Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 717 c.p.c. – Nomina del tutore e del curatore provvisorio

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 – Codice di procedura civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Il tutore o il curatore provvisorio di cui all’ è nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice istruttore.

Finchè non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d’ufficio

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
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In sintesi

  • Il tutore o curatore provvisorio è nominato con decreto del giudice istruttore, anche senza richiesta di parte.
  • La nomina può avvenire in qualsiasi momento durante il procedimento.
  • Il giudice istruttore può revocare la nomina d'ufficio fino alla sentenza definitiva.
  • La nomina provvisoria non incide sulla capacità processuale dell'interdicendo (art. 716 c.p.c.).
Indice dei contenuti

Il tutore o curatore provvisorio nel procedimento di interdizione è nominato con decreto del giudice istruttore, anche d'ufficio, e revocabile fino alla sentenza.

Ratio

L'articolo 717 c.p.c. disciplina la nomina del tutore e del curatore provvisorio nel corso del procedimento di interdizione/inabilitazione. La norma risponde a un'esigenza pratica evidente: il procedimento può durare mesi o anni, e in quel lasso di tempo l'interdicendo/inabilitando potrebbe compiere atti pregiudizievoli ai suoi interessi o a quelli dei terzi. La nomina provvisoria consente una protezione immediata senza attendere la sentenza definitiva.

Il potere officioso del giudice, che può nominare d'ufficio senza istanza di parte, riflette la natura pubblicistica del procedimento: la protezione della persona incapace è nell'interesse della collettività, non solo dei familiari ricorrenti.

Analisi

Il primo comma prevede che la nomina avvenga «anche d'ufficio», con decreto del giudice istruttore. Il richiamo all'art. precedente indica il rinvio all'art. 716: la nomina provvisoria non incide sulla capacità processuale dell'interessato nel procedimento. Il decreto di nomina è immediatamente esecutivo e non richiede particolari formalità, data la sua natura urgente. Il secondo comma attribuisce al giudice istruttore il potere di revoca «anche d'ufficio», fino a quando non sia pronunciata la sentenza sulla domanda: la revoca può avvenire se le circostanze che hanno giustificato la nomina vengono meno, se il tutore non adempie alle sue funzioni o se emergono conflitti di interessi.

Quando si applica

L'art. 717 si applica ogni volta che, nel corso del procedimento, emergano ragioni di urgenza che rendano necessaria una protezione immediata dell'interessato: atti di disposizione patrimoniale pregiudizievoli, difficoltà nella gestione quotidiana, necessità di rappresentanza per atti non rinviabili. La nomina può avvenire in qualsiasi fase, dalla notifica del ricorso fino alla sentenza.

Connessioni

L'art. 717 si collega all'art. 716 c.p.c. (capacità processuale dell'interdicendo), agli artt. 419-420 c.c. (poteri del tribunale nella nomina del tutore/curatore provvisorio), agli artt. 346-362 c.c. (tutela e curatela), all'art. 405 c.c. (per analogia con l'amministrazione di sostegno provvisoria). La revoca d'ufficio richiama i poteri generali di controllo del giudice tutelare ex art. 337 c.c.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Nel procedimento di interdizione di Tizio, il giudice istruttore viene informato che Tizio sta per vendere l'appartamento di proprietà a un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato, firmando un preliminare senza consapevolezza. Il giudice, d'ufficio e con decreto urgente, nomina tutore provvisorio il figlio Caio, autorizzato ad assistere Tizio negli atti di straordinaria amministrazione. Il preliminare, non ancora rogitato, viene bloccato. La nomina rimane in vigore fino alla sentenza di interdizione.

Caso 2: Caso 2

Filano è stato nominato curatore provvisorio del fratello Sempronio nel procedimento di inabilitazione. Tuttavia emerge che Filano sta utilizzando le risorse di Sempronio per fini personali. Il giudice istruttore, nell'esercizio del potere di revoca ex art. 717 secondo comma, revoca d'ufficio la nomina di Filano e nomina in sostituzione un curatore professionale estraneo alla famiglia, garantendo una gestione imparziale degli interessi di Sempronio fino alla sentenza.

Domande frequenti

Cosa fa concretamente il tutore provvisorio nel procedimento di interdizione?

Il tutore provvisorio rappresenta l'interdicendo negli atti per cui è stato espressamente autorizzato dal giudice (tipicamente atti di straordinaria amministrazione: vendite, contratti rilevanti, operazioni bancarie di importo significativo). Non sostituisce l'interdicendo in tutti gli atti, ma interviene dove il giudice ritiene necessaria la protezione.

I familiari dell'interdicendo possono chiedere la nomina del tutore provvisorio?

Sì, possono chiedere la nomina con apposita istanza nel corso del procedimento. Il giudice può però nominarlo anche d'ufficio, senza che nessuno lo chieda, se rileva la necessità di una protezione immediata.

Il tutore provvisorio viene pagato per il suo lavoro?

In linea di principio, il tutore, anche provvisorio, ha diritto a un'indennità se il patrimonio dell'interdetto lo consente (art. 379 c.c.). Il giudice tutelare stabilisce il compenso tenendo conto dell'entità del patrimonio e dell'attività svolta.

Può il tutore provvisorio essere una persona esterna alla famiglia?

Sì. Il giudice sceglie come tutore la persona più idonea nell'interesse esclusivo dell'interdicendo. Può trattarsi di un familiare, ma anche di un professionista (avvocato, commercialista) o di un'associazione di tutela delle persone vulnerabili, specie nei casi in cui i familiari abbiano conflitti di interessi.

Cosa succede al tutore provvisorio dopo la sentenza di interdizione?

Con la sentenza definitiva, il giudice nomina il tutore definitivo: spesso coincide con il provvisorio, ma non necessariamente. Il mandato del tutore provvisorio cessa con la sentenza; da quel momento opera il tutore nominato con la sentenza stessa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 11 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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