Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 662 c.p.c. – Mancata comparizione del locatore
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Gli effetti dell’intimazione cessano, se il locatore non comparisce all’udienza fissata nell’atto di citazione.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 661 - Articolo 661 Codice di Procedura Civile: Giudice competente→Cod. proc. civ. art. 663 - Art. 663 c.p.c.: Mancata comparizione o mancata opposizione dell→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 660 Codice di Procedura Civile: Forma dell’intimazione→Articolo 664 Codice di Procedura Civile: Pagamento dei canoni→Art. 659 c.p.c.: Rapporto di locazione d’opera→Art. 665 c.p.c.: Opposizione, provvedimenti del giudice→Art. 658 c.p.c.: Intimazione di sfratto per morosità→Art. 666 c.p.c.: Contestazione sull’ammontare dei canoni→Art. 657 c.p.c.: Intimazione di licenza e di sfratto per finita
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se il locatore non compare all'udienza fissata nell'atto di citazione, gli effetti dell'intimazione di licenza o sfratto cessano automaticamente.
Ratio
L'art. 662 c.p.c. introduce una sanzione processuale automatica a carico del locatore che, dopo aver attivato la procedura speciale di intimazione, non compare all'udienza fissata nell'atto di citazione. La ratio è duplice: da un lato si evita che il conduttore resti in uno stato di incertezza prolungata per l'inerzia del locatore; dall'altro si tutela l'efficienza del processo, scoraggiando l'instaurazione di procedimenti abbandonati ab origine. La norma si inserisce nel più ampio sistema di decadenze processuali che caratterizzano il rito speciale per le locazioni.
Analisi
Il testo è di estrema sinteticità: gli effetti dell'intimazione «cessano» se il locatore non compare all'udienza. La cessazione opera ipso iure, senza necessità di una pronuncia del giudice. Il termine «effetti dell'intimazione» comprende sia l'effetto interruttivo del rapporto locativo (nel caso di licenza per finita locazione) sia la domanda di rilascio dell'immobile (nel caso di sfratto). La cessazione non equivale a rinuncia agli atti e non preclude una nuova intimazione, ma il locatore perde i vantaggi processuali della procedura speciale per quel procedimento.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente nel caso in cui il locatore non compaia alla prima udienza fissata nell'atto di citazione per intimazione. Non si applica alle udienze successive né ad altri procedimenti ordinari in materia di locazione. La mancanza di comparizione deve essere totale: la comparizione tramite procuratore è equiparata alla comparizione personale, per cui il locatore che compare a mezzo avvocato non incorre nella decadenza.
Connessioni
L'art. 662 va coordinato con l'art. 657 c.p.c. (forma dell'intimazione), l'art. 661 (competenza) e l'art. 309 c.p.c. (mancata comparizione delle parti nel processo ordinario). Diversamente dall'art. 309, che regola la cancellazione dal ruolo, l'art. 662 produce la cessazione degli effetti dell'atto introduttivo senza cancellazione. Il locatore può sempre riproporre una nuova intimazione secondo le regole ordinarie.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio notifica a Caio un'intimazione di licenza per finita locazione, fissando l'udienza al 15 marzo. Il giorno dell'udienza, Tizio non si presenta né personalmente né tramite avvocato, perché ha raggiunto un accordo stragiudiziale con Caio e si è dimenticato di rinunciare formalmente alla procedura. Gli effetti dell'intimazione cessano automaticamente ai sensi dell'art. 662 c.p.c. Caio può continuare ad occupare l'immobile fino a una nuova intimazione regolare.
Caso 2: Sempronio intima lo sfratto a Mevio per morosità
All'udienza prefissata il procuratore di Sempronio non si presenta per un disguido. Il giudice prende atto della mancata comparizione del locatore e dichiara la cessazione degli effetti dell'intimazione. Sempronio dovrà notificare una nuova intimazione di sfratto per recuperare il canone arretrato, perdendo il vantaggio della procedura speciale già instaurata.
Domande frequenti
Cosa succede se il locatore non si presenta all'udienza di sfratto?
Gli effetti dell'intimazione cessano automaticamente ai sensi dell'art. 662 c.p.c. Il locatore decade dalla procedura speciale, ma può proporre una nuova intimazione.
Il locatore può farsi rappresentare da un avvocato senza presentarsi di persona?
Sì, la comparizione tramite procuratore legale equivale alla comparizione personale. La decadenza scatta solo se non compare nessuno per il locatore.
La cessazione degli effetti dell'intimazione equivale a rinuncia alla causa?
No, non è una rinuncia formale agli atti. Il locatore decade solo da quella specifica procedura speciale, ma può iniziare una nuova intimazione o agire in via ordinaria.
Il conduttore deve fare qualcosa per far valere la cessazione degli effetti?
No, la cessazione opera di diritto. Il conduttore non deve proporre eccezioni o istanze: è sufficiente che il locatore non sia comparso.
Dopo la cessazione degli effetti, il contratto di locazione è ancora valido?
Sì, il contratto rimane efficace. La procedura speciale era volta a far valere la licenza o lo sfratto, non a risolvere il contratto: se gli effetti cessano, il rapporto locativo prosegue.