Art. 59 T.U.B. – Definizioni.
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
“1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23;
b) per «societa’ finanziarie» si intendono le societa’ indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b-bis) per «societa’ di partecipazione finanziaria mista» si intendono le societa’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
b-ter) per «societa’ di partecipazione finanziaria» si intendono le societa’ indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) per «societa’ strumentali» si intendono le societa’ indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d) per “coordinatore del conglomerato finanziario” si intende l’autorita’ indicata nell’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.
1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 13 maggio 2012, dall’art. 2, comma 1 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45).”
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In sintesi
Inquadramento: una norma definitoria al servizio della vigilanza consolidata
L'art. 59 del Testo Unico Bancario apre il Capo II del Titolo III, dedicato al gruppo bancario, e svolge una funzione tecnica fondamentale: contiene le definizioni dei soggetti e delle nozioni utilizzate nelle norme successive (artt. 60-69 T.U.B.) per individuare il perimetro del gruppo bancario, la capogruppo e le componenti soggette a vigilanza consolidata. Si tratta di una norma di apparente "asetticita'" lessicale che invece nasconde scelte di politica legislativa di grande rilievo: l'opzione del rinvio integrale al CRR (Reg. UE 575/2013) per la definizione di societa' finanziarie, SPF e societa' strumentali, l'allineamento alla disciplina dei conglomerati finanziari e l'integrazione con il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU - Reg. UE 1024/2013).
La ratio della norma definitoria e' duplice. Da un lato, garantire la coerenza terminologica tra le diverse fonti del diritto bancario italiano ed europeo: usare definizioni uniformi nel T.U.B., nel CRR, nella CRD IV/V/VI, nel D.Lgs. 142/2005, nelle Circolari di Banca d'Italia e negli orientamenti EBA evita ambiguita' interpretative e arbitraggi regolamentari. Dall'altro, riflettere l'evoluzione storica della disciplina: la versione vigente dell'art. 59 (in vigore dal 30/11/2021 dopo le modifiche del D.Lgs. 182/2021) e' il punto di arrivo di un processo di progressiva europeizzazione della disciplina dei gruppi bancari iniziato con la Dir. 92/30/CEE e culminato nel Banking Package CRD V (Dir. 2019/878) e oggi CRD VI/CRR III (Dir. 2024/1619, Reg. UE 2024/1623).
La nozione di controllo (lett. a): rinvio all'art. 23 T.U.B.
La lettera a) dell'art. 59 enuncia che "il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23". Il rinvio all'art. 23 T.U.B. e' decisivo perche' la nozione di controllo nel diritto bancario e' piu' ampia di quella dell'art. 2359 c.c. del codice civile. L'art. 23 T.U.B. include infatti: (i) il controllo di diritto, ossia la disponibilita' della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (comma 1, lett. a); (ii) il controllo di fatto, ossia la disponibilita' di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (comma 1, lett. b); (iii) il controllo contrattuale, mediante particolari vincoli contrattuali con la societa' (comma 1, lett. c); (iv) e, con una norma di chiusura particolarmente significativa, il "controllo esercitato in virtu' di contratti o di clausole statutarie" e l'"esistenza, da sole o congiuntamente, di rapporti di carattere finanziario od organizzativo idonei a conseguire effetti analoghi a quelli del controllo" (comma 2).
La norma di chiusura dell'art. 23, comma 2, T.U.B. e' di importanza capitale: consente alla Banca d'Italia di qualificare come "controllo bancario" anche situazioni che, nel diritto societario comune, non integrerebbero la nozione dell'art. 2359 c.c., ma producono effetti analoghi in termini di influenza decisionale, dipendenza finanziaria o integrazione operativa. La ratio e' funzionale alla finalita' di vigilanza: cio' che conta non e' la forma giuridica del rapporto ma la sostanza dell'integrazione tra entita' (cd. principio substance over form, di derivazione contabile IAS/IFRS ma applicato anche in sede prudenziale). Esempi pratici: situazioni di interlocking directorate massiccio, dipendenza tecnologica o operativa, garanzie bancarie incrociate, finanziamenti di sostegno strutturali.
Le societa' finanziarie (lett. b): rinvio al CRR
La lettera b) dell'art. 59 definisce le "societa' finanziarie" mediante rinvio all'art. 4, paragrafo 1, punto 26, del Reg. UE 575/2013 (CRR). La definizione CRR di financial institution e' particolarmente ampia: comprende ogni impresa diversa da un ente creditizio (banca) o da un'impresa di investimento (es. SIM) la cui attivita' principale consiste nell'acquisizione di partecipazioni o nello svolgimento di una o piu' attivita' elencate nell'Allegato I della CRD IV/V/VI (es. concessione di crediti, leasing finanziario, servizi di pagamento, garanzie e impegni, intermediazione su valute, gestione di portafoglio, servizi finanziari ai gruppi).
Per il diritto italiano, rientrano nella categoria: (i) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 T.U.B. (ex Albo Unico, post-riforma D.Lgs. 169/2012); (ii) le SGR (Societa' di Gestione del Risparmio); (iii) le SIM (Societa' di Intermediazione Mobiliare); (iv) gli IMEL (Istituti di Moneta Elettronica); (v) gli Istituti di Pagamento; (vi) le SICAV e SICAF. La qualificazione di una societa' come "finanziaria" e' rilevante perche': se controllata da una banca o da una SPF/SPFM capogruppo, entra automaticamente nel perimetro del gruppo bancario ex art. 60 T.U.B. ed e' soggetta a vigilanza consolidata; rileva ai fini della deduzione delle partecipazioni rilevanti dal patrimonio di vigilanza (art. 36, par. 1, lett. h CRR); rileva ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali consolidati.
SPFM, SPF e societa' strumentali (lett. b-bis, b-ter, c)
Le lett. b-bis), b-ter) e c) contengono tre definizioni di particolare rilievo prudenziale, introdotte o modificate dal D.Lgs. 182/2021 (recepimento CRD V).
La SPFM ("societa' di partecipazione finanziaria mista", lett. b-bis) e' definita mediante rinvio all'art. 1, comma 1, lett. v) del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142 (recepimento Dir. 2002/87/CE sui conglomerati finanziari). Si tratta di una holding non regolamentata che e' al vertice di un conglomerato finanziario, ossia di un gruppo che opera in modo significativo sia nel settore bancario/finanziario sia in quello assicurativo. La nozione di SPFM (in inglese mixed financial holding company) e' rilevante perche': (i) opera la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari (D.Lgs. 142/2005, in attuazione di FICOD); (ii) puo' assumere la qualifica di capogruppo del gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 T.U.B.; (iii) e' direttamente soggetta a vigilanza ex art. 61, c. 5 T.U.B. (nuovo regime post-CRD V).
La SPF ("societa' di partecipazione finanziaria", lett. b-ter) e' definita mediante rinvio all'art. 4, par. 1, punto 20, CRR: e' un istituto finanziario le cui filiazioni sono esclusivamente o principalmente enti creditizi o imprese di investimento e che non e' una compagnia di partecipazione finanziaria mista. In termini pratici, e' la pura holding bancaria. La SPF e' stata oggetto di una rivoluzione regolatoria con la CRD V (Dir. 2019/878), che ne ha imposto l'autorizzazione e la vigilanza diretta (prima erano soggetti "trasparenti"). Le SPF capogruppo sono soggette agli obblighi di autorizzazione preventiva (art. 60-bis T.U.B.), ai requisiti di idoneita' degli esponenti (art. 26 T.U.B. richiamato dall'art. 61, c. 5 T.U.B.), ai requisiti prudenziali su base consolidata (CRR/CRR III).
Le societa' strumentali (lett. c) sono definite mediante rinvio all'art. 4, par. 1, punto 18, CRR. Si tratta di societa' la cui attivita' principale consiste nel possesso o nella gestione di beni immobili, nella prestazione di servizi informatici o nello svolgimento di altre attivita' strumentali all'attivita' principale di una o piu' societa' bancarie/finanziarie del gruppo (es. societa' di servizi IT del gruppo, societa' immobiliari per la gestione del patrimonio bancario, societa' di recupero crediti interne). Le societa' strumentali entrano nel perimetro del gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 T.U.B. e sono soggette a poteri di richiesta informativa, ispezione e direzione della capogruppo, anche se la loro attivita' non e' di per se' una core financial activity.
Il coordinatore del conglomerato finanziario (lett. d)
La lettera d) definisce il "coordinatore del conglomerato finanziario" mediante rinvio all'art. 5 del D.Lgs. 142/2005. Il coordinatore e' l'autorita' di vigilanza designata per coordinare l'esercizio della vigilanza supplementare sul conglomerato finanziario. La nozione di conglomerato finanziario (FICOD - Financial Conglomerates Directive, Dir. 2002/87/CE) e' diversa da quella di gruppo bancario: si tratta di un gruppo che opera in modo significativo sia nel settore bancario/dell'intermediazione finanziaria (banche, SGR, SIM, IMEL) sia in quello assicurativo, con superamento di soglie quantitative (rilevanza intersettoriale superiore al 10%) o qualitative.
Per i conglomerati che hanno la capogruppo italiana, il coordinatore e' generalmente la Banca d'Italia (per i gruppi con prevalenza bancaria/finanziaria) o l'IVASS (per i gruppi con prevalenza assicurativa). Per i conglomerati con dimensione cross-border UE, il coordinatore e' designato secondo criteri quantitativi (autorita' del paese con il maggior volume di attivita') e qualitativi (proporzionalita', accordi tra autorita'). Nel quadro del MVU, per le banche significant, la BCE puo' agire come coordinatore. I poteri del coordinatore includono: raccolta di informazioni a livello di conglomerato; verifica dell'adeguatezza patrimoniale supplementare; vigilanza sulla concentrazione dei rischi a livello di conglomerato; vigilanza sulle operazioni intra-gruppo; vigilanza sui sistemi di controllo interno e di governance.
Il comma 1-bis abrogato: la traiettoria di europeizzazione
Il comma 1-bis dell'art. 59, contenente l'originaria definizione di SPF nazionale, e' stato abrogato a decorrere dal 13 maggio 2012 dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45. L'abrogazione e' stata operata nell'ambito del recepimento della Dir. 2011/89/UE (FICOD I), che ha modificato la disciplina della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari per integrarla con il CRD III e il CRR/CRD IV in via di adozione. La scelta abrogativa riflette una precisa filosofia legislativa: europeizzare integralmente le definizioni dei soggetti del gruppo bancario, rinunciando a definizioni nazionali "parallele" che avrebbero generato disallineamenti.
Questa traiettoria di europeizzazione ha avuto un punto di svolta con il D.Lgs. 182/2021, che ha recepito la CRD V (Dir. 2019/878) introducendo le definizioni vigenti di SPF e SPFM mediante rinvio diretto al CRR. Oggi, dunque, l'art. 59 T.U.B. funziona da "porta d'ingresso" verso il diritto bancario europeo: chi vuole sapere cos'e' una "societa' finanziaria", una SPF, una SPFM o una societa' strumentale nel diritto bancario italiano deve necessariamente leggere il CRR e gli atti europei richiamati. La scelta ha avuto implicazioni positive in termini di level playing field europeo, ma ha anche reso piu' complessa la lettura tecnica del T.U.B., che richiede una continua circolazione tra norme italiane e europee.
L'integrazione con il MVU, il Banking Package 2024 e conclusioni
Le definizioni dell'art. 59 T.U.B. devono essere lette nel contesto del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU - Reg. UE 1024/2013), che ha trasferito alla BCE la vigilanza prudenziale diretta sulle banche significant dell'eurozona. Le definizioni dell'art. 59 sono le stesse usate dalla BCE, garantendo coerenza terminologica. Il quadro e' evoluto con il Banking Package 2024 (CRR III - Reg. UE 2024/1623 e CRD VI - Dir. UE 2024/1619, in vigore dal 09/01/2026, recepito col D.Lgs. 208/2025), che ha aggiornato i requisiti prudenziali (output floor di Basilea III finalizzato, fundamental review of trading book, esposizioni cripto-asset). Ogni aggiornamento del CRR/CRD comporta un aggiornamento implicito (per rinvio) delle definizioni T.U.B., senza necessita' di intervento legislativo nazionale.
In sintesi, l'art. 59 T.U.B., pur nella sua natura definitoria, e' uno snodo concettuale fondamentale: rinvio integrale al CRR per i concetti chiave, al D.Lgs. 142/2005 per i conglomerati, all'art. 23 T.U.B. per il controllo. La filosofia legislativa e' di garantire coerenza, europeizzazione e adattabilita'. Senza padronanza di queste definizioni e' impossibile applicare la disciplina sulla composizione del gruppo (art. 60), sui poteri della capogruppo (art. 61), sull'autorizzazione (art. 60-bis), sull'albo (art. 64), sulla vigilanza consolidata (artt. 65-69) e sui requisiti prudenziali CRR/CRR III. Ogni due diligence bancaria, operazione di M&A nel settore finanziario, richiesta di autorizzazione per una SPF/SPFM richiede applicazione puntuale di queste definizioni, supportata da group structure charts, FINREP/COREP reporting e EBA Guidelines su scope of consolidation. La giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Consiglio di Stato) riconosce all'Autorita' di vigilanza un ampio margine tecnico-discrezionale nel definire il perimetro applicativo.
Domande frequenti
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