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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 608-bis c.p.c. – Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio,

rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario

procedente.

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In sintesi

  • L'esecuzione per consegna o rilascio si estingue se la parte istante rinuncia prima della consegna o del rilascio effettivo.
  • La rinuncia deve essere formalizzata con atto notificato alla parte esecutata.
  • L'atto di rinuncia deve essere consegnato anche all'ufficiale giudiziario procedente.
  • La norma consente una via di uscita formale che evita il completamento di un'esecuzione non più voluta dal creditore.

L'art. 608-bis c.p.c. regola l'estinzione dell'esecuzione per consegna o rilascio quando la parte istante rinuncia prima che avvenga la consegna effettiva.

Ratio

L'art. 608-bis c.p.c. introduce una causa specifica di estinzione dell'esecuzione per consegna o rilascio fondata sulla rinuncia della parte istante. La norma risponde all'esigenza pratica di consentire al creditore di abbandonare il procedimento esecutivo prima che si perfezioni la consegna o il rilascio, ad esempio perché nel frattempo la situazione si è risolta bonariamente o perché il creditore non ha più interesse a ottenere la prestazione in natura.

La previsione di formalità specifiche — notificazione alla parte esecutata e consegna all'ufficiale giudiziario procedente — garantisce che l'estinzione sia certa, conoscibile da tutti i soggetti coinvolti e non equivoca, evitando che l'esecuzione prosegua a causa di un'incertezza sull'intenzione della parte istante.

Analisi

La disposizione stabilisce tre requisiti per l'estinzione: (1) che la rinuncia intervenga prima della consegna o del rilascio, cioè prima che l'ufficiale giudiziario abbia completato le operazioni esecutive; (2) che la rinuncia sia formalizzata con un atto scritto notificato alla parte esecutata, affinché quest'ultima ne abbia conoscenza legale; (3) che l'atto di rinuncia sia consegnato all'ufficiale giudiziario procedente, così da bloccare il procedimento in corso.

La norma non specifica la forma dell'atto di rinuncia, ma la necessità di notificazione implica che debba trattarsi di un atto formale redatto per iscritto. La rinuncia è atto unilaterale: non richiede l'accettazione della parte esecutata per produrre i suoi effetti estintivi.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di esecuzione per consegna di beni mobili e per rilascio di beni immobili di cui all'art. 605 c.p.c., non già nell'espropriazione forzata ordinaria, dove l'estinzione per rinuncia è disciplinata dall'art. 629 c.p.c. con modalità diverse.

L'ambito temporale di applicazione è circoscritto: la rinuncia deve essere formalizzata dopo l'avvio del procedimento esecutivo (notifica del precetto e avvio delle operazioni dell'ufficiale giudiziario) ma prima che la consegna o il rilascio siano stati effettuati. Una volta che l'ufficiale giudiziario ha completato le operazioni, l'esecuzione è conclusa e non vi è più spazio per la rinuncia ex art. 608-bis.

Connessioni

La norma si collega all'art. 605 c.p.c. (precetto per consegna e rilascio), agli artt. 606 e 608 c.p.c. (modalità di consegna e rilascio), all'art. 629 c.p.c. (rinuncia nell'espropriazione forzata) e all'art. 630 c.p.c. (estinzione del processo esecutivo). In ambito sostanziale, la rinuncia all'esecuzione non estingue il diritto soggettivo sottostante, che il creditore potrà eventualmente azionare di nuovo in diversa forma.

Domande frequenti

Quando può il creditore rinunciare all'esecuzione per consegna o rilascio?

Il creditore può rinunciare in qualsiasi momento dopo l'avvio del procedimento esecutivo e prima che la consegna o il rilascio siano stati effettuati dall'ufficiale giudiziario. Una volta completate le operazioni di consegna o rilascio, l'esecuzione è conclusa e non vi è più spazio per la rinuncia ex art. 608-bis c.p.c.

Come deve essere formalizzata la rinuncia all'esecuzione?

La rinuncia deve essere formalizzata con un atto scritto che deve essere notificato alla parte esecutata e consegnato all'ufficiale giudiziario procedente. Entrambi i requisiti sono necessari per produrre l'effetto estintivo: la sola comunicazione verbale o informale non è sufficiente.

La parte esecutata deve accettare la rinuncia del creditore?

No. La rinuncia prevista dall'art. 608-bis c.p.c. è un atto unilaterale del creditore che produce effetti estintivi automaticamente, senza che sia necessaria l'accettazione o il consenso della parte esecutata. Quest'ultima ha semplicemente diritto di essere informata tramite notificazione.

La rinuncia all'esecuzione fa perdere il diritto alla consegna o al rilascio?

No. La rinuncia estingue il procedimento esecutivo in corso, ma non comporta rinuncia al diritto soggettivo sottostante (diritto alla consegna o al rilascio). Il creditore potrà avviare un nuovo procedimento esecutivo in futuro, a meno che non abbia espressamente rinunciato anche al diritto sostanziale.

Questa forma di rinuncia vale anche nell'espropriazione forzata ordinaria?

No. L'art. 608-bis si applica solo all'esecuzione per consegna e rilascio di cui all'art. 605 c.p.c. Nell'espropriazione forzata ordinaria, l'estinzione per rinuncia è disciplinata dall'art. 629 c.p.c. con modalità diverse, che prevedono in generale il consenso dei creditori intervenuti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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