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Art. 791 c.p.c. – Progetto di divisione formato dal notaio
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.
Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
Il giudice provvede come al penultimo comma dell’articolo precedente per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell’articolo 187.
L’estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell’articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 791 c.p.c. regola il progetto di divisione redatto dal notaio delegato: in caso di disaccordo tra le parti, il verbale è trasmesso al giudice per i provvedimenti di competenza.
Ratio
L'art. 791 c.p.c. chiude il procedimento divisionale davanti al notaio delegato, disciplinando la fase conclusiva in cui il professionista redige il progetto delle quote e dei lotti. La norma distingue il caso in cui le parti raggiungono un accordo, ipotesi auspicabile che consente di chiudere la divisione senza ulteriore intervento giurisdizionale, da quello in cui il disaccordo impone il ritorno al giudice istruttore.
La previsione che l'estrazione dei lotti richieda un'ordinanza del giudice o una sentenza passata in giudicato tutela la certezza del risultato divisionale e impedisce che il notaio possa procedere autonomamente all'assegnazione definitiva in assenza di un titolo giurisdizionale.
Analisi
Il primo comma impone la redazione di un unico processo verbale riassuntivo di tutte le operazioni, garantendo la completezza documentale. Il secondo comma disciplina il caso di disaccordo: entro cinque giorni dalla sottoscrizione del verbale, il notaio deve trasmetterlo al giudice istruttore. Il terzo comma rinvia alla procedura dell'art. 790 penultimo comma per la fissazione dell'udienza, e al successivo art. 187 per i provvedimenti del giudice. L'ultimo comma pone un divieto assoluto: l'estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice emessa ai sensi dell'art. 789 ultimo comma, o a sentenza passata in giudicato.
Quando si applica
La norma si applica a conclusione delle operazioni di divisione delegate al notaio, quando il professionista ha formato il progetto delle quote e dei lotti. Si distinguono due scenari: accordo tra le parti (che rende superfluo il ricorso al giudice) e disaccordo (che impone la trasmissione degli atti al giudice istruttore). Il divieto di estrazione dei lotti senza titolo giurisdizionale vale in ogni caso, indipendentemente dall'accordo.
Connessioni
L'art. 791 si coordina con l'art. 790 c.p.c. (operazioni davanti al notaio), l'art. 789 c.p.c. (provvedimenti del giudice sulla divisione, cui si rinvia per l'estrazione dei lotti), l'art. 187 c.p.c. (provvedimenti del giudice istruttore sulla rimessione della causa) e le disposizioni generali sulla divisione giudiziale degli artt. 784 e seguenti.
Domande frequenti
Cosa deve fare il notaio se le parti non si accordano sul progetto di divisione?
Il notaio deve trasmettere il processo verbale delle operazioni al giudice istruttore entro cinque giorni dalla sottoscrizione del verbale, affinché il giudice adotti i provvedimenti di competenza.
È possibile estrarre i lotti per accordo privato tra le parti, senza passare dal giudice?
No. L'art. 791 vieta l'estrazione dei lotti senza un'ordinanza del giudice emessa ai sensi dell'art. 789 ultimo comma, o senza una sentenza passata in giudicato, anche se le parti sono d'accordo.
Entro quanto tempo il notaio deve trasmettere il verbale al giudice in caso di disaccordo?
Entro cinque giorni dalla sottoscrizione del processo verbale. Il termine è espressamente previsto dalla norma come termine perentorio.
Il notaio redige verbali separati per ogni operazione o un unico documento?
L'art. 791 impone la redazione di un unico processo verbale riassuntivo di tutte le operazioni effettuate, garantendo la completezza della documentazione divisionale.
Quali provvedimenti può adottare il giudice dopo aver ricevuto il verbale del notaio?
Il giudice, fissata l'udienza di comparizione, adotta i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 187 c.p.c., che possono comprendere la rimessione al collegio o la decisione diretta sulle questioni controverse.