Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 796 c.p.c. – Giudice competente

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 – Codice di procedura civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 31 maggio 1995, n. 218. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Chi vuol far valere nel Regno una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte d’appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.

La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità.

In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte d’appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.

L’intervento del pubblico ministero è sempre necessario

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
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In sintesi

  • La norma è stata abrogata dall'art. 73, L. 218/1995, a decorrere dal 31 dicembre 1996.
  • In vigenza, attribuiva la competenza alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza straniera doveva avere attuazione.
  • Prevedeva la possibilità di richiedere la dichiarazione di efficacia in via diplomatica, se consentito da convenzioni internazionali o reciprocità.
  • L'intervento del pubblico ministero era sempre obbligatorio nel procedimento.
Indice dei contenuti

L'art. 796 c.p.c. (abrogato dal 1996) stabiliva la competenza della Corte d'appello per il riconoscimento delle sentenze straniere nell'ordinamento italiano.

Ratio

L'art. 796 c.p.c., oggi abrogato, rappresentava il cardine del sistema italiano di riconoscimento delle sentenze straniere anteriore alla riforma del diritto internazionale privato del 1995. La norma si fondava sul principio che le sentenze straniere, per produrre effetti in Italia, dovessero essere previamente «omologate» dalla giurisdizione italiana mediante un procedimento giurisdizionale che ne accertasse la conformità ai requisiti stabiliti dall'ordinamento italiano.

Il ruolo necessario del pubblico ministero rifletteva la concezione pubblicistica del riconoscimento delle sentenze straniere come atto di sovranità statale, in cui l'interesse pubblico alla corretta applicazione del diritto era sempre presente.

Analisi

La norma attribuiva la competenza alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza doveva avere attuazione, scegliendo un criterio funzionale-territoriale. Il secondo comma consentiva la via diplomatica per la dichiarazione di efficacia quando prevista da convenzioni internazionali o dalla reciprocità, con nomina da parte del presidente della Corte d'appello di un curatore speciale se la parte interessata non aveva costituito un procuratore. L'ultimo comma sanciva l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero.

Quando si applica

L'art. 796, essendo stato abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1996, non ha più applicazione per i procedimenti instaurati dopo tale data. Per i procedimenti pendenti alla data di abrogazione, le norme transitorie della L. 218/1995 regolavano la sorte dei procedimenti in corso. Oggi il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere è disciplinato dagli artt. 64-71 della L. 218/1995 (legge di riforma del diritto internazionale privato), che ha introdotto un sistema di riconoscimento automatico senza necessità di un apposito procedimento giurisdizionale per le sentenze di accertamento.

Connessioni

Il sistema dell'art. 796 trovava completamento negli artt. 797 (condizioni per la dichiarazione di efficacia), 798 (riesame del merito) e 799 (dichiarazione di efficacia in giudizio pendente), tutti abrogati dalla stessa legge. La disciplina vigente è contenuta nella L. 218/1995, nonché nei regolamenti UE in materia (Reg. 1215/2012 «Bruxelles I bis» per le sentenze di Stati UE).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

In vigenza della norma (prima del 31 dicembre 1996), Tizio aveva ottenuto una sentenza di condanna contro Caio in un tribunale francese. Per far valere la sentenza in Italia, Tizio doveva proporre domanda mediante citazione davanti alla Corte d'appello del luogo in cui Caio aveva i propri beni. Il procedimento richiedeva l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e il rispetto delle condizioni di cui all'art. 797. Oggi, per sentenze di Stati UE, si applica il Reg. 1215/2012 che prevede un riconoscimento diretto senza procedimento preventivo.

Caso 2: Caso 2

Sempre in vigenza della norma, Sempronio chiedeva la dichiarazione di efficacia di una sentenza statunitense in via diplomatica, in virtù del principio di reciprocità vigente tra Italia e USA. Il presidente della Corte d'appello, poiché Sempronio non aveva costituito un procuratore in Italia, nominava su richiesta del PM un curatore speciale per proporre la domanda formale di riconoscimento. Oggi tale meccanismo diplomatico non è più previsto dalla L. 218/1995.

Domande frequenti

L'art. 796 c.p.c. è ancora in vigore?

No. L'art. 796 è stato abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 31 dicembre 1996. La materia è oggi disciplinata dagli artt. 64-71 della stessa legge.

Come si riconosce oggi una sentenza straniera in Italia?

Per le sentenze di Stati UE si applica il Reg. 1215/2012 (Bruxelles I bis). Per le sentenze di Stati extra-UE si applica la L. 218/1995, che prevede il riconoscimento automatico in presenza di determinate condizioni, senza necessità di un procedimento giurisdizionale preventivo di omologazione.

Qual era il criterio di competenza territoriale previsto dall'art. 796 abrogato?

La competenza era attribuita alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza straniera doveva avere attuazione, con un criterio funzionale-territoriale collegato al luogo di esecuzione della decisione.

Era obbligatoria la presenza del pubblico ministero nel vecchio procedimento di riconoscimento?

Sì, l'art. 796 prevedeva che l'intervento del pubblico ministero fosse sempre necessario nel procedimento di dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

Era possibile chiedere il riconoscimento per via diplomatica?

Sì, quando consentito da convenzioni internazionali o dal principio di reciprocità. In tal caso, se la parte non aveva un procuratore in Italia, il presidente della Corte d'appello nominava un curatore speciale su richiesta del PM.

Ultimo aggiornamento redazionale: 11 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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