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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 662 c.p.c. – Mancata comparizione del locatore

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Gli effetti dell’intimazione cessano, se il locatore non comparisce all’udienza fissata nell’atto di citazione.

In sintesi

  • La mancata comparizione del locatore all'udienza determina la cessazione degli effetti dell'intimazione.
  • La norma sanziona l'inerzia processuale del locatore che ha promosso il procedimento.
  • Gli effetti cessano di diritto, senza necessità di un provvedimento del giudice.
  • Il conduttore non è tenuto a fare nulla: è il locatore che decade dalla procedura speciale.

Se il locatore non compare all'udienza fissata nell'atto di citazione, gli effetti dell'intimazione di licenza o sfratto cessano automaticamente.

Ratio

L'art. 662 c.p.c. introduce una sanzione processuale automatica a carico del locatore che, dopo aver attivato la procedura speciale di intimazione, non compare all'udienza fissata nell'atto di citazione. La ratio è duplice: da un lato si evita che il conduttore resti in uno stato di incertezza prolungata per l'inerzia del locatore; dall'altro si tutela l'efficienza del processo, scoraggiando l'instaurazione di procedimenti abbandonati ab origine. La norma si inserisce nel più ampio sistema di decadenze processuali che caratterizzano il rito speciale per le locazioni.

Analisi

Il testo è di estrema sinteticità: gli effetti dell'intimazione «cessano» se il locatore non compare all'udienza. La cessazione opera ipso iure, senza necessità di una pronuncia del giudice. Il termine «effetti dell'intimazione» comprende sia l'effetto interruttivo del rapporto locativo (nel caso di licenza per finita locazione) sia la domanda di rilascio dell'immobile (nel caso di sfratto). La cessazione non equivale a rinuncia agli atti e non preclude una nuova intimazione, ma il locatore perde i vantaggi processuali della procedura speciale per quel procedimento.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente nel caso in cui il locatore non compaia alla prima udienza fissata nell'atto di citazione per intimazione. Non si applica alle udienze successive né ad altri procedimenti ordinari in materia di locazione. La mancanza di comparizione deve essere totale: la comparizione tramite procuratore è equiparata alla comparizione personale, per cui il locatore che compare a mezzo avvocato non incorre nella decadenza.

Connessioni

L'art. 662 va coordinato con l'art. 657 c.p.c. (forma dell'intimazione), l'art. 661 (competenza) e l'art. 309 c.p.c. (mancata comparizione delle parti nel processo ordinario). Diversamente dall'art. 309, che regola la cancellazione dal ruolo, l'art. 662 produce la cessazione degli effetti dell'atto introduttivo senza cancellazione. Il locatore può sempre riproporre una nuova intimazione secondo le regole ordinarie.

Domande frequenti

Cosa succede se il locatore non si presenta all'udienza di sfratto?

Gli effetti dell'intimazione cessano automaticamente ai sensi dell'art. 662 c.p.c. Il locatore decade dalla procedura speciale, ma può proporre una nuova intimazione.

Il locatore può farsi rappresentare da un avvocato senza presentarsi di persona?

Sì, la comparizione tramite procuratore legale equivale alla comparizione personale. La decadenza scatta solo se non compare nessuno per il locatore.

La cessazione degli effetti dell'intimazione equivale a rinuncia alla causa?

No, non è una rinuncia formale agli atti. Il locatore decade solo da quella specifica procedura speciale, ma può iniziare una nuova intimazione o agire in via ordinaria.

Il conduttore deve fare qualcosa per far valere la cessazione degli effetti?

No, la cessazione opera di diritto. Il conduttore non deve proporre eccezioni o istanze: è sufficiente che il locatore non sia comparso.

Dopo la cessazione degli effetti, il contratto di locazione è ancora valido?

Sì, il contratto rimane efficace. La procedura speciale era volta a far valere la licenza o lo sfratto, non a risolvere il contratto: se gli effetti cessano, il rapporto locativo prosegue.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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