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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

l’indicazione delle parti;

l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;

l’esposizione sommaria dei fatti della causa;

i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366 bis;

l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;

la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine [1], le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma [2].

Articolo così sostituito dall’art. 5, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

[1] Le parole «ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine» sono state inserite dall’art. 25, comma 1i, numero 1, L. 12 novembre 2011, n. 183.

[2] Comma così sostituito dall’art. 25, comma 1i, numero 2, L. 12 novembre 2011, n. 183.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Ricorso deve contenere indicazione delle parti litispendenti nella causa originaria
  • Indicazione esatta della sentenza o decisione impugnata con estremi identificativi
  • Esposizione sommaria ma completa dei fatti della controversia
  • Motivi di ricorso con esplicito riferimento alle norme di diritto violate (secondo art. 366-bis)
  • Procura speciale (se separata) e copia autentica di tutti i documenti e atti sui quali si fonda il ricorso

Il ricorso per cassazione deve contenere obbligatoriamente: indicazione parti, sentenza impugnata, esposizione fatti, motivi di cassazione con norme, procura e documenti allegati.

Ratio

L'articolo 366 stabilisce i requisiti formali e sostanziali del ricorso per cassazione. La ragione è garantire che la Corte di cassazione disponga di tutti gli elementi necessari per decidere sulla ricorribilità della sentenza e sul merito della contestazione. La Cassazione non giudica di nuovo i fatti (salvo rare eccezioni), ma verifica se il diritto è stato correttamente applicato. Per questa ragione, il ricorso deve contenere una narrazione chiara dei fatti e una rigorosa identificazione delle norme di diritto che si ritiene siano state violate.

I requisiti sono sanzionati con l'inammissibilità perché non è possibile sanare i difetti durante il procedimento in cassazione: la Cassazione esamina il fascicolo così come è stato depositato, senza ulteriori memorie ordinarie (salvo casi specifici).

Analisi

La norma si articola in diversi commi. Il primo comma elenca i cinque requisiti essenziali: (1) indicazione delle parti, (2) indicazione della sentenza impugnata, (3) esposizione sommaria dei fatti, (4) motivi con indicazione delle norme, (5) procura e documenti allegati. Il secondo comma disciplina il domicilio: il ricorrente deve eleggere domicilio in Roma oppure comunicare indirizzo di PEC, altrimenti le notificazioni avvengono presso la cancelleria della Corte.

Il terzo comma affronta l'accordo delle parti per il ricorso (articolo 360, secondo comma): se concordi nel ricorrere, l'accordo deve risultare da visto delle altre parti sul ricorso stesso oppure da atto separato anteriore. Il quarto comma, infine, chiarisce che le comunicazioni tra difensori seguono le norme dell'articolo 136, secondo e terzo comma, relative al deposito telematico.

Quando si applica

Si applica ogni volta che si presenta ricorso per cassazione, indipendentemente dalla natura della controversia (civile, commerciale, familiari, successorie, tributarie). Sono requisiti inderogabili. Se manca anche uno solo di questi elementi, il ricorso è dichiarato inammissibile senza neppure arrivare al merito della questione.

Esempi: se il ricorso non identifica chiaramente la sentenza impugnata (manca la data, il numero di causa, i nomi del giudice), è inammissibile. Se non contiene motivi specifici, ma solo affermazioni generiche ("la sentenza è sbagliata"), è inammissibile. Se non allega copia della sentenza da impugnare, è inammissibile.

Connessioni

L'articolo 365 disciplina la sottoscrizione da parte di avvocato cassazionista. L'articolo 366-bis (ora abrogato, ma storicamente importante) specificava come formulare i motivi di ricorso. L'articolo 367 regola la sospensione del processo di merito quando è pendente il ricorso. L'articolo 369 fissa il termine di deposito (20 giorni dall'ultima notificazione alle parti). L'articolo 370 disciplina il controricorso della controparte. L'articolo 136 c.p.c. stabilisce i criteri di deposito telematico degli atti e le comunicazioni tra avvocati.

Domande frequenti

Cosa significa 'esposizione sommaria dei fatti'? Devo ripetere tutto il processo dalla sentenza di primo grado?

No. L'esposizione deve essere breve ma completa dei fatti rilevanti per la decisione, tali da consentire alla Corte di comprendere il contesto e le questioni di diritto dedotte. Non è necessario ripetere il procedimento, ma occorre descrivere in poche pagine la controversia, le pretese delle parti e i fatti controversi.

Come devo indicare la sentenza impugnata? Bastano la data e i nomi delle parti?

No, è necessario indicare: data della sentenza, numero di causa, nome completo del giudice (o composizione del collegio se appello), tribunale competente, estremi di notificazione. Più informazioni fornisci, meno rischi che la Corte non identifichi correttamente l'atto.

Se allego i documenti, devo per forza allegarli in copia autentica o basta la fotocopia?

Per i documenti che costituiscono il fondamento del ricorso (es. contratti, atti amministrativi), è opportuno allegarli in copia conforme all'originale o autentica. Se il documento è stato già depositato nel processo di merito e discusso, basta un riferimento preciso a esso. La copia autentica è obbligatoria solo per la sentenza impugnata.

Posso ricorrere in cassazione anche se nessuno mi aiuta a scrivere il ricorso tecnico?

Formalmente, puoi preparare i motivi, ma il ricorso deve essere sottoscritto e depositato da un avvocato cassazionista. Se non hai risorse economiche, puoi chiedere il gratuito patrocinio: un avvocato d'ufficio sarà designato per sottoscrivere il ricorso secondo le tue indicazioni.

Se il ricorso è inammissibile per difetto di forma, posso correggere e depositare uno nuovo?

Dipende dal termine. Se il ricorso è dichiarato inammissibile prima della scadenza del termine per ricorrere (60 giorni), puoi depositare un secondo ricorso corretto. Se il termine è ormai scaduto, la causa sarà persa: i difetti formali non si possono sanare dopo la scadenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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