base, e opera in stretto raccordo con l'art. 126-vicies semel che individua il numero annuo di operazioni incluse nel canone.
Il principio di onnicomprensività del canone (comma 1)
Il primo comma introduce un principio fondamentale: al titolare del conto di base non può essere addebitata alcuna spesa per le operazioni rientranti nel numero annuo determinato ai sensi dell'art. 126-vicies semel, comma 1. Le uniche voci di costo ammesse sono il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge (tipicamente l'imposta di bollo). Questa struttura semplifica la percezione dei costi da parte del consumatore meno bancarizzato, che costituisce il target principale del conto di base.
L'onnicomprensività del canone elimina la proliferazione di micro-commissioni per singole operazioni (commissioni di disposizione, spese di tenuta conto, costi per estratto conto, ecc.) che caratterizza spesso i conti ordinari e che rappresenta uno dei principali ostacoli all'inclusione finanziaria delle fasce deboli della popolazione.
Ragionevolezza del canone e inclusione finanziaria (comma 2)
Il secondo comma impone criteri sostanziali per la determinazione del canone: deve essere «ragionevole» e «coerente con finalità di inclusione finanziaria», tenendo conto del livello di reddito nazionale e dei costi mediamente praticati dai PSP a livello nazionale. La determinazione concreta è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, che deve anche tenere conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.
Questo meccanismo di determinazione amministrativa del livello di costo costituisce un'eccezione significativa alla logica di mercato che normalmente presiede alla formazione dei prezzi dei servizi bancari. Il legislatore europeo ha ritenuto che, per i servizi di base di inclusione finanziaria, il libero mercato non produca automaticamente condizioni accessibili per le fasce vulnerabili della popolazione.
Cap sulle operazioni aggiuntive (comma 3)
Il terzo comma introduce un meccanismo di price cap indiretto per le operazioni eccedenti il numero annuo incluso nel canone: il costo unitario non può superare quello «pubblicizzato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori con esigenze di base». In pratica, il PSP non può applicare tariffe più elevate per le operazioni aggiuntive sul conto di base rispetto a quelle del proprio listino ordinario per prodotti analoghi. Ciò impedisce che la tariffa aggiuntiva diventi un disincentivo implicito all'utilizzo del conto di base.
Raccordo con la disciplina PSD2 e il D.Lgs. 11/2010
La disciplina delle spese del conto di base si integra con il quadro normativo più ampio dei servizi di pagamento, governato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (recepimento PSD) e successivamente dalla Direttiva 2015/2366/UE (PSD2), recepita con il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218. I PSP tenuti ad offrire il conto di base sono soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia e devono rispettare sia le regole di trasparenza del TUB sia le norme di condotta dei servizi di pagamento.
Domande frequenti