Art. 361 c.p.c. – Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.
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In sintesi
Consente di impugnare subito in Cassazione le sentenze non definitive oppure di riservarsi il ricorso proseguendo il giudizio di merito.
La riserva è sempre facoltativa: la parte sceglie liberamente se proporla o ricorrere immediatamente.
Deve essere proposta a pena di decadenza nella prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva.
Il termine di decadenza scatta comunque alla prima udienza successiva al deposito del ricorso contro la sentenza definitiva, se anteriore.
L'istituto evita frammentazioni anticipate del giudizio, lasciando la parte libera di concentrare le impugnazioni sulla sentenza definitiva.
Indice dei contenuti
Funzione e ratio dell'art. 361 c.p.c.
L'art. 361 c.p.c. disciplina la cosiddetta riserva facoltativa di ricorso per cassazione avverso le sentenze non definitive, ossia quelle pronunce che, pur risolvendo questioni rilevanti nel corso del processo, non chiudono il giudizio sul merito della controversia. La norma si collega direttamente all'art. 278 c.p.c., che prevede la condanna generica e la separazione delle questioni sull'an dal quantum debeatur, nonché alle sentenze che decidono eccezioni preliminari di rito o di merito senza definire il giudizio.
La ratio dell'istituto è chiara: evitare che il processo principale venga paralizzato o spezzettato da una serie di ricorsi anticipati in Cassazione ogni volta che il giudice adotti una pronuncia interlocutoria. Il legislatore ha voluto lasciare alla parte la piena libertà strategica di scegliere il momento più opportuno per adire il giudice di legittimità, concentrando eventualmente tutte le censure in un unico ricorso avverso la sentenza definitiva.
Ambito di applicazione: le sentenze non definitive
La norma si riferisce a due categorie di sentenze. La prima comprende le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 278 c.p.c., quando il giudice accerta il diritto ma rimanda a separata fase la liquidazione del danno: si pensi alla sentenza con cui il Tribunale afferma la responsabilità di Tizio per un sinistro stradale, rinviando alla fase successiva la quantificazione del danno patito da Caio. La seconda categoria riguarda le sentenze che decidono questioni insorte nel processo senza definirne il merito: ad esempio, la sentenza con cui il giudice rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da Sempronio, o la sentenza sulla competenza pronunciata a seguito di regolamento.
Il meccanismo della riserva: come e quando proporla
La parte che intende avvalersi della riserva deve dichiararla espressamente nella prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva. Il termine è perentorio: la sua inosservanza determina la decadenza dal diritto di impugnare separatamente la sentenza non definitiva, che dovrà essere impugnata contestualmente alla sentenza definitiva. È tuttavia previsto un secondo termine decadenziale: la riserva deve essere proposta, se anteriore alla prima udienza successiva alla comunicazione, nella prima udienza successiva al deposito del ricorso con cui si impugna la sentenza definitiva. Questa previsione tiene conto del fatto che la parte potrebbe non conoscere ancora la data della prossima udienza al momento del deposito del ricorso definitivo.
Esempio pratico: Tizio ha ottenuto sentenza non definitiva di condanna generica contro Caio. Caio, ritenendo di poter ottenere esito favorevole nella fase di liquidazione, decide di non ricorrere immediatamente in Cassazione. All'udienza successiva alla comunicazione della sentenza, Caio dichiara la riserva. La causa prosegue per la quantificazione del danno. Al termine del giudizio, Caio potrà impugnare sia la sentenza definitiva sia quella non definitiva con un unico ricorso per cassazione.
Effetti della riserva e scelta strategica
La riserva non produce alcun effetto sospensivo sul processo in corso: il giudizio prosegue regolarmente verso la sentenza definitiva. Dal punto di vista strategico, la scelta tra ricorso immediato e riserva dipende da valutazioni concrete: se la questione decisa dalla sentenza non definitiva è determinante per l'esito dell'intera controversia, può convenire il ricorso immediato per evitare costi e tempi del prosieguo. Se invece la sentenza non definitiva è favorevole alla parte, o se la questione decisa è suscettibile di essere riesaminata unitamente a tutte le altre, la riserva rappresenta la scelta più economica ed efficiente.
Va ricordato che, in assenza di riserva e decorso il termine per il ricorso immediato, la sentenza non definitiva passa in giudicato su quel capo, precludendo ogni ulteriore censura in Cassazione. La norma va pertanto letta in combinato disposto con gli artt. 324 e 360 c.p.c., che disciplinano rispettivamente il giudicato formale e i motivi di ricorso per cassazione.
Differenza con la riserva obbligatoria
A differenza di quanto previsto in altri contesti processuali (si pensi alla riserva obbligatoria nei procedimenti arbitrali o in determinati riti speciali), quella dell'art. 361 c.p.c. è sempre e solo facoltativa, come ribadito espressamente dal secondo comma della norma. La parte non è mai costretta a riservarsi: può sempre optare per il ricorso immediato, rispettando i termini ordinari di impugnazione.
Domande frequenti
Cos'è la riserva facoltativa di ricorso ex art. 361 c.p.c.?
È la facoltà della parte di non impugnare immediatamente in Cassazione una sentenza non definitiva, ma di riservarsi tale impugnazione per proporla unitamente al ricorso avverso la sentenza definitiva, evitando la frammentazione del giudizio.
Entro quando va proposta la riserva a pena di decadenza?
Nella prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva, oppure, se anteriore, nella prima udienza successiva al deposito del ricorso contro la sentenza definitiva.
Quali sentenze rientrano nell'ambito dell'art. 361 c.p.c.?
Le sentenze di condanna generica ex art. 278 c.p.c. e le sentenze che decidono questioni processuali o preliminari di merito insorte nel processo senza definirlo, come la sentenza che rigetta un'eccezione di prescrizione.
Se non si propone la riserva e non si ricorre subito, cosa succede?
La sentenza non definitiva passa in giudicato sul capo deciso, con conseguente preclusione di ogni censura successiva. È quindi fondamentale rispettare i termini di impugnazione o dichiarare tempestivamente la riserva.
La riserva sospende il processo?
No. La riserva non produce alcun effetto sospensivo: il giudizio prosegue normalmente verso la sentenza definitiva, indipendentemente dalla riserva dichiarata dalla parte.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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Funzione e ratio dell'art. 361 c.p.c.
L'art. 361 c.p.c. disciplina la cosiddetta riserva facoltativa di ricorso per cassazione avverso le sentenze non definitive, ossia quelle pronunce che, pur risolvendo questioni rilevanti nel corso del processo, non chiudono il giudizio sul merito della controversia. La norma si collega direttamente all'art. 278 c.p.c., che prevede la condanna generica e la separazione delle questioni sull'an dal quantum debeatur, nonché alle sentenze che decidono eccezioni preliminari di rito o di merito senza definire il giudizio.
La ratio dell'istituto è chiara: evitare che il processo principale venga paralizzato o spezzettato da una serie di ricorsi anticipati in Cassazione ogni volta che il giudice adotti una pronuncia interlocutoria. Il legislatore ha voluto lasciare alla parte la piena libertà strategica di scegliere il momento più opportuno per adire il giudice di legittimità, concentrando eventualmente tutte le censure in un unico ricorso avverso la sentenza definitiva.
Ambito di applicazione: le sentenze non definitive
La norma si riferisce a due categorie di sentenze. La prima comprende le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 278 c.p.c., quando il giudice accerta il diritto ma rimanda a separata fase la liquidazione del danno: si pensi alla sentenza con cui il Tribunale afferma la responsabilità di Tizio per un sinistro stradale, rinviando alla fase successiva la quantificazione del danno patito da Caio. La seconda categoria riguarda le sentenze che decidono questioni insorte nel processo senza definirne il merito: ad esempio, la sentenza con cui il giudice rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da Sempronio, o la sentenza sulla competenza pronunciata a seguito di regolamento.
Il meccanismo della riserva: come e quando proporla
La parte che intende avvalersi della riserva deve dichiararla espressamente nella prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva. Il termine è perentorio: la sua inosservanza determina la decadenza dal diritto di impugnare separatamente la sentenza non definitiva, che dovrà essere impugnata contestualmente alla sentenza definitiva. È tuttavia previsto un secondo termine decadenziale: la riserva deve essere proposta, se anteriore alla prima udienza successiva alla comunicazione, nella prima udienza successiva al deposito del ricorso con cui si impugna la sentenza definitiva. Questa previsione tiene conto del fatto che la parte potrebbe non conoscere ancora la data della prossima udienza al momento del deposito del ricorso definitivo.
Esempio pratico: Tizio ha ottenuto sentenza non definitiva di condanna generica contro Caio. Caio, ritenendo di poter ottenere esito favorevole nella fase di liquidazione, decide di non ricorrere immediatamente in Cassazione. All'udienza successiva alla comunicazione della sentenza, Caio dichiara la riserva. La causa prosegue per la quantificazione del danno. Al termine del giudizio, Caio potrà impugnare sia la sentenza definitiva sia quella non definitiva con un unico ricorso per cassazione.
Effetti della riserva e scelta strategica
La riserva non produce alcun effetto sospensivo sul processo in corso: il giudizio prosegue regolarmente verso la sentenza definitiva. Dal punto di vista strategico, la scelta tra ricorso immediato e riserva dipende da valutazioni concrete: se la questione decisa dalla sentenza non definitiva è determinante per l'esito dell'intera controversia, può convenire il ricorso immediato per evitare costi e tempi del prosieguo. Se invece la sentenza non definitiva è favorevole alla parte, o se la questione decisa è suscettibile di essere riesaminata unitamente a tutte le altre, la riserva rappresenta la scelta più economica ed efficiente.
Va ricordato che, in assenza di riserva e decorso il termine per il ricorso immediato, la sentenza non definitiva passa in giudicato su quel capo, precludendo ogni ulteriore censura in Cassazione. La norma va pertanto letta in combinato disposto con gli artt. 324 e 360 c.p.c., che disciplinano rispettivamente il giudicato formale e i motivi di ricorso per cassazione.
Differenza con la riserva obbligatoria
A differenza di quanto previsto in altri contesti processuali (si pensi alla riserva obbligatoria nei procedimenti arbitrali o in determinati riti speciali), quella dell'art. 361 c.p.c. è sempre e solo facoltativa, come ribadito espressamente dal secondo comma della norma. La parte non è mai costretta a riservarsi: può sempre optare per il ricorso immediato, rispettando i termini ordinari di impugnazione.
Domande frequenti
Cos'è la riserva facoltativa di ricorso ex art. 361 c.p.c.?
È la facoltà della parte di non impugnare immediatamente in Cassazione una sentenza non definitiva, ma di riservarsi tale impugnazione per proporla unitamente al ricorso avverso la sentenza definitiva, evitando la frammentazione del giudizio.
Entro quando va proposta la riserva a pena di decadenza?
Nella prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva, oppure, se anteriore, nella prima udienza successiva al deposito del ricorso contro la sentenza definitiva.
Quali sentenze rientrano nell'ambito dell'art. 361 c.p.c.?
Le sentenze di condanna generica ex art. 278 c.p.c. e le sentenze che decidono questioni processuali o preliminari di merito insorte nel processo senza definirlo, come la sentenza che rigetta un'eccezione di prescrizione.
Se non si propone la riserva e non si ricorre subito, cosa succede?
La sentenza non definitiva passa in giudicato sul capo deciso, con conseguente preclusione di ogni censura successiva. È quindi fondamentale rispettare i termini di impugnazione o dichiarare tempestivamente la riserva.
La riserva sospende il processo?
No. La riserva non produce alcun effetto sospensivo: il giudizio prosegue normalmente verso la sentenza definitiva, indipendentemente dalla riserva dichiarata dalla parte.