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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 425 c.p.c. – Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Su istanza di parte, l’associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l’accesso ai sensi del terzo comma dell’articolo 421.

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420.

Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Associazione sindacale ha facoltà di rendere in giudizio informazioni e osservazioni orali o scritte tramite rappresentante
  • Informazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro dove sia stato disposto accesso giudiziale
  • Giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti collettivi da applicare nella causa
  • Permette al giudice di valutare la corretta interpretazione delle norme contrattuali collettive

Richiesta alle associazioni sindacali di informazioni, osservazioni orali/scritte e testi contratti collettivi per applicazione nella causa.

Ratio

La norma consente al giudice di ottenere dal sindacato informazioni e osservazioni sulla corretta applicazione dei contratti collettivi, riconoscendo alle associazioni sindacali un ruolo di expertise nel settore della contrattazione collettiva. Il sindacato rappresenta l'interpretazione e la prassi applicativa dei contratti a livello nazionale e aziendale.

Questo meccanismo garantisce che il giudice disponga di elementi per una corretta interpretazione dei contratti collettivi, evitando decisioni che contrastino con la pratica comune nel settore.

Analisi

L'articolo attribuisce alle associazioni sindacali (non ai singoli sindacalisti) la facoltà di rendere informazioni e osservazioni, orali o scritte, tramite un loro rappresentante. Nel secondo comma, le informazioni possono essere rese nel luogo di lavoro, se lì è stato disposto accesso giudiziale ai sensi dell'art. 421.

Nel terzo comma, il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo completo dei contratti collettivi nazionali e aziendali da applicare nella causa, onde valutare correttamente le clausole contestate.

Nel quarto comma (aggiunto successivamente), il giudice può anche richiedere informazioni sulle previsioni di contratti non depositati dalle parti.

Quando si applica

Si applica quando il giudice ritiene utile ascoltare il punto di vista del sindacato sulla corretta lettura di una clausola contrattuale collettiva. Tipicamente accade quando le parti interpretano diversamente una disposizione salariale, di orario, di trattamento infortunistico o di benefit.

Il sindacato fornisce informazioni sulla prassi applicativa, su come la clausola è stata interpretata in altri procedimenti, e sul contesto economico e normativo della contrattazione collettiva nel settore.

Connessioni

L'articolo rimanda all'articolo 421 c.p.c. (accesso al luogo di lavoro) e all'articolo 420 c.p.c. (disposizioni generali sul rito del lavoro). Si collega anche all'articolo 420-bis sulla necessità di interpretare contratti collettivi e all'articolo 425 per le modalità di richiesta alle associazioni sindacali.

Implicitamente si connette al tema della partecipazione della parti sociali nel procedimento e alla considerazione della dimensione collettiva delle controversie di lavoro.

Domande frequenti

Come funziona la partecipazione del sindacato in giudizio secondo questo articolo?

Non è una vera parte processuale, ma un intervento informativo. L'associazione sindacale, su richiesta di una parte o del giudice, rende informazioni e osservazioni sulla corretta interpretazione dei contratti collettivi tramite un suo rappresentante.

Il sindacato è obbligato a rendere informazioni e osservazioni?

La norma attribuisce facoltà al sindacato, non obbligo. L'associazione sindacale ha facoltà (potere facoltativo) di rendere le informazioni, ma non è forzata dal giudice a partecipare.

Che documenti può richiedere il giudice al sindacato?

Il giudice può richiedere il testo completo dei contratti collettivi nazionali e aziendali applicabili nella causa, sia che siano stati depositati dalle parti sia che non lo siano.

Le informazioni del sindacato hanno valore probatorio?

Hanno valore informativo e di expertise, ma non sono vere prove. Il giudice le valuta per orientare la propria interpretazione dei contratti, ma rimane libero di decisione finale.

Il sindacato può essere ascoltato nel luogo di lavoro?

Sì, se il giudice ha disposto accesso al luogo di lavoro ai sensi dell'art. 421, il sindacato può rendere le sue osservazioni anche nel contesto lavorativo, facilitando la valutazione concreta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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