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Art. 798 c.p.c. – Riesame del merito
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Su domanda del convenuto la Corte di appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza e stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 395.
In questi casi la corte, secondo i risultati della istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l’efficacia della sentenza straniera.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 798 c.p.c. (abrogato dal 1996) consentiva alla Corte d'appello di procedere al riesame nel merito della sentenza straniera in specifici casi, come la contumacia o i motivi di revocazione.
Ratio
L'art. 798 c.p.c. introduceva nel sistema dell'exequatur un'importante deroga al principio della non revisione nel merito delle sentenze straniere, consentendo alla Corte d'appello di ridecidere il caso in specifiche situazioni in cui sussisteva il rischio che il processo straniero non avesse offerto adeguate garanzie difensive alla parte convenuta. La norma bilanciava il principio del mutuo riconoscimento con la tutela del giusto processo.
L'attribuzione del diritto di chiedere il riesame al solo convenuto era coerente con la ratio della norma: è il soggetto che potrebbe essere pregiudicato da un processo celebratosi senza la sua effettiva partecipazione (contumacia) o affetto da vizi procedimentali che legittima domande di revisione.
Analisi
Il primo comma limita la legittimazione attiva al solo convenuto, escludendo l'attore. I casi in cui il riesame era ammissibile erano: (a) sentenza pronunciata in contumacia; (b) ricorrenza di uno dei motivi di revocazione di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 395 c.p.c. (dolo della controparte, prove false, atti dolosi del giudice, violenza, errore di fatto). Il secondo comma consentiva alla Corte di scegliere tra due esiti: decidere nel merito (ridecidere la causa) oppure dichiarare l'efficacia della sentenza straniera, secondo i risultati dell'istruzione.
Quando si applica
Norma abrogata. In vigenza, il riesame era possibile solo su domanda del convenuto e solo nei casi tassativamente previsti. Nel sistema attuale della L. 218/1995, il principio è che il riconoscimento avviene automaticamente e il riesame nel merito è tendenzialmente escluso.
Connessioni
L'art. 798 richiamava l'art. 395 c.p.c. (motivi di revocazione), coordinandosi con gli artt. 796-797 e 799 sull'efficacia delle sentenze straniere, tutti abrogati dalla L. 218/1995.
Domande frequenti
L'art. 798 c.p.c. è ancora applicabile?
No. È stato abrogato dall'art. 73, L. 218/1995, a decorrere dal 31 dicembre 1996. La disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere è ora contenuta nella L. 218/1995 e nei regolamenti UE applicabili.
Chi poteva chiedere il riesame nel merito della sentenza straniera?
Solo il convenuto poteva chiederlo, non l'attore. Il diritto era limitato al soggetto che potesse essere pregiudicato dall'esecuzione in Italia di una sentenza straniera affetta da vizi procedimentali.
In quali casi era ammesso il riesame nel merito?
Solo in due ipotesi tassative: quando la sentenza straniera era stata pronunciata in contumacia, oppure quando ricorreva uno dei motivi di revocazione indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 395 c.p.c.
Quale esito poteva avere il riesame nel merito?
La Corte d'appello poteva decidere di ridecidere la causa nel merito oppure di dichiarare l'efficacia della sentenza straniera, a seconda dei risultati dell'istruzione e della discussione.
Anche il n. 5 dell'art. 395 (contrasto di giudicati) era motivo per chiedere il riesame?
No. L'art. 798 richiamava solo i nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 395, escludendo espressamente il n. 5 (contrasto tra sentenze). Questa era una limitazione tassativa del sistema.