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Testo dell'articoloVigente
Art. 59 T.U.B. – Definizioni.
In vigore dal 30/11/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1
“1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23;
b) per «societa’ finanziarie» si intendono le societa’ indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b-bis) per «societa’ di partecipazione finanziaria mista» si intendono le societa’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
b-ter) per «societa’ di partecipazione finanziaria» si intendono le societa’ indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) per «societa’ strumentali» si intendono le societa’ indicate nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d) per “coordinatore del conglomerato finanziario” si intende l’autorita’ indicata nell’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.
1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 13 maggio 2012, dall’art. 2, comma 1 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45).”
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In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento: una norma definitoria al servizio della vigilanza consolidata
L'art. 59 del Testo Unico Bancario apre il Capo II del Titolo III, dedicato al gruppo bancario, e svolge una funzione tecnica fondamentale: contiene le definizioni dei soggetti e delle nozioni utilizzate nelle norme successive (artt. 60-69 T.U.B.) per individuare il perimetro del gruppo bancario, la capogruppo e le componenti soggette a vigilanza consolidata. Si tratta di una norma di apparente "asetticita'" lessicale che invece nasconde scelte di politica legislativa di grande rilievo: l'opzione del rinvio integrale al CRR (Reg. UE 575/2013) per la definizione di società finanziarie, SPF e società strumentali, l'allineamento alla disciplina dei conglomerati finanziari e l'integrazione con il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU - Reg. UE 1024/2013).
La ratio della norma definitoria e' duplice. Da un lato, garantire la coerenza terminologica tra le diverse fonti del diritto bancario italiano ed europeo: usare definizioni uniformi nel T.U.B., nel CRR, nella CRD IV/V/VI, nel D.Lgs. 142/2005, nelle Circolari di Banca d'Italia e negli orientamenti EBA evita ambiguita' interpretative e arbitraggi regolamentari. Dall'altro, riflettere l'evoluzione storica della disciplina: la versione vigente dell'art. 59 (in vigore dal 30/11/2021 dopo le modifiche del D.Lgs. 182/2021) e' il punto di arrivo di un processo di progressiva europeizzazione della disciplina dei gruppi bancari iniziato con la Dir. 92/30/CEE e culminato nel Banking Package CRD V (Dir. 2019/878) e oggi CRD VI/CRR III (Dir. 2024/1619, Reg. UE 2024/1623).
La nozione di controllo (lett. a): rinvio all'art. 23 T.U.B.
La lettera a) dell'art. 59 enuncia che "il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23". Il rinvio all'art. 23 T.U.B. e' decisivo perché la nozione di controllo nel diritto bancario e' più ampia di quella dell'art. 2359 c.c. del codice civile. L'art. 23 T.U.B. include infatti: (i) il controllo di diritto, ossia la disponibilita' della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (comma 1, lett. a); (ii) il controllo di fatto, ossia la disponibilita' di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (comma 1, lett. b); (iii) il controllo contrattuale, mediante particolari vincoli contrattuali con la società (comma 1, lett. c); (iv) e, con una norma di chiusura particolarmente significativa, il "controllo esercitato in virtù di contratti o di clausole statutarie" e l'"esistenza, da sole o congiuntamente, di rapporti di carattere finanziario od organizzativo idonei a conseguire effetti analoghi a quelli del controllo" (comma 2).
La norma di chiusura dell'art. 23, comma 2, T.U.B. e' di importanza capitale: consente alla Banca d'Italia di qualificare come "controllo bancario" anche situazioni che, nel diritto societario comune, non integrerebbero la nozione dell'art. 2359 c.c., ma producono effetti analoghi in termini di influenza decisionale, dipendenza finanziaria o integrazione operativa. La ratio e' funzionale alla finalità di vigilanza: ciò che conta non e' la forma giuridica del rapporto ma la sostanza dell'integrazione tra entita' (cd. principio substance over form, di derivazione contabile IAS/IFRS ma applicato anche in sede prudenziale). Esempi pratici: situazioni di interlocking directorate massiccio, dipendenza tecnologica o operativa, garanzie bancarie incrociate, finanziamenti di sostegno strutturali.
Le società finanziarie (lett. b): rinvio al CRR
La lettera b) dell'art. 59 definisce le "società finanziarie" mediante rinvio all'art. 4, paragrafo 1, punto 26, del Reg. UE 575/2013 (CRR). La definizione CRR di financial institution e' particolarmente ampia: comprende ogni impresa diversa da un ente creditizio (banca) o da un'impresa di investimento (es. SIM) la cui attività principale consiste nell'acquisizione di partecipazioni o nello svolgimento di una o più attività elencate nell'Allegato I della CRD IV/V/VI (es. concessione di crediti, leasing finanziario, servizi di pagamento, garanzie e impegni, intermediazione su valute, gestione di portafoglio, servizi finanziari ai gruppi).
Per il diritto italiano, rientrano nella categoria: (i) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 T.U.B. (ex Albo Unico, post-riforma D.Lgs. 169/2012); (ii) le SGR (Società di Gestione del Risparmio); (iii) le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare); (iv) gli IMEL (Istituti di Moneta Elettronica); (v) gli Istituti di Pagamento; (vi) le SICAV e SICAF. La qualificazione di una società come "finanziaria" e' rilevante perché: se controllata da una banca o da una SPF/SPFM capogruppo, entra automaticamente nel perimetro del gruppo bancario ex art. 60 T.U.B. ed e' soggetta a vigilanza consolidata; rileva ai fini della deduzione delle partecipazioni rilevanti dal patrimonio di vigilanza (art. 36, par. 1, lett. h CRR); rileva ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali consolidati.
SPFM, SPF e società strumentali (lett. b-bis, b-ter, c)
Le lett. b-bis), b-ter) e c) contengono tre definizioni di particolare rilievo prudenziale, introdotte o modificate dal D.Lgs. 182/2021 (recepimento CRD V).
La SPFM ("società di partecipazione finanziaria mista", lett. b-bis) e' definita mediante rinvio all'art. 1, comma 1, lett. v) del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142 (recepimento Dir. 2002/87/CE sui conglomerati finanziari). Si tratta di una holding non regolamentata che e' al vertice di un conglomerato finanziario, ossia di un gruppo che opera in modo significativo sia nel settore bancario/finanziario sia in quello assicurativo. La nozione di SPFM (in inglese mixed financial holding company) e' rilevante perché: (i) opera la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari (D.Lgs. 142/2005, in attuazione di FICOD); (ii) può assumere la qualifica di capogruppo del gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 T.U.B.; (iii) e' direttamente soggetta a vigilanza ex art. 61, c. 5 T.U.B. (nuovo regime post-CRD V).
La SPF ("società di partecipazione finanziaria", lett. b-ter) e' definita mediante rinvio all'art. 4, par. 1, punto 20, CRR: e' un istituto finanziario le cui filiazioni sono esclusivamente o principalmente enti creditizi o imprese di investimento e che non e' una compagnia di partecipazione finanziaria mista. In termini pratici, e' la pura holding bancaria. La SPF e' stata oggetto di una rivoluzione regolatoria con la CRD V (Dir. 2019/878), che ne ha imposto l'autorizzazione e la vigilanza diretta (prima erano soggetti "trasparenti"). Le SPF capogruppo sono soggette agli obblighi di autorizzazione preventiva (art. 60-bis T.U.B.), ai requisiti di idoneita' degli esponenti (art. 26 T.U.B. richiamato dall'art. 61, c. 5 T.U.B.), ai requisiti prudenziali su base consolidata (CRR/CRR III).
Le società strumentali (lett. c) sono definite mediante rinvio all'art. 4, par. 1, punto 18, CRR. Si tratta di società la cui attività principale consiste nel possesso o nella gestione di beni immobili, nella prestazione di servizi informatici o nello svolgimento di altre attività strumentali all'attività principale di una o più società bancarie/finanziarie del gruppo (es. società di servizi IT del gruppo, società immobiliari per la gestione del patrimonio bancario, società di recupero crediti interne). Le società strumentali entrano nel perimetro del gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 T.U.B. e sono soggette a poteri di richiesta informativa, ispezione e direzione della capogruppo, anche se la loro attività non e' di per se' una core financial activity.
Il coordinatore del conglomerato finanziario (lett. d)
La lettera d) definisce il "coordinatore del conglomerato finanziario" mediante rinvio all'art. 5 del D.Lgs. 142/2005. Il coordinatore e' l'autorità di vigilanza designata per coordinare l'esercizio della vigilanza supplementare sul conglomerato finanziario. La nozione di conglomerato finanziario (FICOD - Financial Conglomerates Directive, Dir. 2002/87/CE) e' diversa da quella di gruppo bancario: si tratta di un gruppo che opera in modo significativo sia nel settore bancario/dell'intermediazione finanziaria (banche, SGR, SIM, IMEL) sia in quello assicurativo, con superamento di soglie quantitative (rilevanza intersettoriale superiore al 10%) o qualitative.
Per i conglomerati che hanno la capogruppo italiana, il coordinatore e' generalmente la Banca d'Italia (per i gruppi con prevalenza bancaria/finanziaria) o l'IVASS (per i gruppi con prevalenza assicurativa). Per i conglomerati con dimensione cross-border UE, il coordinatore e' designato secondo criteri quantitativi (autorità del paese con il maggior volume di attività) e qualitativi (proporzionalita', accordi tra autorità). Nel quadro del MVU, per le banche significant, la BCE può agire come coordinatore. I poteri del coordinatore includono: raccolta di informazioni a livello di conglomerato; verifica dell'adeguatezza patrimoniale supplementare; vigilanza sulla concentrazione dei rischi a livello di conglomerato; vigilanza sulle operazioni intra-gruppo; vigilanza sui sistemi di controllo interno e di governance.
Il comma 1-bis abrogato: la traiettoria di europeizzazione
Il comma 1-bis dell'art. 59, contenente l'originaria definizione di SPF nazionale, e' stato abrogato a decorrere dal 13 maggio 2012 dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45. L'abrogazione e' stata operata nell'ambito del recepimento della Dir. 2011/89/UE (FICOD I), che ha modificato la disciplina della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari per integrarla con il CRD III e il CRR/CRD IV in via di adozione. La scelta abrogativa riflette una precisa filosofia legislativa: europeizzare integralmente le definizioni dei soggetti del gruppo bancario, rinunciando a definizioni nazionali "parallele" che avrebbero generato disallineamenti.
Questa traiettoria di europeizzazione ha avuto un punto di svolta con il D.Lgs. 182/2021, che ha recepito la CRD V (Dir. 2019/878) introducendo le definizioni vigenti di SPF e SPFM mediante rinvio diretto al CRR. Oggi, dunque, l'art. 59 T.U.B. funziona da "porta d'ingresso" verso il diritto bancario europeo: chi vuole sapere cos'e' una "società finanziaria", una SPF, una SPFM o una società strumentale nel diritto bancario italiano deve necessariamente leggere il CRR e gli atti europei richiamati. La scelta ha avuto implicazioni positive in termini di level playing field europeo, ma ha anche reso più complessa la lettura tecnica del T.U.B., che richiede una continua circolazione tra norme italiane e europee.
L'integrazione con il MVU, il Banking Package 2024 e conclusioni
Le definizioni dell'art. 59 T.U.B. devono essere lette nel contesto del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU - Reg. UE 1024/2013), che ha trasferito alla BCE la vigilanza prudenziale diretta sulle banche significant dell'eurozona. Le definizioni dell'art. 59 sono le stesse usate dalla BCE, garantendo coerenza terminologica. Il quadro e' evoluto con il Banking Package 2024 (CRR III - Reg. UE 2024/1623 e CRD VI - Dir. UE 2024/1619, in vigore dal 09/01/2026, recepito col D.Lgs. 208/2025), che ha aggiornato i requisiti prudenziali (output floor di Basilea III finalizzato, fundamental review of trading book, esposizioni cripto-asset). Ogni aggiornamento del CRR/CRD comporta un aggiornamento implicito (per rinvio) delle definizioni T.U.B., senza necessità di intervento legislativo nazionale.
In sintesi, l'art. 59 T.U.B., pur nella sua natura definitoria, e' uno snodo concettuale fondamentale: rinvio integrale al CRR per i concetti chiave, al D.Lgs. 142/2005 per i conglomerati, all'art. 23 T.U.B. per il controllo. La filosofia legislativa e' di garantire coerenza, europeizzazione e adattabilita'. Senza padronanza di queste definizioni e' impossibile applicare la disciplina sulla composizione del gruppo (art. 60), sui poteri della capogruppo (art. 61), sull'autorizzazione (art. 60-bis), sull'albo (art. 64), sulla vigilanza consolidata (artt. 65-69) e sui requisiti prudenziali CRR/CRR III. Ogni due diligence bancaria, operazione di M&A nel settore finanziario, richiesta di autorizzazione per una SPF/SPFM richiede applicazione puntuale di queste definizioni, supportata da group structure charts, FINREP/COREP reporting e EBA Guidelines su scope of consolidation. La giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Consiglio di Stato) riconosce all'Autorità di vigilanza un ampio margine tecnico-discrezionale nel definire il perimetro applicativo.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Perché l'art. 59 T.U.B. rinvia al CRR (Reg. UE 575/2013) per definire SPF, SPFM e società strumentali invece di definirle direttamente?
La scelta di rinviare integralmente al Reg. UE 575/2013 (CRR) per le definizioni delle società finanziarie (art. 4, par. 1, punto 26 CRR), delle SPF (punto 20 CRR) e delle società strumentali (punto 18 CRR) risponde a tre esigenze. Primo, garantire la coerenza terminologica tra diritto bancario italiano ed europeo: il CRR e' un regolamento dell'Unione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, e usare le sue definizioni evita disallineamenti tra T.U.B. e diritto UE. Secondo, garantire l'adattabilita' automatica del T.U.B. alle modifiche del CRR: ogni aggiornamento del CRR (es. CRR II Reg. UE 2019/876, CRR III Reg. UE 2024/1623) si riflette automaticamente sulle definizioni T.U.B., senza necessità di un intervento legislativo nazionale. Terzo, favorire il level playing field nel mercato unico bancario: le banche e i gruppi che operano in più Stati UE applicano le stesse definizioni in ogni giurisdizione, riducendo costi di compliance e rischi di arbitraggio regolamentare. La scelta non e' immune da critiche dottrinali (rinvio dinamico a fonti esterne, complessita' interpretativa), ma e' la conseguenza inevitabile della europeizzazione progressiva del diritto bancario.
Qual e' la differenza tra una SPF (società di partecipazione finanziaria) e una SPFM (mista) ai sensi dell'art. 59 T.U.B.?
La distinzione tra SPF e SPFM si fonda sulla natura delle partecipazioni detenute. La SPF (società di partecipazione finanziaria, definita dall'art. 4, par. 1, punto 20 CRR) e' una holding le cui filiazioni sono esclusivamente o principalmente enti creditizi o imprese di investimento; e' la pura holding bancaria/finanziaria. La SPFM (società di partecipazione finanziaria mista, definita dall'art. 1, c. 1, lett. v) del D.Lgs. 142/2005 in attuazione della FICOD) e' invece una holding al vertice di un conglomerato finanziario, ossia di un gruppo che combina partecipazioni in soggetti bancari/finanziari e in imprese assicurative in modo significativo. Esempi pratici: una holding che controlla solo banche e SGR e' una SPF; una holding che controlla banche, SGR e compagnie di assicurazione e' una SPFM. La distinzione e' rilevante perché: (i) determina il regime di vigilanza applicabile (vigilanza bancaria pura ex art. 61 T.U.B. per le SPF, vigilanza supplementare conglomerale ex D.Lgs. 142/2005 anche per le SPFM); (ii) determina i requisiti patrimoniali consolidati e le regole sulle operazioni intra-gruppo; (iii) determina l'autorità coordinatrice (BdI per SPF, BdI o IVASS per SPFM a seconda della prevalenza). Casi italiani: Cassa Centrale Banca e' SPF, Mediobanca e' SPFM avendo una significativa controllata assicurativa (Generali).
Cosa significa che il controllo bancario ex <a href="/articolo-23-del-tub/">art. 23 T.U.B.</a> include 'rapporti finanziari o organizzativi idonei a conseguire effetti analoghi'?
La formula 'rapporti di carattere finanziario od organizzativo idonei a conseguire effetti analoghi a quelli del controllo' (art. 23, c. 2, T.U.B.) e' una norma di chiusura di portata particolarmente ampia, che consente alla Banca d'Italia di qualificare come 'controllo bancario' situazioni che, nel diritto societario comune ex art. 2359 c.c., non integrerebbero la nozione di controllo. La ratio e' funzionale alla vigilanza: cio' che conta non e' la forma giuridica del rapporto (titolarita' di una percentuale di voti, esistenza di un contratto di dominio) ma la sostanza dell'integrazione tra entita' (principio substance over form, di derivazione contabile IAS/IFRS 10). Esempi pratici di rapporti che possono integrare un 'controllo di fatto' bancario ex art. 23, c. 2: (i) interlocking directorate massiccio (es. amministratori coincidenti tra due banche); (ii) dipendenza tecnologica esclusiva (es. una piccola banca che utilizza esclusivamente la piattaforma IT di un'altra); (iii) dipendenza finanziaria strutturale (es. linee di credito di sostegno determinanti); (iv) accordi di shared services e centralizzazione di funzioni vitali; (v) garanzie bancarie incrociate sistematiche; (vi) interconnessione tramite veicoli (es. fondi di private equity dedicati). L'orientamento di Banca d'Italia si basa su una valutazione caso per caso, motivata e proporzionata, soggetta al sindacato del TAR Lazio in sede di impugnazione.
Quali soggetti italiani sono qualificabili come 'società finanziarie' ai sensi dell'art. 59, lett. b), T.U.B. e del CRR?
Sono qualificabili come 'società finanziarie' (financial institutions ex art. 4, par. 1, punto 26 CRR) i seguenti soggetti italiani: (i) gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo Unico ex art. 106 T.U.B. (post-riforma D.Lgs. 169/2012), che svolgono attività di concessione di finanziamenti, leasing, factoring, credito al consumo, garanzie; (ii) le SGR - Società di Gestione del Risparmio (art. 33 ss. TUF); (iii) le SIM - Società di Intermediazione Mobiliare (art. 19 ss. TUF); (iv) gli IMEL - Istituti di Moneta Elettronica (art. 114-bis ss. TUB); (v) gli Istituti di Pagamento (art. 114-sexies ss. TUB); (vi) le SICAV e SICAF (organismi di investimento collettivo del risparmio in forma societaria); (vii) le società di credito su pegno (residuali); (viii) le imprese di assicurazione SONO ESCLUSE dalla definizione di financial institution CRR (rientrano nella disciplina settoriale Solvency II). Sono esclusi anche i meri veicoli di cartolarizzazione (SSPE - securitisation special purpose entities), che hanno una disciplina autonoma. La qualificazione e' rilevante per: (a) ingresso nel perimetro di consolidamento prudenziale ex art. 60 T.U.B.; (b) deduzioni dal patrimonio di vigilanza ex art. 36 CRR; (c) requisiti di reporting prudenziale (FINREP/COREP); (d) operazioni intra-gruppo soggette a limiti (art. 53 T.U.B. e art. 395 CRR sui grandi rischi).
Chi e' il 'coordinatore del conglomerato finanziario' e qual e' il suo ruolo?
Il 'coordinatore del conglomerato finanziario' (art. 59, lett. d), T.U.B. con rinvio all'art. 5 D.Lgs. 142/2005) e' l'autorità di vigilanza designata per coordinare l'esercizio della vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari ai sensi della Dir. 2002/87/CE (FICOD), oggi recepita dal D.Lgs. 142/2005. Un conglomerato finanziario e' un gruppo che opera in modo significativo sia nel settore bancario/dell'intermediazione finanziaria (banche, SGR, SIM, IMEL) sia in quello assicurativo, con superamento delle soglie di intersettorialita' (oltre il 10% del totale di bilancio del gruppo deve essere attribuibile al settore minoritario, oppure le attività del settore minoritario devono superare i 6 miliardi di euro). Per i conglomerati italiani, il coordinatore e' generalmente la Banca d'Italia se la prevalenza del gruppo e' bancaria/finanziaria, o IVASS se la prevalenza e' assicurativa. Per conglomerati cross-border UE, la designazione avviene secondo criteri uniformi (autorità del paese ove e' situata l'impresa madre regolamentata di massima dimensione, salvo accordi diversi tra le autorità). Nel MVU, per le banche significant la BCE può assumere il ruolo di coordinatore. I poteri del coordinatore includono: raccolta di informazioni a livello consolidato di conglomerato; verifica dell'adeguatezza patrimoniale supplementare (Standard Method, Insurance Sector Method o Combined Method); vigilanza sulla concentrazione dei rischi (cd. risk concentration test); vigilanza sulle operazioni intra-gruppo (cd. intra-group transactions test); vigilanza sui sistemi di controllo interno, di risk management e di governance integrata.
Fonti consultate: 1 fonte verificate