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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 405 c.p.c. – Domanda di opposizione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.

La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all’art. 163, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell’articolo precedente l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

In sintesi

  • L'opposizione si propone con citazione davanti al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza
  • La citazione deve contenere gli elementi ordinari (art. 163) più l'indicazione della sentenza impugnata e della data della sentenza
  • Nel caso di opposizione per dolo/collusione, deve indicarsi il giorno della scoperta e la relativa prova
  • La procedura segue le forme ordinarie previste per quel giudice

L'opposizione di terzo si propone davanti al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza contestata; la citazione deve indicare la sentenza e, se collusione, il giorno della scoperta.

Ratio

L'art. 405 disciplina il procedimento formale dell'opposizione di terzo, parallelo all'art. 398 per la revocazione. Entrambi mirano a garantire formalità e certezza processuale: la citazione è l'atto solenne di inizio del giudizio, deve contenere elementi esatti (indicazione della sentenza), il giudice competente è lo stesso che ha pronunciato la sentenza. La scelta del medesimo giudice riflette l'idea che sia lui il più idoneo a valutare se la sua sentenza effettivamente pregiudica il terzo.

Analisi

L'opposizione si propone con citazione, non con ricorso semplice. La citazione deve contenere i dati ordinari di cui all'art. 163 c.p.c. (parti, giudice, avvocato ricorrente, ecc.), più: (a) l'indicazione della sentenza impugnata (numero di sentenza, data, giudice); (b) se l'opposizione si fonda su dolo o collusione (secondo comma art. 404), il giorno della scoperta del dolo/collusione e la relativa prova. Questo parallelo con art. 398 è volutamente strutturato così: richiede specificità e solidità delle allegazioni, non genericità.

Quando si applica

Ogni volta che un terzo intenda contestare una sentenza già passata in giudicato. La citazione deve essere notificata al giudice (tramite cancelleria) e alle parti originarie della sentenza. Il procedimento che segue è il procedimento ordinario del giudice competente (tribunale, giudice di pace, ecc.), con le specifiche modifiche previste per l'opposizione (scariche dal codice stesso nei commi successivi).

Connessioni

Rimandi: art. 163 (elementi della citazione ordinaria), art. 404 (casi di opposizione), art. 166-174 (competenza e procedure ordinarie). Parallelo con art. 398 (citazione per revocazione), con cui condivide la struttura e la formalità.

Domande frequenti

Se sono un terzo, devo avere per forza un avvocato per fare opposizione?

Secondo l'art. 405, la procedura segue le forme ordinarie davanti a quel giudice. Se il giudice ordinariamente richiede un avvocato (es. tribunale), allora sì, devi averne uno. Se il giudice di pace permette l'autorepresentazione, potrai rappresentarti anche tu. Consulta le regole procedurali del giudice competente.

Cosa succede se la sentenza che contesto non è ancora passata in giudicato?

L'opposizione di terzo è ammissibile solo contro sentenze passate in giudicato 'o comunque esecutive' (art. 404). Se la sentenza è ancora appellabile, potrebbe ancora mutare, quindi non è il momento di fare opposizione di terzo. Attendi che diventi definitiva, oppure, se ha effetto esecutivo provvisorio, puoi opporti anche prima della definitività.

Devo allegare prove della collusione nella citazione oppure posso promettere di portarle dopo?

Devi almeno indicare in citazione il giorno della scoperta e le prove relative. Non è obbligatorio allegare tutto nel giorno della notificazione, ma devi indicare quali prove conti di produrre (es. 'email fra le parti datate...', 'testimonianza di...', ecc.) in modo che il giudice capisca il fondamento della tua allegazione.

Il giudice della sentenza contestata è imparziale a giudicare l'opposizione?

È una questione delicata. Il giudice che ha pronunciato la sentenza attaccata è lo stesso che giudica l'opposizione (art. 405). Teoricamente, se il giudice ha fatto un errore, potrebbe essere riluttante a riconoscerlo tramite opposizione. Però l'ordinamento presume l'imparzialità. Se tu ritenga il giudice realmente parziale, puoi chiedere la ricusazione secondo le norme ordinarie (art. 51 c.p.c.).

Se vinco l'opposizione di terzo, la sentenza originaria è annullata?

In larga misura sì. Se il giudice accoglie l'opposizione, la sentenza originaria è annullata nei confronti del terzo (e quindi gli effetti pregiudiziali sono eliminati). La sentenza continua a valere fra le parti originarie, ma non produce effetti nei confronti del terzo che ha vinto l'opposizione. Se la sentenza deve essere rivista nel merito, il giudice può rinviare a nuova istruttoria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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