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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 660 c.p.c. – Forma dell’intimazione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.

Il locatore deve dichiarare nell’atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l’opposizione prevista nell’articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.

La citazione per la convalida, redatta a norma dell’articolo 125, in luogo dell’invito e dell’avvertimento al convenuto previsti dall’articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l’invito a comparire nell’udienza indicata, l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell’articolo 663 (1).

Tra il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il pretore può, su istanza dell’intimante, con decreto motivato, scritto in calce all’originale e alle copie dell’intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione (1).

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l’intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza (1).

Ai fini dell’opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, e sufficiente la comparizione personale dell’intimato (1).

Se l’intimazione non e stata notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione.

(1) Comma inserito dall’art. 8, comma 3 ter, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

In sintesi

  • Le intimazioni di licenza e sfratto si notificano a norma degli artt. 137 ss. c.p.c., esclusa la notifica al domicilio eletto.
  • Il locatore deve indicare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune del giudice adito.
  • La citazione per la convalida deve contenere l'avvertimento che il mancato comparire comporta la convalida dello sfratto.
  • Tra notifica dell'intimazione e udienza devono intercorrere almeno venti giorni liberi.
  • Se la notifica non è avvenuta in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve inviare avviso a mezzo raccomandata.

Le intimazioni di licenza o sfratto devono essere notificate a norma degli articoli 137 ss. c.p.c. con specifici contenuti obbligatori e termini minimi di comparizione.

Ratio

L'articolo 660 c.p.c. disciplina le formalità dell'intimazione di licenza o sfratto, garantendo al conduttore un'adeguata conoscenza dell'atto e del procedimento avviato a suo carico. La norma bilancia due esigenze contrapposte: la rapidità del procedimento speciale (tempi ridotti rispetto al giudizio ordinario) e la tutela del contraddittorio del conduttore, che deve essere posto in grado di opporsi efficacemente all'intimazione. Le prescrizioni formali, modalità di notifica, contenuto della citazione, termini di comparizione, servono a garantire che il conduttore sia informato delle conseguenze della mancata comparizione, evitando che la convalida intervenga a sorpresa.

La previsione dell'avviso tramite raccomandata in caso di notifica non in mani proprie (ultimo comma) rafforza ulteriormente la tutela del conduttore, riducendo il rischio che l'atto rimanga sconosciuto al destinatario. Questo meccanismo di doppia garanzia, notifica + raccomandata di avviso, è particolarmente rilevante in un procedimento in cui la mancata comparizione determina automaticamente la convalida dello sfratto.

Analisi

Il primo comma impone che le intimazioni vengano notificate secondo le forme ordinarie degli artt. 137 ss. c.p.c., ma esclude espressamente la notifica al domicilio eletto: il conduttore deve essere raggiunto presso la sua residenza o dimora effettiva. Il secondo comma impone al locatore di indicare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune del giudice adito, pena la possibilità per l'intimato di notificargli l'opposizione e qualsiasi altro atto in cancelleria. Il terzo comma disciplina il contenuto della citazione per la convalida: in luogo dei normali inviti dell'art. 163, n. 7, deve contenere l'avvertimento specifico che il mancato comparire o il non opporsi determina la convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 c.p.c. Il quarto comma fissa il termine minimo di venti giorni liberi tra la notifica e l'udienza, riducibile fino alla metà dal giudice su istanza del locatore per cause urgenti. Il quinto comma disciplina la costituzione delle parti. Il sesto comma semplifica la comparizione dell'intimato, consentendogli di presentarsi anche solo personalmente. L'ultimo comma prevede l'avviso a mezzo raccomandata in caso di notifica non in mani proprie.

Quando si applica

Le disposizioni dell'art. 660 c.p.c. si applicano a tutte le intimazioni di licenza o sfratto previste dagli artt. 657-659 c.p.c., indipendentemente dalla causa (finita locazione, morosità, cessazione del rapporto di locazione d'opera). Sono norme formali inderogabili: la loro violazione può determinare la nullità dell'intimazione o della citazione, con conseguente impossibilità di procedere alla convalida.

Connessioni

L'art. 660 c.p.c. si raccorda con gli artt. 137 ss. c.p.c. (notificazioni), l'art. 163 c.p.c. (contenuto della citazione), l'art. 163-bis c.p.c. (termini di comparizione), l'art. 663 c.p.c. (convalida), l'art. 665 c.p.c. (ordinanza di rilascio in pendenza di opposizione) e l'art. 668 c.p.c. (opposizione del conduttore). L'ultimo comma sull'avviso a mezzo raccomandata richiama i principi della notifica per compiuta giacenza degli artt. 140-143 c.p.c.

Domande frequenti

Come si notifica l'intimazione di sfratto?

A norma degli artt. 137 ss. c.p.c. tramite ufficiale giudiziario, esclusa la notifica al domicilio eletto: il conduttore deve essere raggiunto presso la sua residenza o dimora effettiva.

Quali informazioni deve contenere la citazione per la convalida?

Deve contenere l'invito a comparire all'udienza indicata e l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione o di mancata opposizione, il giudice convaliderà la licenza o lo sfratto.

Quanti giorni devono passare tra la notifica e l'udienza di convalida?

Devono intercorrere almeno venti giorni liberi. Nelle cause urgenti, il giudice può abbreviare i termini fino alla metà su istanza del locatore, con decreto motivato.

Cosa succede se l'intimazione non viene notificata in mani proprie al conduttore?

L'ufficiale giudiziario deve spedire al conduttore un avviso a mezzo raccomandata dell'avvenuta notificazione, allegando la ricevuta di spedizione all'originale dell'atto.

Il conduttore deve farsi rappresentare da un avvocato all'udienza di convalida?

No: l'art. 660, sesto comma, c.p.c. prevede che, ai fini dell'opposizione e delle attività previste dagli artt. 663-666 c.p.c., sia sufficiente la comparizione personale del conduttore, senza obbligo di assistenza tecnica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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