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Art. 717 c.p.c. – Nomina del tutore e del curatore provvisorio
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente e nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice istruttore.
Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d’ufficio.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il tutore o curatore provvisorio nel procedimento di interdizione è nominato con decreto del giudice istruttore, anche d'ufficio, e revocabile fino alla sentenza.
Ratio
L'articolo 717 c.p.c. disciplina la nomina del tutore e del curatore provvisorio nel corso del procedimento di interdizione/inabilitazione. La norma risponde a un'esigenza pratica evidente: il procedimento può durare mesi o anni, e in quel lasso di tempo l'interdicendo/inabilitando potrebbe compiere atti pregiudizievoli ai suoi interessi o a quelli dei terzi. La nomina provvisoria consente una protezione immediata senza attendere la sentenza definitiva.
Il potere officioso del giudice, che può nominare d'ufficio senza istanza di parte, riflette la natura pubblicistica del procedimento: la protezione della persona incapace è nell'interesse della collettività, non solo dei familiari ricorrenti.
Analisi
Il primo comma prevede che la nomina avvenga «anche d'ufficio», con decreto del giudice istruttore. Il richiamo all'art. precedente indica il rinvio all'art. 716: la nomina provvisoria non incide sulla capacità processuale dell'interessato nel procedimento. Il decreto di nomina è immediatamente esecutivo e non richiede particolari formalità, data la sua natura urgente. Il secondo comma attribuisce al giudice istruttore il potere di revoca «anche d'ufficio», fino a quando non sia pronunciata la sentenza sulla domanda: la revoca può avvenire se le circostanze che hanno giustificato la nomina vengono meno, se il tutore non adempie alle sue funzioni o se emergono conflitti di interessi.
Quando si applica
L'art. 717 si applica ogni volta che, nel corso del procedimento, emergano ragioni di urgenza che rendano necessaria una protezione immediata dell'interessato: atti di disposizione patrimoniale pregiudizievoli, difficoltà nella gestione quotidiana, necessità di rappresentanza per atti non rinviabili. La nomina può avvenire in qualsiasi fase, dalla notifica del ricorso fino alla sentenza.
Connessioni
L'art. 717 si collega all'art. 716 c.p.c. (capacità processuale dell'interdicendo), agli artt. 419-420 c.c. (poteri del tribunale nella nomina del tutore/curatore provvisorio), agli artt. 346-362 c.c. (tutela e curatela), all'art. 405 c.c. (per analogia con l'amministrazione di sostegno provvisoria). La revoca d'ufficio richiama i poteri generali di controllo del giudice tutelare ex art. 337 c.c.
Domande frequenti
Cosa fa concretamente il tutore provvisorio nel procedimento di interdizione?
Il tutore provvisorio rappresenta l'interdicendo negli atti per cui è stato espressamente autorizzato dal giudice (tipicamente atti di straordinaria amministrazione: vendite, contratti rilevanti, operazioni bancarie di importo significativo). Non sostituisce l'interdicendo in tutti gli atti, ma interviene dove il giudice ritiene necessaria la protezione.
I familiari dell'interdicendo possono chiedere la nomina del tutore provvisorio?
Sì, possono chiedere la nomina con apposita istanza nel corso del procedimento. Il giudice può però nominarlo anche d'ufficio, senza che nessuno lo chieda, se rileva la necessità di una protezione immediata.
Il tutore provvisorio viene pagato per il suo lavoro?
In linea di principio, il tutore, anche provvisorio, ha diritto a un'indennità se il patrimonio dell'interdetto lo consente (art. 379 c.c.). Il giudice tutelare stabilisce il compenso tenendo conto dell'entità del patrimonio e dell'attività svolta.
Può il tutore provvisorio essere una persona esterna alla famiglia?
Sì. Il giudice sceglie come tutore la persona più idonea nell'interesse esclusivo dell'interdicendo. Può trattarsi di un familiare, ma anche di un professionista (avvocato, commercialista) o di un'associazione di tutela delle persone vulnerabili, specie nei casi in cui i familiari abbiano conflitti di interessi.
Cosa succede al tutore provvisorio dopo la sentenza di interdizione?
Con la sentenza definitiva, il giudice nomina il tutore definitivo: spesso coincide con il provvisorio, ma non necessariamente. Il mandato del tutore provvisorio cessa con la sentenza; da quel momento opera il tutore nominato con la sentenza stessa.