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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 787 c.p.c. – Vendita di mobili

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista

delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della

vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

In sintesi

  • Per la vendita di beni mobili nella divisione, il giudice istruttore o il professionista delegato applicano gli artt. 534 e ss. c.p.c. sull'espropriazione mobiliare.
  • La procedura semplificata vale solo in assenza di controversia sulla necessità della vendita.
  • Se la necessità della vendita è contestata, la decisione spetta al collegio con sentenza.
  • La norma bilancia l'efficienza nella liquidazione con la tutela dei condividenti dissenzienti.
  • Il «professionista delegato» è il notaio eventualmente incaricato ex art. 786 c.p.c.

Nella divisione ereditaria, la vendita di beni mobili si svolge secondo le norme sull'espropriazione; se sorge controversia sulla necessità della vendita, serve sentenza del collegio.

Ratio

L'articolo 787 c.p.c. disciplina la vendita di beni mobili nell'ambito delle operazioni divisionali, affrontando il caso in cui i beni della comunione non siano comodamente divisibili in natura e debbano essere liquidati per distribuirne il ricavato tra i condividenti. La ratio della norma è duplice: da un lato, consentire la rapida liquidazione dei mobili attraverso le procedure dell'espropriazione forzata (già consolidate e funzionali); dall'altro, tutelare i condividenti che contestino la necessità della vendita, riservando in tal caso la decisione al collegio.

La distinzione tra «necessità» della vendita e modalità della vendita è fondamentale: il quomodo della vendita (prezzo, modalità, timing) è rimesso al giudice istruttore o al notaio delegato; l'an della vendita (se sia necessario vendere quel bene piuttosto che assegnarlo in natura) è una questione di diritto sostanziale che, se controversa, richiede la decisione collegiale.

Analisi

Il primo comma stabilisce che quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato (il notaio di cui all'art. 786) procede a norma degli artt. 534 e seguenti c.p.c. (espropriazione mobiliare presso il debitore), se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Il rinvio alle norme sull'espropriazione è tecnico: si applicano le procedure di vendita all'incanto o a trattativa privata previste per l'esecuzione forzata, adattate al contesto divisionale.

Il secondo comma introduce la regola di garanzia: se sorge controversia sulla necessità della vendita, questa non può essere disposta se non con sentenza del collegio. La controversia può essere sollevata da qualsiasi condividente che ritenga il bene assegnabile in natura, che contesti la stima, o che sostenga l'esistenza di acquirenti preferenziali (come nel caso del retratto successorio ex art. 732 c.c.). La sentenza del collegio è necessaria perché si tratta di una decisione che incide definitivamente sui diritti dei condividenti.

Quando si applica

La norma si applica nella fase delle operazioni divisionali, dopo che il giudice ha disposto la divisione con ordinanza ex art. 785 e nel corso della formazione del progetto divisionale. La vendita si rende necessaria quando i beni mobili non possono essere commodamente divisi in natura o assegnati integralmente a uno dei condividenti con conguaglio agli altri, oppure quando i condividenti non raggiungono l'accordo sull'assegnazione. Censi e rendite sono figurativi diritti reali ormai desueti nella pratica moderna, ma la norma li menziona per completezza storica.

Il professionista delegato (notaio) che procede alla vendita deve attenersi alle stesse norme del giudice istruttore: pubblicità dell'asta, modalità di offerta, aggiudicazione. Il ricavato della vendita viene distribuito tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote, tenendo conto degli eventuali conguagli.

Connessioni

La norma si raccorda con gli artt. 534 e ss. c.p.c. sull'espropriazione mobiliare, che disciplinano le modalità operative della vendita. Si collega al successivo art. 788 c.p.c. che prevede una disciplina analoga per la vendita di immobili nella divisione, con rinvio all'art. 569, terzo comma, c.p.c. La figura del «professionista delegato» di cui al primo comma è il notaio di cui all'art. 786. Rilevante è anche l'art. 720 c.c. sulla indivisibilità dei beni dell'eredità, che può fondare la necessità di vendita quando i beni non siano comodamente divisibili in natura.

Sul piano sostanziale, il diritto di retratto successorio ex art. 732 c.c. può interferire con le operazioni di vendita: il coerede che intende esercitare il retratto deve farlo in sede di contestazione della necessità della vendita, portando la questione davanti al collegio ai sensi del secondo comma dell'art. 787.

Domande frequenti

Come vengono venduti i beni mobili di un'eredità nella divisione giudiziale?

Si applicano le norme sull'espropriazione mobiliare (artt. 534 ss. c.p.c.): tipicamente vendita all'asta con modalità pubblicistiche che garantiscono la massimizzazione del prezzo. Il giudice istruttore o il notaio delegato gestisce la procedura. Il ricavato viene distribuito tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote.

Un coerede può opporsi alla vendita all'asta dei beni mobili dell'eredità?

Sì, può contestare la 'necessità' della vendita, ad esempio proponendo che il bene gli venga assegnato direttamente con conguaglio in denaro agli altri coeredi. In tal caso sorge una controversia che deve essere risolta con sentenza del collegio, non dal giudice istruttore con ordinanza.

Chi è il 'professionista delegato' che può effettuare la vendita dei mobili ex art. 787 c.p.c.?

È il notaio a cui il giudice istruttore ha delegato la direzione delle operazioni divisionali ai sensi dell'art. 786 c.p.c. Quando le operazioni sono affidate al notaio, è questi a gestire anche le eventuali vendite di beni mobili, applicando le stesse norme previste per il giudice istruttore.

Cosa sono i 'censi' e le 'rendite' menzionati dall'art. 787 c.p.c.?

Sono figure giuridiche di derivazione storica (censo enfiteutico, censo riservativo, rendita fondiaria) oggi quasi del tutto scomparse dalla pratica. La loro menzione nella norma riflette il testo originario del 1942; nella pratica moderna la norma trova applicazione essenzialmente per i beni mobili in senso stretto.

Il ricavato della vendita dei mobili viene distribuito immediatamente ai coeredi?

Non necessariamente in modo immediato. Il ricavato confluisce nel conto divisionale e viene distribuito tra i condividenti solo all'approvazione del progetto definitivo di divisione ex art. 789 c.p.c., che tiene conto di tutti i beni, le vendite, i conguagli e le eventuali pretese dei creditori opponenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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