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Art. 645 c.p.c. – Opposizione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.
Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.
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In sintesi
L'opposizione al decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione davanti all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto; il giudizio prosegue con rito ordinario e termini dimezzati.
Ratio
L'art. 645 c.p.c. regola lo strumento con cui il debitore può contestare il decreto ingiuntivo, instaurando il contraddittorio che nella fase monitoria è stato posticipato. L'opposizione non è un mezzo di impugnazione in senso tecnico ma una domanda giudiziale autonoma che determina l'apertura di un giudizio ordinario a cognizione piena, nel quale le parti possono pienamente esercitare le proprie difese.
La riduzione a metà dei termini di comparizione risponde all'esigenza di accelerare la definizione del giudizio di opposizione, evitando che il debitore utilizzi l'opposizione a mero scopo dilatorio. Il creditore, tuttavia, mantiene la possibilità di chiedere l'esecuzione provvisoria del decreto anche in pendenza di opposizione ex art. 648.
Analisi
Il primo comma indica la forma dell'atto di opposizione (atto di citazione), il giudice competente (l'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice emittente) e il destinatario della notifica (il ricorrente, nei luoghi di cui all'art. 638). Lo stesso comma prevede l'obbligo per l'ufficiale giudiziario di notificare avviso dell'opposizione al cancelliere, affinché ne prenda nota sull'originale del decreto: adempimento di carattere formale ma funzionale alla corretta gestione del fascicolo.
Il secondo comma stabilisce che, in seguito all'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. Questo significa che le parti possono formulare domande, eccezioni, produrre prove, chiamare testimoni — in sostanza, il giudizio di opposizione è un processo a cognizione piena, sebbene nato da un procedimento sommario. I termini di comparizione sono però ridotti a metà, accelerando i tempi della fase introduttiva.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che il debitore intende contestare il decreto ingiuntivo entro il termine assegnato. L'opposizione può fondarsi su qualsiasi motivo: contestazione del credito nel merito (inesistenza, pagamento parziale, prescrizione), vizi formali del decreto, difetto di legittimazione, compensazione, ecc. L'art. 645 disciplina anche l'opposizione parziale (contestazione di parte del credito), con conseguente scissione del giudizio.
Particolarmente rilevante è l'incidenza dell'opposizione sull'esecutorietà del decreto: se il decreto non era provvisoriamente esecutivo ex art. 642, l'opposizione ne sospende l'efficacia esecutiva fino a diversa decisione del giudice istruttore ex art. 648.
Connessioni
La norma si collega all'art. 638 (luoghi di notificazione), all'art. 641 (termini del decreto), all'art. 646 (opposizione per crediti di lavoro), all'art. 647 (esecutorietà per mancata opposizione), all'art. 648 (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione) e all'art. 650 (opposizione tardiva). Rilevante anche l'art. 163 ss. per il contenuto dell'atto di citazione.
Domande frequenti
Come si fa opposizione a un decreto ingiuntivo?
Con atto di citazione notificato al creditore entro il termine indicato nel decreto (di norma quaranta giorni dalla notifica), davanti all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto. L'opposizione deve essere proposta con l'assistenza di un avvocato.
Quali motivi si possono far valere nell'opposizione?
Qualsiasi motivo di merito (inesistenza del credito, pagamento già effettuato, prescrizione, compensazione) o formale (vizi del decreto, difetto di competenza, mancanza dei presupposti dell'art. 633). Non ci sono limitazioni ai motivi di opposizione.
Se si fa opposizione, il decreto viene sospeso automaticamente?
Non sempre. Se il decreto era già provvisoriamente esecutivo ex art. 642, l'esecuzione non si ferma automaticamente: occorre chiedere la sospensione al giudice ex art. 649. Se invece il decreto non era provvisoriamente esecutivo, l'opposizione ne blocca l'efficacia esecutiva.
Chi paga le spese se il debitore fa opposizione e perde?
In caso di soccombenza totale dell'opponente, il giudice condanna quest'ultimo al pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore del creditore, applicando i criteri ordinari di cui all'art. 91 c.p.c.
I termini del giudizio di opposizione sono diversi dal processo ordinario?
Sì. I termini di comparizione sono ridotti a metà rispetto a quelli ordinari (da 90 a 45 giorni liberi), per accelerare la trattazione. Per il resto il giudizio segue le norme del procedimento ordinario.
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