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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 733 c.p.c. – Vendita di beni

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario della pretura del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L’ufficiale designato per la vendita procede all’incanto con l’osservanza delle norme degli artt. 534 e ss., in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il tribunale, autorizzando la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, può disporre la vendita ai pubblici incanti.
  • Per i beni mobili designa un ufficiale giudiziario della pretura del luogo in cui si trovano.
  • Per i beni immobili designa un cancelliere o un notaio del luogo ove si trovano i beni.
  • L'ufficiale designato procede all'incanto osservando le norme degli artt. 534 ss. c.p.c. e la pubblicità ordinata dal tribunale.

Per la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale designa il funzionario competente per l'incanto pubblico, con le formalità previste dalla legge.

Ratio

L'art. 733 c.p.c. disciplina le modalità operative della vendita coattiva di beni appartenenti a soggetti privi o limitati nella capacità di agire (minori, interdetti, inabilitati), quando il tribunale — nell'esercizio della sua funzione di tutela — abbia autorizzato la vendita ai pubblici incanti. La norma risponde all'esigenza di garantire la massima trasparenza e concorrenzialità nella vendita, così da realizzare il miglior prezzo possibile nell'interesse del soggetto protetto. La designazione di un pubblico ufficiale come soggetto procedente assicura imparzialità e legalità nell'intera procedura.

Analisi

Il primo comma identifica due tipologie di vendita in funzione della natura del bene: per i beni mobili è competente l'ufficiale giudiziario della pretura (oggi tribunale, dopo la soppressione delle preture con D.Lgs. 51/1998) del luogo in cui si trovano i beni; per i beni immobili è competente un cancelliere della medesima pretura o un notaio del luogo. Il secondo comma richiama, in quanto applicabili, le norme della procedura espropriativa ordinaria (artt. 534 ss. c.p.c. sull'incanto mobiliare), adattandole al contesto volontario-tutelativo, e impone l'osservanza delle forme di pubblicità che il tribunale ha ordinato nell'atto di autorizzazione. Il riferimento alle «norme degli artt. 534 e ss.» garantisce un minimo di standardizzazione procedurale anche nella vendita volontaria dei beni dei soggetti deboli.

Quando si applica

La norma opera ogni volta che il tribunale, nell'ambito di un procedimento di tutela o di curatela, autorizzi la vendita di beni del soggetto protetto stabilendo espressamente che essa avvenga ai pubblici incanti. Tipicamente si applica nelle gestioni tutelari ex artt. 374-375 c.c. per i minori sotto tutela, nelle curatele dei minori emancipati, nelle amministrazioni dei beni degli interdetti e degli inabilitati. La ratio del controllo giudiziale esclude che la vendita possa avvenire in forme diverse da quelle prescritte senza ulteriore autorizzazione.

Connessioni

La norma si raccorda con l'art. 376 c.c. (autorizzazione del tribunale alla vendita di beni di minori e interdetti) e con gli artt. 374-375 c.c. (atti soggetti ad autorizzazione del giudice tutelare e del tribunale). Il richiamo agli artt. 534 ss. c.p.c. connette la procedura agli istituti dell'esecuzione forzata mobiliare. L'art. 734 c.p.c. disciplina il caso in cui l'incanto abbia esito negativo, completando il sistema. Dopo la soppressione delle preture (D.Lgs. 51/1998), le competenze sono transitate ai tribunali.

Domande frequenti

Quando il tribunale può ordinare la vendita ai pubblici incanti dei beni di un minore?

Il tribunale può autorizzare la vendita ai pubblici incanti quando essa sia necessaria nell'interesse del minore, dell'interdetto o dell'inabilitato, ai sensi degli artt. 374-376 c.c. La vendita all'incanto è disposta quando sia ritenuta la modalità più idonea a realizzare il miglior prezzo.

Chi procede materialmente all'incanto dei beni mobili?

L'ufficiale giudiziario del tribunale (già pretura, soppressa nel 1998) del luogo in cui si trovano i beni mobili, designato dal tribunale nell'atto di autorizzazione alla vendita.

Per la vendita di un immobile di un interdetto, chi viene designato?

Il tribunale designa un cancelliere del tribunale del luogo ove si trova l'immobile oppure un notaio dello stesso luogo, a seconda delle circostanze e delle valutazioni discrezionali del collegio.

Quali norme regolano lo svolgimento dell'incanto?

Si applicano, in quanto compatibili, le norme degli artt. 534 e seguenti c.p.c. che disciplinano la vendita all'incanto nell'esecuzione forzata mobiliare, oltre alle forme di pubblicità specificamente ordinate dal tribunale nell'atto di autorizzazione.

Cosa succede se nessuno partecipa all'asta?

Se l'incanto va deserto o non vengono presentate offerte adeguate, si applica l'art. 734 c.p.c.: l'ufficiale ne dà atto nel verbale, lo trasmette al tribunale, che può revocare l'autorizzazione, ridurre il prezzo base o autorizzare la vendita a trattativa privata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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Redazione Legge in Chiaro
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