Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 722 c.p.c. – Domanda per dichiarazione d’assenza
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La domanda per dichiarazione d’assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La domanda di dichiarazione d'assenza si propone con ricorso indicando nome, residenza dei presunti successori legittimi e, se esistono, del procuratore dello scomparso.
Ratio
L'articolo 722 c.p.c. disciplina il modo in cui si introduce il procedimento per la dichiarazione d'assenza, che presuppone la scomparsa di una persona dal luogo del suo domicilio o residenza da almeno due anni senza che se ne abbiano notizie (art. 49 c.c.). La norma impone un contenuto minimo del ricorso volto a individuare i soggetti che potrebbero essere coinvolti nella vicenda e che devono essere chiamati a partecipare al procedimento. L'identificazione dei presunti successori legittimi risponde all'esigenza di garantire il contraddittorio in un procedimento che incide direttamente sui loro diritti potenziali.
La forma del ricorso, anziché della citazione, è coerente con la natura camerale del procedimento di volontaria giurisdizione, in cui non vi è un convenuto in senso tecnico ma soggetti portatori di interessi da tutelare.
Analisi
Il ricorso deve contenere: (a) il nome e cognome dello scomparso; (b) le generalità e la residenza dei presunti successori legittimi, ossia coloro che erediterebbero in assenza di testamento secondo le regole degli artt. 565 ss. c.c.; (c) se esistono, le generalità del procuratore o rappresentante legale dello scomparso, soggetti che potrebbero avere informazioni sulla scomparsa o interessi rilevanti nel procedimento. L'indicazione è obbligatoria ('debbono essere indicati'), ma la mancanza di alcune informazioni non comporta necessariamente l'inammissibilità del ricorso: il giudice può invitare il ricorrente a integrarlo.
Quando si applica
La norma si applica quando si intende ottenere la dichiarazione d'assenza al fine di aprire la successione temporanea ai beni dell'assente (art. 50 c.c.). Legittimati a proporre il ricorso sono i presunti successori legittimi e, secondo l'interpretazione prevalente, il pubblico ministero. In pratica il procedimento è avviato da chi ha interesse a gestire i beni dell'assente o a regolarne i rapporti giuridici pendenti.
Connessioni
La norma si raccorda con l'art. 49 c.c. (presupposti dell'assenza), gli artt. 50-58 c.c. (effetti della dichiarazione d'assenza), e gli artt. 723-725 c.p.c. che regolano le fasi successive del procedimento (udienza di comparizione, istruttoria, immissione nel possesso temporaneo). Sul piano delle notifiche, rileva l'art. 723 c.p.c. che disciplina la fissazione dell'udienza di comparizione.
Domande frequenti
Dopo quanti anni si può chiedere la dichiarazione d'assenza?
La dichiarazione d'assenza può essere richiesta quando la persona è scomparsa da almeno due anni dal luogo del suo domicilio o ultima residenza senza che se ne abbiano notizie, ai sensi dell'art. 49 c.c.
Chi può presentare il ricorso per dichiarazione d'assenza?
Possono proporre il ricorso i presunti successori legittimi dello scomparso (coniuge, figli, parenti) e, secondo l'interpretazione dottrinale prevalente, il pubblico ministero. Anche chiunque abbia interesse giuridico alla dichiarazione può agire.
Cosa succede ai beni dello scomparso dopo la dichiarazione d'assenza?
I presunti eredi legittimi possono essere immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, con obbligo di conservazione e restituzione se questi ricompare. Non si tratta di una successione definitiva: i beni restano dell'assente.
Devo rivolgermi a un avvocato per il ricorso di assenza?
Sì, trattandosi di un procedimento davanti al tribunale, è necessaria la difesa tecnica. L'avvocato redige il ricorso, raccoglie la documentazione necessaria e segue il procedimento fino alla sentenza.
Se lo scomparso ricompare dopo la dichiarazione d'assenza, cosa succede?
La dichiarazione d'assenza viene revocata. Chi aveva il possesso temporaneo dei beni deve restituirli. Eventuali atti di disposizione compiuti in buona fede dai possessori temporanei rimangono validi, ma l'assente ha diritto alla restituzione dei beni o del loro controvalore.