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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 604 c.p.c. – Disposizioni particolari

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all’articolo 579 primo comma.

Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, e’ sentito anche il terzo.

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In sintesi

  • Il pignoramento e gli atti di espropriazione si compiono nei confronti del terzo con le stesse modalità previste per il debitore.
  • Al terzo si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, salvo il divieto di cui all'art. 579, comma 1 (divieto di offerta all'incanto).
  • Ogni volta che il debitore deve essere sentito nel procedimento, viene sentito anche il terzo.
  • La norma assicura al terzo una tutela processuale piena, equiparandolo sostanzialmente al debitore nel procedimento esecutivo.

L'art. 604 c.p.c. estende al terzo proprietario tutte le disposizioni previste per il debitore nell'espropriazione forzata, con un'unica eccezione.

Ratio

L'art. 604 c.p.c. realizza un'equiparazione sistematica tra la posizione del debitore esecutato e quella del terzo proprietario del bene pignorato, estendendo a quest'ultimo l'intero statuto processuale previsto per il debitore nei procedimenti di espropriazione. La ratio è garantire al terzo una partecipazione piena al procedimento, consentendogli di esercitare tutti i poteri e le facoltà difensive che il codice riconosce al debitore, in linea con il principio del contraddittorio e del diritto di difesa sanciti dall'art. 24 Cost.

L'unica deroga riguarda il divieto di cui all'art. 579, comma 1, c.p.c., che vieta al debitore di fare offerte nell'incanto: il terzo, non avendo contratto il debito, non è soggetto a tale preclusione e può liberamente partecipare alla gara di vendita del proprio bene, eventualmente riacquistandolo.

Analisi

Il primo comma stabilisce la regola generale dell'equiparazione: il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, e a quest'ultimo si applicano tutte le disposizioni relative al debitore. L'eccezione al divieto ex art. 579, comma 1, c.p.c. è significativa: il terzo può fare offerte nell'incanto perché la sua posizione è ontologicamente diversa da quella del debitore — egli subisce l'esecuzione non per un proprio inadempimento ma perché il suo bene è gravato da un vincolo reale.

Il secondo comma introduce una regola di partecipazione procedimentale: ogni volta che le norme dei capi precedenti prevedono che debba essere sentito il debitore, deve essere sentito anche il terzo. Ciò si traduce in un diritto di audizione del terzo in tutte le fasi nelle quali il codice attribuisce al debitore la facoltà di interloquire con il giudice o con l'ufficiale giudiziario.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i procedimenti di espropriazione forzata che coinvolgono un terzo proprietario del bene: esecuzione su bene ipotecato di terzo, espropriazione su bene del terzo acquirente, esecuzione su bene costituito in garanzia da soggetto non debitore. In ciascuno di tali contesti, il terzo ha diritto di partecipare alle udienze, ricevere le comunicazioni, proporre osservazioni, esaminare gli atti e compiere tutti gli atti processuali consentiti al debitore.

L'eccezione relativa all'art. 579, comma 1, rileva specificamente nella fase di vendita: il terzo, a differenza del debitore, può presentare offerte e partecipare all'incanto, anche avanzando rilanci, allo scopo di recuperare la proprietà del proprio bene al prezzo di aggiudicazione.

Connessioni

La norma si coordina con l'art. 602 c.p.c. (definizione del terzo), l'art. 603 c.p.c. (notifiche al terzo), l'art. 579 c.p.c. (divieto di offerta per il debitore) e con gli artt. 619 ss. c.p.c. (opposizione di terzo). Sul piano sostanziale, il rinvio va agli artt. 2858-2866 c.c. che disciplinano i diritti del terzo acquirente del bene ipotecato.

Domande frequenti

Il terzo proprietario ha gli stessi diritti del debitore nel processo esecutivo?

Sì, salvo un'unica eccezione. L'art. 604 c.p.c. estende al terzo tutte le disposizioni previste per il debitore: può partecipare alle udienze, proporre opposizioni, essere sentito dal giudice e compiere tutti gli atti processuali. L'unica differenza è che il terzo, a differenza del debitore, può fare offerte nell'incanto.

Il terzo può partecipare all'asta del proprio bene e fare offerte?

Sì. L'art. 604 esclude espressamente l'applicazione al terzo del divieto di cui all'art. 579, comma 1, c.p.c., che impedisce al debitore di fare offerte nell'incanto. Il terzo proprietario può quindi partecipare alla gara e presentare offerte per riacquistare il proprio bene.

Quando il giudice deve sentire anche il terzo nel procedimento?

Ogni volta che le norme prevedono che debba essere sentito il debitore, il giudice è tenuto a sentire anche il terzo. Questo diritto di audizione si estende a tutte le fasi del procedimento — dalla determinazione delle modalità di vendita alla distribuzione del ricavato — garantendo al terzo piena partecipazione.

Cosa può fare il terzo se il giudice non lo convoca per l'audizione?

Il terzo che non viene sentito nei casi in cui la legge lo impone può proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per fare dichiarare la nullità del provvedimento adottato senza la sua partecipazione, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla norma.

Il terzo può anche proporre opposizione all'esecuzione?

Sì. Il terzo che ritiene di non essere tenuto a subire l'esecuzione — ad esempio perché il vincolo reale si è estinto o perché il bene non è correttamente identificato — può proporre opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi degli artt. 619 e seguenti c.p.c., esercitando una tutela analoga a quella del debitore che propone opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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