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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 643 c.p.c. – Notificazione del decreto

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli art. 137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite.

In sintesi

  • L'originale del ricorso e del decreto ingiuntivo rimane depositato in cancelleria.
  • Al debitore viene notificata una copia autentica del ricorso e del decreto.
  • La notificazione avviene secondo le norme generali degli artt. 137 ss. c.p.c.
  • La pendenza della lite si determina nel momento della notificazione, non del deposito del ricorso.

L'originale del ricorso e del decreto resta in cancelleria; la copia autentica notificata al debitore determina la pendenza della lite.

Ratio

L'art. 643 c.p.c. regola il momento e le modalità della notificazione del decreto ingiuntivo, adempimento essenziale per consentire al debitore di conoscere il provvedimento emesso a suo carico e di esercitare il proprio diritto di difesa mediante opposizione. La norma sancisce altresì che la pendenza della lite non decorre dal deposito del ricorso, come avviene nel rito ordinario con la notifica dell'atto di citazione, bensì dalla notificazione del decreto.

Questa scelta legislativa riflette la struttura peculiare del procedimento monitorio: il contraddittorio è eventuale e posticipato rispetto all'emissione del provvedimento, cosicché solo con la notificazione si instaura la relazione processuale rilevante tra le parti.

Analisi

Il primo comma stabilisce che l'originale del ricorso e del decreto rimane in cancelleria, a disposizione per le successive fasi processuali (dichiarazione di esecutorietà, eventuale opposizione). Il secondo comma prevede che al debitore venga notificata una copia autentica, ossia una copia che attesta la conformità all'originale rilasciata dalla cancelleria. La notificazione segue le forme ordinarie degli artt. 137 ss. c.p.c. (consegna diretta, notifica a mezzo ufficiale giudiziario, PEC, ecc.).

Il secondo comma sancisce un principio di grande rilevanza pratica: è la notificazione a determinare la pendenza della lite. Ciò ha conseguenze immediate in tema di prescrizione (l'effetto interruttivo si produce dalla notificazione), di litispendenza e di connessione, nonché ai fini del calcolo del termine di quaranta giorni entro cui il debitore deve adempiere o opporsi.

Quando si applica

La norma si applica in ogni procedimento monitorio: dopo l'emissione del decreto ex art. 641 o 642, il cancelliere predispone la copia autentica da notificare. L'adempimento è a carico del ricorrente, che deve provvedere alla notificazione entro il termine perentorio di sessanta giorni (o novanta se la notifica deve avvenire all'estero) previsto dall'art. 644, pena l'inefficacia del decreto.

La notificazione via PEC è oggi la modalità prevalente nelle procedure tra soggetti rappresentati da avvocati; nei confronti di privati cittadini senza domicilio digitale si ricorre alla notificazione a mezzo ufficiale giudiziario.

Connessioni

La norma si collega all'art. 641 (emissione del decreto), all'art. 644 (termine per la notificazione), agli artt. 137-151 (modalità di notificazione), all'art. 2943 c.c. (interruzione della prescrizione). Rileva anche l'art. 645 per la proposizione dell'opposizione, che deve avvenire entro il termine decorrente dalla notificazione del decreto.

Domande frequenti

Chi deve notificare il decreto ingiuntivo al debitore?

La notificazione è onere del ricorrente (creditore), solitamente tramite il proprio avvocato, a mezzo ufficiale giudiziario, PEC o altri strumenti previsti dalla legge.

Da quando decorre il termine per fare opposizione al decreto ingiuntivo?

Il termine di quaranta giorni (o diverso se modificato dal giudice) decorre dalla notificazione della copia autentica del decreto al debitore, non dalla data del deposito del ricorso.

Cosa si intende per pendenza della lite nel procedimento monitorio?

La pendenza della lite si determina con la notificazione del decreto, non con il deposito del ricorso. Questo momento è rilevante per l'interruzione della prescrizione, la litispendenza e altri effetti processuali.

Il debitore riceve l'originale del decreto ingiuntivo?

No. L'originale rimane depositato in cancelleria. Al debitore viene notificata una copia autentica, che ha lo stesso valore dell'originale per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Cosa succede se la notificazione non va a buon fine?

Se la notificazione non può essere eseguita nei modi ordinari, si ricorre alle notificazioni speciali (deposito in cancelleria, affissione, ecc.). Se non viene eseguita entro il termine di legge, il decreto diventa inefficace ex art. 644.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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