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Art. 54 T.U.B. – Vigilanza informativa
In vigore dal 01/01/1994
1. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto.
2. La Banca d’Italia può richiedere alle banche la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.
3. I soggetti che partecipano al capitale delle banche in misura superiore alle soglie indicate nell’articolo 19 inviano alla Banca d’Italia i dati e i documenti indicati dalla stessa.
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In sintesi
1. Inquadramento sistematico e ratio
L'art. 54 T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) disciplina il versante documentale della vigilanza prudenziale sulle banche, affiancandosi all'art. 55 (vigilanza ispettiva) nell'ambito del Titolo III, Capo II, dedicato alle forme di controllo della Banca d'Italia. La norma costituisce il fondamento legislativo dell'imponente sistema di segnalazioni di vigilanza che le banche trasmettono periodicamente all'Autorità: si tratta del canale informativo primario mediante il quale la Banca d'Italia monitora in via continuativa la situazione patrimoniale, reddituale e di liquidità degli intermediari senza necessità di accedere fisicamente alla sede dell'ente.
Il modello è pienamente coerente con il framework prudenziale europeo: il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV/CRD VI) impongono agli intermediari obblighi di reporting verso le autorità competenti (artt. 99-110 CRR), e l'art. 54 TUB funge da norma di raccordo a livello nazionale, consentendo alla Banca d'Italia di dettare modalità e termini integrativi compatibili con gli standard tecnici vincolanti (ITS) emanati dall'ABE.
2. Segnalazioni periodiche (comma 1)
Il comma 1 obbliga le banche a trasmettere «segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto» nelle forme stabilite dalla Banca d'Italia. Sul piano operativo, il corpus segnaletico si articola principalmente su:
Il termine «segnalazioni periodiche» non esaurisce il contenuto del comma: l'inciso «ogni altro dato e documento richiesto» attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di richiedere informazioni non standardizzate quando ciò sia necessario per la funzione di vigilanza, purché la richiesta sia adeguatamente motivata e proporzionata al rischio rilevato.
3. Potere di richiesta a contenuto libero (comma 2)
Il comma 2 delinea un potere di indagine ad hoc, distinto dalla reportistica periodica: la Banca d'Italia può richiedere in qualsiasi momento la comunicazione di «dati e notizie» e la trasmissione di «atti e documenti» definendo volta per volta le modalità e i termini. Tale potere è strumentale alla vigilanza prudenziale in senso lato e include:
Dal punto di vista procedimentale, le richieste ex comma 2 costituiscono atti di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/1990, con conseguente obbligo di rispondere nei termini assegnati; l'inosservanza è punita con le sanzioni amministrative previste dagli artt. 144 e seguenti TUB.
4. Obblighi dei soci rilevanti (comma 3)
Il comma 3 estende il perimetro soggettivo degli obblighi informativi ai soci che detengono partecipazioni superiori alle soglie fissate dall'art. 19 TUB (10%, 20%, 33%, 50% del capitale o dei diritti di voto, nonché le soglie che determinano il controllo). L'obbligo nasce in capo a questi soggetti — siano essi persone fisiche o giuridiche — di trasmettere alla Banca d'Italia i dati e i documenti dalla stessa indicati.
La ratio è chiara: consentire all'Autorità di vigilanza di verificare se la struttura proprietaria della banca rimanga compatibile con una gestione sana e prudente, in linea con i criteri di valutazione degli azionisti rilevanti previsti dall'art. 27-ter della CRD VI (direttiva (UE) 2024/1619). La disposizione opera in coordinamento con l'art. 19 TUB (autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti) e con la normativa secondaria contenuta nelle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.
Va sottolineato che il comma 3 non richiede che il socio rilevante sia a sua volta un soggetto vigilato: l'obbligo si radica nel solo fatto della partecipazione qualificata, indipendentemente dalla natura giuridica dell'azionista (holding, società industriale, persona fisica).
5. Coordinamento con il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM)
Per le banche significative direttamente vigilate dalla BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM), il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (Regolamento SSM) attribuisce alla BCE il potere di richiedere direttamente alle banche «tutte le informazioni necessarie» per l'esercizio dei propri compiti (art. 10). La Banca d'Italia rimane tuttavia coinvolta come autorità competente nazionale nel raccordo con la BCE e mantiene la competenza primaria sulle banche meno significative (LSI). L'art. 54 TUB costituisce in questo contesto la base giuridica nazionale che legittima la trasmissione dei dati richiesti nell'ambito dei joint supervisory team (JST) e garantisce la coerenza tra il reporting nazionale e quello europeo.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 (ITS sulle segnalazioni di vigilanza, c.d. Reporting Framework ABE) unifica a livello europeo i format COREP e FINREP, riducendo la discrezionalità nazionale nella definizione delle modalità ma lasciando agli Stati la facoltà di imporre obblighi segnalatori aggiuntivi (reporting nazionali discrezionali) per esigenze di politica macroprudenziale.
Domande frequenti