Art. 426 c.p.c. – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice [1] quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Nell’udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1977, n. 14, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 1, della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell’articolo 20 della legge medesima nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge, non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell’ordinanza che fissa la udienza di discussione ed il termine perentorio per l’integrazione degli atti.
[1] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» dall’art. 83, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.
In sintesi
Passaggio dal rito ordinario al rito speciale del lavoro: il giudice fissa udienza per integrazione atti con termini perentori.
Ratio
La norma prevede un meccanismo di correzione processuale quando una causa relativa ai rapporti di lavoro sia stata erroneamente promossa con il rito ordinario anziché il rito speciale del lavoro. Lo scopo è garantire l'applicazione del rito corretto, più veloce e favorevole al lavoratore, senza perdita degli atti già depositati.
Il passaggio non comporta nuovo deposito e ripetizione della causa, ma una semplice integrazione e correzione della procedura già iniziata.
Analisi
Nel primo comma, il giudice rileva che una causa promossa in forme ordinarie riguardi uno dei rapporti previsti dall'art. 409 (controversie di lavoro). Quando ciò accade, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'art. 420 (prima udienza del rito speciale) e un termine perentorio entro cui le parti devono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Nel secondo comma, l'udienza fissata procede secondo le disposizioni del rito speciale (artt. 420 ss.). Il termine perentorio è non prorogabile ed è fissato dal giudice a suo arbitrio.
Una sentenza della Corte costituzionale del 1977 ha dichiarato illegittima una precedente versione della norma perché non prevedeva comunicazione dell'ordinanza anche al convenuto contumace.
Quando si applica
Si applica quando il ricorrente presenti il ricorso con il rito ordinario in tribunale su una controversia di lavoro (es. rivendica retribuzione arretrata). Il giudice, rilevando che il rapporto rientra nel rito del lavoro, non dichiara il ricorso inammissibile, bensì ordina il passaggio al rito speciale fissando termine per integrazione.
Consente al ricorrente di completare gli atti (es. inserire il testo contrattuale, memoriali specifiche) senza decadenza, ma con obbligo di regolarizzazione.
Connessioni
L'articolo rimanda all'articolo 409 c.p.c. (ambito di applicazione del rito speciale), all'articolo 420 (prima udienza nel rito speciale) e all'articolo 427 (passaggio inverso, dal rito speciale al rito ordinario).
Si collega anche al principio della correzione del processo e alla facoltà del giudice di procedere nonostante irregolarità procedurali se non sostanziali.
Domande frequenti
Cosa succede se una causa di lavoro è stata proposta con il rito ordinario?
Il giudice rileva d'ufficio che la materia dovrebbe seguire il rito speciale del lavoro, emette ordinanza di passaggio e assegna alle parti termine perentorio per integrare gli atti iniziali, non dichiarando inammissibile il ricorso.
Le parti perdono quanto già depositato col rito ordinario?
No, gli atti già depositati nel rito ordinario rimangono validi. Le parti devono solo integrare con ulteriori documenti e memorie, non ricominciare la causa da capo.
Qual è il termine perentorio per l'integrazione degli atti?
È stabilito dal giudice con ordinanza e non è prorogabile. Solitamente è di poche settimane. La scadenza comporta decadenza se la parte non deposita entro il termine.
Il convenuto in rito ordinario che non si è costituito rimane in contumacia col passaggio al rito speciale?
No, se il giudice ha comunicato l'ordinanza di passaggio al convenuto contumace (come impone la sentenza della Corte costituzionale), il convenuto ha nuova opportunità di costituirsi nel rito speciale entro i termini di legge.
Quali rapporti di lavoro rientrano nel rito speciale e richiedono il passaggio?
Il rito speciale si applica a controversie in materia di lavoro subordinato, agricolo, autonomo intellettuale, della navigazione, rapporti con dirigenti sportivi, lavoratori domestici e rapporti sindacali. Sono elencati nell'art. 409 c.p.c.