Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 733 c.p.c. – Vendita di beni
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 731 - Art. 731 c.p.c.: Comunicazione all’ufficio di stato civile→Cod. proc. civ. art. 734 - Art. 734 c.p.c.: Esito negativo dell’incanto→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 735 c.p.c.: Sostituzione dell’amministratore del patrimonio→Articolo 730 Codice di Procedura Civile: Esecuzione→Articolo 736 Codice di Procedura Civile: Procedimento→Articolo 729 Codice di Procedura Civile: Pubblicazione della sentenza→Art. 737 c.p.c.: Forma della domanda e del provvedimento→Articolo 728 Codice di Procedura Civile: Comparizione→Articolo 738 Codice di Procedura Civile: Procedimento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Per la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale designa il funzionario competente per l'incanto pubblico, con le formalità previste dalla legge.
Ratio
L'art. 733 c.p.c. disciplina le modalità operative della vendita coattiva di beni appartenenti a soggetti privi o limitati nella capacità di agire (minori, interdetti, inabilitati), quando il tribunale, nell'esercizio della sua funzione di tutela, abbia autorizzato la vendita ai pubblici incanti. La norma risponde all'esigenza di garantire la massima trasparenza e concorrenzialità nella vendita, così da realizzare il miglior prezzo possibile nell'interesse del soggetto protetto. La designazione di un pubblico ufficiale come soggetto procedente assicura imparzialità e legalità nell'intera procedura.
Analisi
Il primo comma identifica due tipologie di vendita in funzione della natura del bene: per i beni mobili è competente l'ufficiale giudiziario della pretura (oggi tribunale, dopo la soppressione delle preture con D.Lgs. 51/1998) del luogo in cui si trovano i beni; per i beni immobili è competente un cancelliere della medesima pretura o un notaio del luogo. Il secondo comma richiama, in quanto applicabili, le norme della procedura espropriativa ordinaria (artt. 534 ss. c.p.c. sull'incanto mobiliare), adattandole al contesto volontario-tutelativo, e impone l'osservanza delle forme di pubblicità che il tribunale ha ordinato nell'atto di autorizzazione. Il riferimento alle «norme degli artt. 534 e ss.» garantisce un minimo di standardizzazione procedurale anche nella vendita volontaria dei beni dei soggetti deboli.
Quando si applica
La norma opera ogni volta che il tribunale, nell'ambito di un procedimento di tutela o di curatela, autorizzi la vendita di beni del soggetto protetto stabilendo espressamente che essa avvenga ai pubblici incanti. Tipicamente si applica nelle gestioni tutelari ex artt. 374-375 c.c. per i minori sotto tutela, nelle curatele dei minori emancipati, nelle amministrazioni dei beni degli interdetti e degli inabilitati. La ratio del controllo giudiziale esclude che la vendita possa avvenire in forme diverse da quelle prescritte senza ulteriore autorizzazione.
Connessioni
La norma si raccorda con l'art. 376 c.c. (autorizzazione del tribunale alla vendita di beni di minori e interdetti) e con gli artt. 374-375 c.c. (atti soggetti ad autorizzazione del giudice tutelare e del tribunale). Il richiamo agli artt. 534 ss. c.p.c. connette la procedura agli istituti dell'esecuzione forzata mobiliare. L'art. 734 c.p.c. disciplina il caso in cui l'incanto abbia esito negativo, completando il sistema. Dopo la soppressione delle preture (D.Lgs. 51/1998), le competenze sono transitate ai tribunali.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio muore lasciando erede il figlio minore Caio, posto sotto tutela della nonna Sempronia. Tra i beni ereditari vi è un'autovettura di pregio. Il giudice tutelare autorizza la vendita ai pubblici incanti designando l'ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trova il veicolo. L'ufficiale fissa la data dell'incanto, cura la pubblicità disposta dal giudice e procede alla vendita ai sensi degli artt. 534 ss. c.p.c. Il ricavato è versato sul conto corrente vincolato del minore Caio, sotto il controllo del giudice tutelare.
Caso 2: Caso 2
Mevio è dichiarato interdetto e il tutore Filano chiede al tribunale l'autorizzazione a vendere un appartamento appartenente all'interdetto per far fronte alle spese di assistenza. Il tribunale autorizza la vendita ai pubblici incanti e designa un notaio del luogo in cui si trova l'immobile. Il notaio predispone la pubblicità nelle forme ordinate dal tribunale, fissa il prezzo base ex art. 376 c.c. e procede all'asta pubblica. Se non perviene alcuna offerta pari o superiore al prezzo base, si applica l'art. 734 c.p.c. e il tribunale valuta le opzioni alternative.
Domande frequenti
Quando il tribunale può ordinare la vendita ai pubblici incanti dei beni di un minore?
Il tribunale può autorizzare la vendita ai pubblici incanti quando essa sia necessaria nell'interesse del minore, dell'interdetto o dell'inabilitato, ai sensi degli artt. 374-376 c.c. La vendita all'incanto è disposta quando sia ritenuta la modalità più idonea a realizzare il miglior prezzo.
Chi procede materialmente all'incanto dei beni mobili?
L'ufficiale giudiziario del tribunale (già pretura, soppressa nel 1998) del luogo in cui si trovano i beni mobili, designato dal tribunale nell'atto di autorizzazione alla vendita.
Per la vendita di un immobile di un interdetto, chi viene designato?
Il tribunale designa un cancelliere del tribunale del luogo ove si trova l'immobile oppure un notaio dello stesso luogo, a seconda delle circostanze e delle valutazioni discrezionali del collegio.
Quali norme regolano lo svolgimento dell'incanto?
Si applicano, in quanto compatibili, le norme degli artt. 534 e seguenti c.p.c. che disciplinano la vendita all'incanto nell'esecuzione forzata mobiliare, oltre alle forme di pubblicità specificamente ordinate dal tribunale nell'atto di autorizzazione.
Cosa succede se nessuno partecipa all'asta?
Se l'incanto va deserto o non vengono presentate offerte adeguate, si applica l'art. 734 c.p.c.: l'ufficiale ne dà atto nel verbale, lo trasmette al tribunale, che può revocare l'autorizzazione, ridurre il prezzo base o autorizzare la vendita a trattativa privata.