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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 747 c.p.c. – Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si e aperta la successione.

Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.

Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale e ammesso reclamo a norma dell’articolo 739.

Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.

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In sintesi

  • L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso al pretore per i beni mobili e al tribunale per quelli immobili.
  • La competenza territoriale è determinata dal luogo di apertura della successione.
  • Se i beni appartengono a incapaci, è necessario sentire il giudice tutelare.
  • Il giudice provvede con decreto reclamabile a norma dell'art. 739 c.p.c.; se l'oggetto è un legato di specie, il ricorso va notificato al legatario.

La vendita di beni ereditari richiede autorizzazione giudiziaria; per i mobili si ricorre al pretore, per gli immobili al tribunale del luogo di apertura della successione.

Ratio

L'art. 747 c.p.c. regola il procedimento attraverso cui gli eredi (o i loro rappresentanti legali) ottengono l'autorizzazione giudiziaria necessaria per alienare beni facenti parte di una massa ereditaria. La ratio dell'intervento giudiziario è duplice: proteggere i coeredi (specie se incapaci) dalla dispersione del patrimonio comune durante la fase di liquidazione dell'eredità, e tutelare i terzi acquisitori garantendo che la vendita avvenga con il necessario presidio giurisdizionale.

Il procedimento si attiva in modo differenziato a seconda della natura del bene — mobile o immobile — e della qualità dei titolari, con un'attenzione particolare alle ipotesi in cui nell'eredità partecipino soggetti incapaci o nel patrimonio ereditario siano compresi legati di specie.

Analisi

Il primo comma stabilisce la competenza per materia e territorio: per i beni mobili, la domanda è proposta al pretore (oggi: giudice del tribunale in composizione monocratica); per gli immobili, al tribunale. In entrambi i casi, la competenza territoriale è ancorata al luogo di apertura della successione (coincidente con l'ultimo domicilio del defunto ai sensi dell'art. 456 c.c.). La forma è quella del ricorso, coerente con il carattere di procedimento camerale.

Il secondo comma introduce la necessità di «sentire il giudice tutelare» quando i beni appartengano a incapaci — tutela aggiuntiva che si aggiunge al procedimento principale e che riflette il ruolo centrale del giudice tutelare nella gestione del patrimonio degli incapaci.

Il terzo comma prevede che il giudice provveda con decreto, soggetto a reclamo a norma dell'art. 739 c.p.c. Il quarto comma aggiunge un adempimento procedimentale specifico: se la vendita riguarda un legato di specie (ossia un bene determinato lasciato a un legatario identificato), il ricorso deve essere notificato al legatario, che acquista così la qualità di soggetto da sentire nel procedimento.

Quando si applica

La norma si applica tipicamente quando gli eredi, durante la fase di liquidazione dell'eredità, intendono vendere beni specifici per far fronte ai debiti ereditari o semplicemente per convertire il patrimonio in liquidità. Rileva anche nei casi di eredità con beneficio d'inventario e nelle successioni in cui siano coinvolti minori o interdetti. È frequente nella pratica ereditaria con immobili e nelle successioni imprenditoriali.

Connessioni

L'art. 747 c.p.c. si raccorda con l'art. 748 c.p.c. (forma della vendita dei beni ereditari), con l'art. 739 c.p.c. (reclamo), con gli artt. 320, 374 e 375 c.c. (autorizzazioni del giudice tutelare per minori e interdetti), con gli artt. 649 e 661 c.c. in materia di legati di specie, e con le norme sulla vendita dei beni dei minori (artt. 732 e seguenti c.p.c.).

Domande frequenti

Posso vendere un immobile ereditato prima di fare la divisione tra coeredi?

Sì, ma è necessaria l'autorizzazione del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, da richiedersi con ricorso ai sensi dell'art. 747 c.p.c., salvo che tutti i coeredi siano d'accordo e capaci.

Qual è la competenza per la vendita di beni mobili ereditari?

Per i beni mobili la domanda di autorizzazione si propone al giudice monocratico del tribunale del luogo di apertura della successione, mentre per gli immobili la competenza è del tribunale in composizione collegiale.

Se nell'eredità c'è un minore, la procedura cambia?

Sì, quando i beni appartengono a incapaci (minori, interdetti) è necessario sentire il giudice tutelare prima che il giudice del procedimento principale emetta il decreto di autorizzazione.

Cosa succede se nel testamento c'è un legato che riguarda il bene da vendere?

Se l'oggetto dell'autorizzazione è un bene lasciato come legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario, che ha diritto di essere sentito nel procedimento prima dell'emissione del decreto.

Il decreto di autorizzazione alla vendita è impugnabile?

Sì, il decreto emesso dal giudice è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c., con i termini e le modalità ivi previsti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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