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Art. 796 c.p.c. – Giudice competente
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla Corte d’appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.
La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando cio’ e consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della Corte d’appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.
L’intervento del pubblico ministero e sempre necessario.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 796 c.p.c. (abrogato dal 1996) stabiliva la competenza della Corte d'appello per il riconoscimento delle sentenze straniere nell'ordinamento italiano.
Ratio
L'art. 796 c.p.c., oggi abrogato, rappresentava il cardine del sistema italiano di riconoscimento delle sentenze straniere anteriore alla riforma del diritto internazionale privato del 1995. La norma si fondava sul principio che le sentenze straniere, per produrre effetti in Italia, dovessero essere previamente «omologate» dalla giurisdizione italiana mediante un procedimento giurisdizionale che ne accertasse la conformità ai requisiti stabiliti dall'ordinamento italiano.
Il ruolo necessario del pubblico ministero rifletteva la concezione pubblicistica del riconoscimento delle sentenze straniere come atto di sovranità statale, in cui l'interesse pubblico alla corretta applicazione del diritto era sempre presente.
Analisi
La norma attribuiva la competenza alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza doveva avere attuazione, scegliendo un criterio funzionale-territoriale. Il secondo comma consentiva la via diplomatica per la dichiarazione di efficacia quando prevista da convenzioni internazionali o dalla reciprocità, con nomina da parte del presidente della Corte d'appello di un curatore speciale se la parte interessata non aveva costituito un procuratore. L'ultimo comma sanciva l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero.
Quando si applica
L'art. 796, essendo stato abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1996, non ha più applicazione per i procedimenti instaurati dopo tale data. Per i procedimenti pendenti alla data di abrogazione, le norme transitorie della L. 218/1995 regolavano la sorte dei procedimenti in corso. Oggi il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere è disciplinato dagli artt. 64-71 della L. 218/1995 (legge di riforma del diritto internazionale privato), che ha introdotto un sistema di riconoscimento automatico senza necessità di un apposito procedimento giurisdizionale per le sentenze di accertamento.
Connessioni
Il sistema dell'art. 796 trovava completamento negli artt. 797 (condizioni per la dichiarazione di efficacia), 798 (riesame del merito) e 799 (dichiarazione di efficacia in giudizio pendente), tutti abrogati dalla stessa legge. La disciplina vigente è contenuta nella L. 218/1995, nonché nei regolamenti UE in materia (Reg. 1215/2012 «Bruxelles I bis» per le sentenze di Stati UE).
Domande frequenti
L'art. 796 c.p.c. è ancora in vigore?
No. L'art. 796 è stato abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, a decorrere dal 31 dicembre 1996. La materia è oggi disciplinata dagli artt. 64-71 della stessa legge.
Come si riconosce oggi una sentenza straniera in Italia?
Per le sentenze di Stati UE si applica il Reg. 1215/2012 (Bruxelles I bis). Per le sentenze di Stati extra-UE si applica la L. 218/1995, che prevede il riconoscimento automatico in presenza di determinate condizioni, senza necessità di un procedimento giurisdizionale preventivo di omologazione.
Qual era il criterio di competenza territoriale previsto dall'art. 796 abrogato?
La competenza era attribuita alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza straniera doveva avere attuazione, con un criterio funzionale-territoriale collegato al luogo di esecuzione della decisione.
Era obbligatoria la presenza del pubblico ministero nel vecchio procedimento di riconoscimento?
Sì, l'art. 796 prevedeva che l'intervento del pubblico ministero fosse sempre necessario nel procedimento di dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Era possibile chiedere il riconoscimento per via diplomatica?
Sì, quando consentito da convenzioni internazionali o dal principio di reciprocità. In tal caso, se la parte non aveva un procuratore in Italia, il presidente della Corte d'appello nominava un curatore speciale su richiesta del PM.