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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 547 c.p.c. – Dichiarazione del terzo

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Con dichiarazione all’udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata al creditore procedente, il terzo,

personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve

specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il

pagamento o la consegna.

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state

notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

In sintesi

  • Il terzo deve dichiarare di quali cose o somme è debitore verso il debitore esecutato e quando ne eseguirà il pagamento.
  • La dichiarazione può essere resa all'udienza o, nei casi previsti, tramite raccomandata al creditore procedente.
  • Il terzo deve indicare anche eventuali sequestri già eseguiti presso di lui e le cessioni notificate o accettate.
  • La dichiarazione può essere resa personalmente, a mezzo di procuratore speciale o del difensore con procura speciale.
  • Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Il terzo pignorato deve dichiarare le somme o cose dovute al debitore, i sequestri precedenti e le cessioni notificategli.

Ratio

L'art. 547 c.p.c. serve a cristallizzare la posizione debitoria del terzo nei confronti dell'esecutato: senza una dichiarazione chiara e completa, il giudice e i creditori non potrebbero determinare su quali somme o beni concretamente far valere le ragioni esecutive. La dichiarazione del terzo costituisce, dunque, l'atto fondamentale del pignoramento presso terzi, perché trasforma l'incertezza sulla consistenza del patrimonio aggredibile in una certezza processuale.

Il legislatore ha anche previsto la necessità di far emergere pesi e vincoli preesistenti (sequestri e cessioni), così da consentire al giudice di gestire correttamente le eventuali concorrenze e priorità tra più pretese sul medesimo credito.

Analisi

Il primo comma disciplina le modalità della dichiarazione: di regola viene resa all'udienza fissata dal giudice, ma nei casi normativamente previsti può essere trasmessa tramite raccomandata al creditore procedente. La dichiarazione deve specificare la natura del debito (somme di denaro o cose determinate), l'entità e la scadenza del pagamento o della consegna. Il terzo può agire personalmente, tramite procuratore speciale o tramite il proprio difensore munito di procura speciale.

Il secondo comma impone un obbligo informativo aggiuntivo: il terzo deve comunicare i sequestri già eseguiti presso di lui e le cessioni del credito che gli siano state notificate o che abbia accettato. Il terzo comma assegna al creditore pignorante l'onere di chiamare in causa il sequestrante, nel termine perentorio fissato dal giudice, così da garantire il contraddittorio e la corretta gestione delle priorità.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che viene eseguito un pignoramento presso terzi e il giudice fissa l'udienza per la dichiarazione del terzo. È particolarmente rilevante nel pignoramento di crediti bancari e di stipendi, dove il terzo (banca o datore di lavoro) deve indicare la consistenza esatta delle somme dovute e le eventuali trattenute già in corso.

L'obbligo di indicare cessioni e sequestri è fondamentale nei casi in cui il credito sia stato già ceduto a terzi o oggetto di provvedimento cautelare, poiché in tali ipotesi il creditore pignorante non potrà aggredire somme già altrui o già bloccate.

Connessioni

L'art. 547 si collega all'art. 543 (atto di pignoramento), all'art. 548 (conseguenze della mancata dichiarazione) e all'art. 549 (accertamento dell'obbligo del terzo). Rilevante è anche il rapporto con le norme sul sequestro conservativo (artt. 671 ss. c.p.c.) e con la disciplina della cessione del credito (artt. 1260 ss. c.c.).

La perentorietà del termine per chiamare il sequestrante nel processo richiama i principi generali in materia di decadenza processuale e si raccorda con l'art. 152 c.p.c. sui termini perentori.

Domande frequenti

Il datore di lavoro deve presentarsi in tribunale per dichiarare quanto paga al dipendente pignorato?

Di regola sì, deve comparire all'udienza fissata dal giudice. In alcuni casi previsti dalla legge, tuttavia, può trasmettere la dichiarazione tramite raccomandata al creditore procedente, senza dover comparire personalmente.

Cosa deve dire esattamente il terzo nella sua dichiarazione?

Deve indicare di quali somme o cose è debitore nei confronti del debitore pignorato, quando ne eseguirà il pagamento o la consegna, e se esistono sequestri già eseguiti presso di lui o cessioni del credito che gli sono state notificate o che ha accettato.

Cosa succede se la banca ha già ricevuto una cessione del credito prima del pignoramento?

La banca deve darne comunicazione nella dichiarazione del terzo. Se la cessione è anteriore al pignoramento e regolarmente notificata, il creditore pignorante potrebbe non avere titolo sulle somme già cedute, e il giudice dovrà regolare le priorità tra i diversi aventi diritto.

Il terzo può farsi rappresentare in udienza da un avvocato?

Sì. Il terzo può rendere la dichiarazione personalmente oppure tramite un procuratore speciale o tramite il proprio avvocato, purché quest'ultimo sia munito di procura speciale conferita dal terzo stesso.

Chi deve avvisare il sequestrante se il credito era già sotto sequestro?

È onere del creditore pignorante chiamare in causa il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice. Se non lo fa, incorre in una decadenza processuale che può compromettere l'efficacia del pignoramento rispetto al sequestro preesistente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.