Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 502 c.p.c. – Termine per l’assegnazione o la vendita del pegno
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l’assegnazione o la vendita puo’ essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.
In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 501 - Art. 501 c.p.c.: Termine dilatorio del pignoramento→Cod. proc. civ. art. 503 - Articolo 503 Codice di Procedura Civile: Modi della vendita forza…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 500 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’intervento→Art. 504 c.p.c.: Cessazione della vendita forzata→Articolo 499 Codice di Procedura Civile: Intervento→Articolo 505 Codice di Procedura Civile: Assegnazione→Articolo 498 Codice di Procedura Civile: Avviso ai creditori iscritti→Art. 506 c.p.c.: Valore minimo per l’assegnazione→Art. 497 c.p.c.: Cessazione dell’efficacia del pignoramento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Per pegno e ipoteca mobiliare l'assegnazione o vendita può essere chiesta senza precedente pignoramento, con termine decorrente dalla notificazione del precetto.
Ratio
L'articolo 502 c.p.c. riconosce una disciplina preferenziale per le esecuzioni su beni gravati da pegno o ipoteca mobiliare. La ratio è operare una semplificazione procedimentale: poiché il creditore pignoratario ha già un diritto reale iscritto sul bene, non è necessaria la fase intermedia di pignoramento (che serve per qualificare il vincolo su beni ordinari). Il creditore può passare direttamente a richiedere assegnazione o vendita, accelerando il procedimento.
Analisi
La norma contrappone il regime generale ai beni ipotecati o pignorati. Nel regime generale, il creditore deve prima pignorare il bene (art. 501), poi attendere 10 giorni, poi chiedere assegnazione/vendita. Per il pegno e l'ipoteca mobiliare, il creditore salta la fase di pignoramento e inizia direttamente dal precetto (atto con cui il creditore intima al debitore il pagamento entro un termine). Il termine dilatorio di 10 giorni decorre dalla notificazione del precetto, non dal pignoramento. La procedura che segue è quella ordinaria del codice di procedura civile, ma con tempistica accelerata.
Quando si applica
Si applica ogni volta che il creditore è beneficiario di pegno o ipoteca mobiliare iscritti su un bene mobile (es. pegno bancario su merci in magazzino, ipoteca mobiliare su macchinari industriali, pegno su oreficeria presso banca). Il creditore preferibilmente notifica il precetto, attenderebbe 10 giorni, e poi presenta istanza di assegnazione o vendita. Non c'è passaggio intermedio di pignoramento. Esempi: banca che ha pegno su stock di magazzino; società di leasing che ha ipoteca mobiliare su attrezzatura; mutuante che ha pegno su bestiame.
Connessioni
L'articolo 502 si connette con l'art. 501 c.p.c. (termine dilatorio ordinario), l'art. 505 c.p.c. (assegnazione), gli artt. 530, 552, 569 c.p.c. (vendita), e l'art. 492 c.p.c. (inizio esecuzione). Rimanda inoltre al codice civile (artt. 2784-2801 su pegno, artt. 2847-2878 su ipoteca) per la disciplina della costituzione del diritto reale. La disposizione rappresenta un'eccezione al regime ordinario ed è dunque interpretata con riferimento all'ordine di preferenza del creditore pignoratario.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Una banca ha concesso un fido di euro 50.000 a Tizio su pegno di merci depositate in magazzino autorizzato. Tizio non rimborsa il prestito. La banca non ha interesse a pignorare ordinariamente (art. 501): ha già un pegno iscritto. Secondo l'art. 502, la banca notifica il precetto a Tizio (atto di intimazione) il 1° giugno, con termine di pagamento al 10 giugno. Decorso il termine senza pagamento, la banca il 12 giugno presenta istanza di assegnazione/vendita delle merci pegnoate al giudice competente. Il procedimento è notevolmente accelerato rispetto al regime ordinario.
Caso 2: Sempronio è creditore di Mevio per euro 20.000
Non ha pegno né ipoteca, ma ha ottenuto una sentenza. Sempronio avvia pignoramento ordinario (art. 492 ss.). Contemporaneamente, Caio (altro creditore di Mevio) ha ipoteca mobiliare iscritta su macchinari industriali di Mevio per euro 15.000. Caio notifica precetto a Mevio il 15 giugno e il 26 giugno (dopo i 10 giorni dilatori ex art. 502) presenta istanza di assegnazione dei macchinari. Caio avrà soddisfacimento prioritario rispetto a Sempronio grazie al privilegio ipotecario.
Domande frequenti
Se ho un pegno su beni di un debitore, devo comunque pignorare prima di chiedere vendita?
No, è una delle eccezioni principali dell'art. 502. Puoi direttamente notificare il precetto e successivamente chiedere assegnazione o vendita, saltando il passaggio di pignoramento.
Da quando decorrono i 10 giorni dilatori se ho pegno?
Dalla notificazione del precetto (atto di intimazione di pagamento), non dal pignoramento. Perché non c'è pignoramento nel caso di pegno.
Posso chiedere assegnazione o vendita del bene pegnorato prima dei 10 giorni?
No, il termine di 10 giorni è perentorio anche per pegno e ipoteca mobiliare. Se il bene è deteriorabile puoi chiedere vendita immediata allegando perizia di deterioramento.
Se il debitore paga durante i 10 giorni, l'ipoteca o pegno cessano?
Sì, il pagamento estingue il credito e quindi estingue il diritto reale di pegno o ipoteca (salvo diversa volontà del creditore di mantenere il vincolo per altre finalità).
Se ho sia pegno che credito ordinario verso lo stesso debitore, quale soddisfo prima?
Il pegno ha priorità per la quota pignorata (causa di prelazione), mentre il credito ordinario viene soddisfatto dopo, in proporzione al ricavato residuo. Per questo è conveniente far valere prima il pegno.